Ecobonus auto elettriche: come ottenere l’agevolazione in dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il credito d'imposta legato all'Ecobonus auto elettriche 2019

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 24 Settembre 2019 15:49Aggiornato: 16 Febbraio 2024 13:33

Debuttano ufficialmente gli incentivi fiscali per la mobilità verse. Pubblicato il Decreto del 20 marzo 2019 attraverso il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le regole che devono essere rispettate per poter accedere alle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019. Nello specifico ci riferiamo a quanto previsto all’interno dell’articolo 1 , commi 1031-1047 e 1057-1064, della Legge 145/2018.

Ecobonus auto elettriche: l’agevolazione nella dichiarazione

L’Ecobonus auto elettriche nel giro di pochi mesi è riuscito a convertire migliaia di automobilisti italiani a mezzi a trazione elettrica o ibrida. Un successo per alcuni versi inatteso, dal momento che il Ministero per lo Sviluppo Economico è stato costretto a rifinanziare la misura a ridosso dell’estate, raddoppiando così la capacità del fondo rispetto a quanto inizialmente previsto. Merito anche di un meccanismo semplicissimo, che non richiede alcun adempimento da parte degli acquirenti.

Ma come funziona l’ecobonus auto, esattamente? Chi vuole acquistare un veicolo a bassa emissione di CO2 o a trazione elettrica e usufruire dello sconto sul prezzo di listino non deve far altro che recarsi presso un concessionario. Se rispetterà i parametri previsti dalla legge otterrà direttamente lo sconto di 4.000 euro (che diventano 6.000 euro se si rottama contemporaneamente una vettura omologata Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4) per l’acquisto di una elettrica o 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a bassa emissione di gas nocivi per l’ambiente.

Il concessionario, invece, dovrà inserire i dati della vendita effettuata su un portale ad hoc realizzato dal MISE, in modo da poter recuperare lo sconto effettuato al cliente. La trafila burocratica lato venditore, però, non termina qui. L’importo dell’Ecobonus veicoli elettrici viene rimborsato al concessionario auto direttamente dal produttore o importatore del veicolo, che a sua volta potrà utilizzare questa cifra in fase di dichiarazione dei redditi d’impresa, come credito di imposta utilizzabile solo in compensazione.

Con la risoluzione 82/E del 23 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo da inserire all’interno del modello F24 per usufruire del credito di imposta. Trattandosi di due fattispecie differenti, i codici tributo sono ovviamente due. Il codice 6903 va utilizzato per il recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta per la vendita di veicoli cat. M1, ossia quelli con emissioni inferiori ai 70 grammi di CO2 per chilometro percorso; il codice tributo 6904 va utilizzato per il recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta per la vendita di veicoli cat. L1e/L7e.

Entrambi i codici vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati.

Le misure messe a disposizione dei contribuenti

Ma quali sono, in estrema sintesi, le misure messe a disposizione dei contribuenti. A fornire delle indicazioni precise in questo senso ci ha pensato la risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate. Volendo sintetizzare al massimo, le agevolazioni previste sono le seguenti:

  • a quanti, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021 acquistino un veicolo di categoria M1q– ossia un’automobile – nuovo di fabbrica è previsto un contributo, che viene parametrato al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro. L’agevolazione viene corrisposta al venditore attraverso uno sconto sul prezzo di acquisto e a questo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici. Queste, a loro volta, lo recuperano sotto forma di credito d’imposta;
  • a quanti, nel corso del 2019, acquistano anche in leasing un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, che abbia una potenza inferiore a 11kW delle categorie L1e ed L3e (moto). E che, contemporaneamente, provvedano a rottamare dei veicoli di cui sono proprietari nelle stesse categorie. Nel caso di leasing ne devono essere proprietari da almeno dodici mesi. Il contributo viene riconosciuto dal venditore attraverso uno sconto sul prezzo di acquisto e da quest’ultimo rimborsato dai costruttori o dagli importatori;
  • per le eventuali spese che siano state sostenute nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e che siano relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.