Imu, conguaglio per i piccoli Comuni entro il 29 febbraio

Conguaglio Imu per il saldo 2023. Coloro che dovranno pagare non saranno soggetti né a sanzioni o interessi, secondo la Legge di Bilancio

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Francesca Secci

Giornalista

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Pubblicato: 27 Febbraio 2024 07:48

Il termine per i contribuenti dei 200 piccoli Comuni italiani di adempiere al ricalcolo dell’Imposta Municipale Unica (Imu) per il 2023 è stato prorogato fino al 29 febbraio senza interessi né sanzioni. Questa decisione è stata presa in seguito alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che ha esteso il periodo per la trasmissione delle nuove tariffe dal 24 ottobre al 30 novembre 2023. Tale proroga ha determinato la necessità per i contribuenti di questi centri di verificare e, se necessario, correggere l’importo dell’Imu dovuta.

Lo scorso anno, un totale di 213 amministrazioni comunali, la stragrande maggioranza delle quali con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, hanno omesso di inviare tempestivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere riguardanti le aliquote dell’Imu da applicare ai propri contribuenti. In situazioni simili avvenute in passato, si è soliti applicare le aliquote dell’anno precedente. Tuttavia, per l’anno 2023, è stata adottata una procedura diversa, concedendo ai Comuni una deroga al fine di evitare di dover affrontare significativi deficit nelle proprie casse.

Secondo le informazioni divulgate, la maggior parte dei Comuni coinvolti sono piccole realtà territoriali, con Arezzo come unico capoluogo. A livello complessivo, questa misura riguarda un vasto numero di cittadini, stimati a 742.000.

Come capire se si deve pagare

La procedura per verificare se sia dovuto un conguaglio dell’Imu consiste in un controllo attento delle informazioni pubblicate sul sito del Comune e, in modo ufficiale, attraverso il portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È necessario selezionare la regione, la provincia e infine il Comune di interesse, e verificare le tariffe per il 2023, oltre alla data di trasmissione della delibera e la presenza della nota specifica “EFFICACE EX ART. 1, COMMA 72, L. n. 213/2023”. Qualora queste condizioni siano soddisfatte, occorre leggere attentamente la delibera e prendere nota dell’eventuale nuova aliquota.

Come viene effettuato il calcolo

In base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, le delibere comunali che approvano aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef saranno considerate tempestive se inserite nella sezione apposita del portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023, anziché entro il termine ordinario del 14 ottobre 2023, e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 15 gennaio 2024, invece del termine ordinario del 28 ottobre 2023.

Eventuali conguagli dovuti dal contribuente tra l’imposta già versata e quella effettivamente dovuta dovranno essere pagati senza l’applicazione di interessi e sanzioni entro il 29 febbraio 2024. In sostanza, se le delibere comunali rispettano i termini prorogati e sono inserite nel portale del Federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, avranno validità per l’anno 2023.

Nel caso in cui le nuove scadenze non vengano rispettate, verranno applicate le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022. Se l’importo pagato a titolo di saldo Imu entro il 18 dicembre scorso risulta inferiore all’imposta definitivamente dovuta a causa della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.

Se invece il contribuente ha versato un importo superiore, potrà richiedere il rimborso entro un termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di ritardo dovuto al Comune non sono previste sanzioni.

In circostanze più rare, qualora il Comune abbia ridotto l’aliquota, è possibile richiedere il rimborso oppure, se consentito dal Comune stesso, compensare l’eventuale differenza con altri tributi municipali tramite il modello F24.