Esterometro, niente obbligo sotto i cinquemila euro: le novità da luglio

Esterometro, novità nel dl Semplificazioni: esclusi gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia fino a 5.000 euro

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Non ci sarà più l’obbligo di presentare l’esterometro per le operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5mila euro. La novità è inserita nel dl Semplificazioni approvato il 15 giugno, e va a modificare l’obbligo di comunicazione delle partite Iva per le operazioni da e verso l’estero.

Inoltre, gli operatori Iva che hanno rapporti commerciali con l’estero dovranno seguire una strada diversa per la trasmissione delle informazioni relative alle operazioni: il 1° luglio debutta il Sistema d’Interscambio, quindi i dati verranno trasmessi esclusivamente tramite SdI e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Esterometro abolito fino a 5mila euro

Nella bozza del dl Semplificazioni viene ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro, escludendo dall’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate relativo alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato non solo quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, ma anche quelle relativa agli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia ai fini Iva fino a un importo massimo di 5.000 euro.

Esterometro, cosa cambia dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2022, la comunicazione delle fatture transfrontaliere attive e passive non sarà  più a cadenza trimestrale.
Gli operatori sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI):
  • per le fatture attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le fatture passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sono esclusi dall’adempimento:
  • i soggetti passivi non stabiliti o non residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • i dati relativi ad operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o, ancora, per cui sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica (tramite Sistema di Interscambio oppure tramite Otello).

Sistema di interscambio, cos’è e come funziona

Il Sistema di Interscambio, detto anche SDI, è il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture elettroniche (XML), effettuare i controlli sui dati inseriti e inoltrare le fatture ai destinatari finali.
Il sistema di interscambio SDI controlla il contenuto del file xml e ne garantisce l’autenticità e l’integrità, ed effettua controlli mirati sulle dimensioni, il formato e l’autenticità della firma. Nel caso di errori in fattura, lo SDI rispedisce al mittente il documento che non ha superato i controlli.

Per inviare una fattura elettronica è necessario inserire il Codice Destinatario e i dati anagrafici del ricevente, e poi inviarla al Sistema di Interscambio tramite uno dei seguenti canali: