Dichiarazione Iva 2024, chi ne è esonerato

Entro il 30 aprile 2024 deve essere presentata la dichiarazione Iva annuale del 2024. Alcuni soggetti, però, ne risultano essere esonerati, come i forfettari

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 13 Marzo 2024 09:20

Anche nel 2024 la dichiarazione Iva deve essere presentata dai contribuenti titolari di una partita Iva, che stiano esercitando l’attività di impresa o di lavoro autonomo. Alcuni soggetti, comunque vada, risultano essere esonerati da questo adempimento. Scopriamo chi sono e quando è possibile evitare di di adempiere a questo obbligo.

Dichiarazione Iva: i contribuenti obbligati

Ogni anno sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva i soggetti titolari di una partita Iva, che svolgono le seguenti attività:

  • d’impresa;
  • artistiche o professionali, anche quando sono svolte in forma associata;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non abbiano deciso di optare per le disposizioni previste dalla Legge n. 398/91.

I soggetti appena elencati sono, comunque vada, tenuti a presentare la dichiarazione Iva nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta:

  • non abbiano provveduto ad effettuare delle operazioni in regime Iva;
  • non risultino essere tenuti al versamento della relativa imposta;
  • abbiano effettuato delle operazioni non imponibili;
  • abbiano effettuato delle operazioni non soggette;
  • non abbiano svolto alcun tipo di attività.

La dichiarazione Iva, inoltre, deve essere presentata:

  • dai contribuenti che in precedenza abbiano applicato l’Iva in modo ordinario;
  • dagli eventuali eredi;
  • dal curatore fallimentare;
  • dalle società incorporanti;
  • in caso di scissione, le società beneficiarie.

Risultano, invece, essere esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva alcuni soggetti che, benché titolari di una partita Iva, a seguito di alcune disposizioni normative non sono tenuti ad espletare questo obbligo. Un esempio in questo senso sono i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano effettuato unicamente delle operazioni esenti ed i forfettari.

Chi è esonerato dall’obbligo

Vediamo, invece, nel dettaglio i soggetti che non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione Iva. Tra questi vi rientrano:

  • i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta abbiano effettuato esclusivamente delle operazioni esenti, così come previsto dall’articolo 10 del DPR n. 633/72. L’esonero viene sostanzialmente a decadere nel momento in cui il contribuente effettui alcune operazioni imponibili – è il caso, ad esempio, di un medico che presenzi ad un convegno o effettui una consulenza -. Oppure quando vengono effettuate delle operazioni intracomunitarie o si debba procedere alla rettifica della detrazione Iva;
  • i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario;
  • i titolari di partita Iva che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli purché abbiano un volume d’affari inferiore ai 7.000 euro. Il fatturato deve essere costituito da almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del DPR n. 633/72;
  • i contribuenti che stiano esercitando l’organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività che risultano essere elencate all’interno della tariffa allegata al DPR n. 640/72;
  • i contribuenti – titolari di un’impresa individuale – che abbiano dato in affitto l’unica azienda;
    i soggetti che, benché siano passivi d’imposta, nel corso dell’anno abbiano effettuato delle operazioni non imponibili, esenti e che comunque vada non siano soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta;
  • gli enti non commerciali;
  • le società sportive;
  • i soggetti che siano domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea e che siano stati identificati ai fini Iva in Italia.

Il casi particolari

Procediamo, adesso ad analizzare alcuni casi particolari.

Tabaccai e giornalai

I tabaccai ed i giornalai, che effettuano esclusivamente delle operazioni non rilevanti ai fini Iva, risultano essere esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva.

Attività di intrattenimento

Risultano essere esonerati da questo adempimento anche gli esercenti l’attività di intrattenimento, che provvedono ad assolvere l’Iva in maniera forfettaria, andandosi a basare direttamente l’imposta sugli intrattenimenti. Le attività che sono soggette all’imposta di intrattenimento sono elencate all’interno del DPR n. 640/72.

Operazioni esenti Iva: cosa prevede la normativa

Quali sono le operazioni che sostanzialmente prevedono l’esclusione della dichiarazione Iva? L’esonero interessa i contribuenti che stiano esercitando – solo per fare alcuni esempi – l’attività medica o assicurativa, che abbiano effettuato delle operazioni esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, DPR n. 633/72. L’esonero trova applicazione anche nei casi in cui i soggetti abbiano optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’articolo 36-bis.

Risultano obbligati a presentare la dichiarazione Iva annuale quanti:

  • debbano effettuare la rettifica della detrazione, nel caso in cui abbiano effettuato degli acquisti di beni ammortizzabili;
  • abbiano effettuato la registrazione di operazioni intracomunitarie;
  • abbiano effettuato delle operazioni imponibili, anche quando sono riferite ad attività tenute in contabilità separate; abbiano effettuato delle operazioni in reverse charge.

Dichiarazione Iva 2024: quando deve essere presentata

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno. Il riferimento è all’anno d’imposta precedente. È bene sottolineare, comunque vada, che non è stato previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che hanno l’obbligo di procedere con la trasmissione telematica della stesso. A livello normativo è stato stabilito unicamente il termine ultimo entro il quale la dichiarazione Iva deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La sanzioni previste

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata in ritardo sono previste delle sanzioni. Quelle che arrivano entro 90 giorni dalla scadenza del termine risultano considerate ancora valide, ma con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, che oscillano da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 2.000 euro. Sempre che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, non alleghi anche il ravvedimento operoso.

Se dalla dichiarazione Iva dovesse emergere un’imposta non versata, viene applicata un’ulteriore sanzione per l’omesso versamento, che risulta essere pari al 30% dell’imposta non versata. Per le dichiarazioni Iva presentate oltre 90 giorni si considerano omesse. Le sanzioni previste risultano essere:

  • comprese tra il 120% ed il 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d’imposta;
  • comprese tra 250,00 euro e 2.000,00 euro, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta.