La riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale lascia fuori completamente i titolari di partita Iva che hanno optato per il regime forfettario. Questo significa, in altre parole, che la nuova deadline posta al 12 dicembre 2024 è a perimetro ristretto e coinvolgerà unicamente i soggetti che applicano gli Isa.
Le brutte notizie per quanti hanno optato per il regime forfettario non finiscono qui: con il provvedimento AE n, 403886, l’Agenzia delle Entrate ha chiuso la porta all’adesione al ravvedimento speciale, la sanatoria strettamente connessa con il concordato preventivo biennale.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono le novità introdotte attraverso il Decreto Legge n. 167/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, attraverso il quale sono state riaperte le porte della misura.
Indice
Concordato preventivo biennale, niente da fare per i forfettari
I termini per aderire al concordato preventivo biennale sono stati riaperti solo in parte. Al momento non è chiaro il motivo che ha portato il Governo a prendere questa decisione: con ogni probabilità ad aver indirizzato la scelta sono stati i numeri sulle percentuali di adesione, che non sono stati diffusi in via ufficiale.
Ricordiamo che la Fase 2 dell’adesione al concordato preventivo biennale permetterà di accedere alla misura attraverso una dichiarazione dei redditi integrativa. Una possibilità che verrà data esclusivamente ai titolari di partita Iva che applicano gli Isa. Questo aspetto era già emerso dal comunicato stampa che era stato diramato a ridosso del Consiglio dei Ministri dello scorso 12 novembre 2024. E che trova conferma nel testo di del Decreto Legge n. 167, il quale è stato pubblicato il 14 novembre 2024 in Gazzetta Ufficiale.
Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, l’articolo 1 specifica che la nuova finestra si applicherà esclusivamente agli articoli da 10 a 22 del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024: i destinatari indicati all’interno di questi articoli sono i titolari di partita Iva assoggetti agli indici sintetici di affidabilità.
Questo significa, in altre parole, che lo stop ai forfettari è certo. I contribuenti, che beneficiano della flat tax, nel caso in cui non abbiano aderito al concordato preventivo biennale entro lo scorso 31 ottobre, non possono cambiare idea e aderirvi entro il prossimo 12 dicembre.
Una decisione che lascia perplessi
Lasciare completamente fuori i forfettari dalla Fase 2 del concordato preventivo biennale lascia un po’ perplessi. Anche per il modo in cui Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia, ha definito l’iniziativa, considerata come:
Un’importante prova di ascolto da parte del Governo, che dopo un confronto con le categorie e i professionisti ha deciso di allargare ulteriormente la possibilità di aderire a una misura apprezzata e conveniente per tutti: Stato e cittadini.
I professionisti. che avevano richiesto di prorogare i termini per poter aderire al concordato preventivo biennale, intendevano coinvolgere trasversalmente tutti i contributi. Non solo i soggetti Isa, ma tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla misura. Questa è una necessità che è stata manifestata trasversalmente e in maniera unanime, considerando anche le varie modifiche che sono state apportate alla misura e i chiarimenti che sono arrivati in maniera tardiva dall’Agenzia delle Entrate, che hanno reso particolarmente complicato comprendere se fosse bene aderire o meno.
I pro e i contro dell’adesione
Arrivata un po’ tardivamente, la norma che riapre i termini per aderire al concordato preventivo biennale permette di rivalutare, nuovamente, i pro e i contro di un’eventuale adesione. La Fase 2 serve principalmente al Governo a massimizzare il dato delle adesioni e, di conseguenza, gli incassi per lo Stato.
Ad essere lasciati completamente fuori dalla riapertura dei termini, ad ogni modo, non sono solo i forfettari, per i quali l’adesione potrebbe risultare più vantaggiosa perché è stata avviata sperimentalmente per una sola annualità e per i quali mancano gli elementi di rischio dell’imprevedibilità dell’andamento del fatturato nel 2025. Lascia fuori anche i soggetti Isa che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre. Ma non solo: la dichiarazione integrativa non dovrà contenere al suo interno un minore imponibile o un minor debito d’imposta rispetto alla dichiarazione presentata il 31 ottobre 2024.
La dichiarazione integrativa deve essere solo a favore dell’Agenzia delle Entrate: sarà solo possibile variare in aumento i redditi già indicati. O andare a ridurre i crediti spettanti.
Ravvedimento speciale, i forfettari ne sono esclusi
I forfettari non risultano essere esclusi unicamente dalla Fase 2 del concordato preventivo biennale. Ma anche dal ravvedimento speciale, se hanno aderito alla misura entro lo scorso 31 ottobre 2024.
Il provvedimento AE n. 403886 del 4 novembre 2024 firmato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, ha delimitato l’ambito di applicazione del ravvedimento speciale. Possono aderire a questa misura unicamente i soggetti che:
- applicano gli Isa o abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata alla diffusione del Covid 19 introdotta con i decreti attuativi all’articolo 148 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
- abbiano dichiarato la sussistenza di una delle condizioni di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, Lettera a) del Decreto Legge n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017.
Questo significa, in altri termini, che devono ritenersi esclusi dal ravvedimento speciale i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che stiano svolgendo la propria attività con il regime forfettario e che erano stati assoggettati agli Isa nei periodi d’imposta compresi tra il 2018 ed il 2022.
Il ravvedimento speciale non viene applicato a prescindere dal fatto che questi soggetti abbiano aderito al concordato preventivo biennale prima della scadenza del termine classico.
In sintesi
I termini per aderire al concordato preventivo biennale sono stati prorogati al prossimo 12 dicembre 2024. Dalla cosiddetta Fase 2, ad ogni modo, sono esclusi i forfettari, che non possono nemmeno aderire al ravvedimento speciale, nel caso in cui avessero rispettato le scadenze iniziali della misura.