Nel decreto Omnibus approvato prima della pausa estiva è stata inclusa anche l’introduzione di una maxi aliquota agevolata per le lezioni di sci e altri sport invernali. Il decreto legge, che inizierà il suo iter di conversione in Parlamento il 2 settembre, prevede all’articolo 5, sotto la voce “modifiche alla disciplina Iva”, una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicata dai maestri di sport invernali, portandola fino al 5%.
La norma nel dettaglio
Come spiegano le relazioni tecnica e illustrativa al decreto legge presentate in Parlamento, l’aliquota Iva al 5% si applica ai corsi di attività sportiva e fisica invernale, purché queste prestazioni non rientrino in un regime di esenzione o, laddove applicabile, in un regime di esclusione dall’imposta, come quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni fornite dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ai propri associati.
L’applicazione dell’aliquota Iva del 5% è riservata esclusivamente ai corsi di attività sportiva invernale impartiti, anche in forma organizzata, da soggetti iscritti in appositi albi regionali o nazionali, come quelli previsti per i maestri di sci. Questo riferimento agli albi, secondo i tecnici del Mef, permette di definire chiaramente l’ambito di applicazione dell’Iva agevolata. Per determinare a quali corsi si applica l’Iva al 5%, la norma del decreto legge fa riferimento alle attività sportive invernali gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, come lo sci, lo snowboard e lo slittino.
Inoltre, il riferimento alla forma “organizzata” è da intendersi in senso ampio, includendo anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In questo modo, la norma che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta si estende sia agli individui sia alle entità, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.
Cosa cambia per gli insegnanti e le scuole di sci
L’aliquota Iva al 5% potrebbe determinare un adeguamento tariffario simile per i clienti delle scuole e dei maestri di sci. Sul piano finanziario, le scuole non dovrebbero riscontrare impatti significativi. L’imponibilità Iva delle prestazioni professionali consentirà, infatti, la piena detraibilità dell’Iva sulle spese relative all’attività, cosa che non era possibile con la fatturazione in esenzione d’imposta. Poiché queste spese spesso presentano aliquote Iva superiori, come il 10% e il 22%, è probabile che si verifichi un credito Iva nelle liquidazioni periodiche. Questo credito potrà essere recuperato sia mediante compensazione con altri tributi erariali e previdenziali, sia tramite richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Le novità introdotte dal decreto Omnibus non riguardano i maestri di sci che operano con partita Iva individuale applicando il regime forfettario, poiché questo regime è esplicitamente escluso dall’ambito di applicazione dell’Iva. Per poter applicare il regime forfettario, è necessario soddisfare alcuni requisiti principali, tra cui un fatturato annuo inferiore a 85mila euro e l’assenza di partecipazioni in altre imprese o associazioni professionali.
Il regime forfettario non consente né la detraibilità dell’Iva sugli acquisti né la deducibilità analitica dei costi dell’attività, sostituita invece da una deduzione forfettaria. In base al codice attività dei maestri di sci, il regime forfettario prevede che, ai fini delle imposte sui redditi e del calcolo dei contributi previdenziali, sia imponibile una quota pari al 78% del fatturato annuo.
- L’art 5 del DL n 113/2024 prevede al comma 1 che alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero: 1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.».