Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche. Ma cosa accade a chi non ha adempiuto a questo obbligo? La disciplina sanzionatoria prevista in caso di omissioni e ritardi è stata modificata nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale e a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre sono cambiate anche le regole da considerare.
Dichiarazione dei redditi tardiva, le nuove sanzioni
Le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi per il 2024 sono disciplinate dalla nuova normativa entrata in vigore il 1° settembre, introdotta con il decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato diversi aspetti del decreto legislativo n. 471/1997.
La normativa stabilisce due regimi sanzionatori. Il primo si applica fino al 90° giorno di ritardo e prevede sanzioni ridotte per coloro che si adempiono volontariamente. In questa situazione si parla di dichiarazione tardiva e la sanzione è di 25 euro grazie all’applicazione del ravvedimento operoso, esclusa quella per omessi versamenti.
L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. In questo caso la sanzione è ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Multe più salate se l’invio è dopo i 90 giorni
Il secondo regime sanzionatorio si applica a partire dal 90° giorno di ritardo. In questa fase, non si parla più di dichiarazione tardiva, ma di dichiarazione omessa. In base alle nuove norme del decreto sanzioni, in vigore dal 1° settembre 2024, la sanzione ammonta al 120% dell’imposta non versata. In precedenza, la sanzione variava dal 120% al 240% dell’imposta evasa, con l’aggiunta degli interessi legali.
Una novità introdotta dal decreto sanzioni prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo. Questa nuova disposizione normativa, prevista dal comma 1 bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997, si applica a partire dalle dichiarazioni da presentare dal 1° settembre 2024.
È importante notare che è prevista una sanzione anche in caso di omessa dichiarazione, anche quando non ci sono imposte dovute. In tal caso, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati a mantenere la contabilità.
Nuove sanzioni anche in caso di errori nella dichiarazione dei redditi
Non solo per il ritardo nell’invio, ma anche per la presentazione di una dichiarazione infedele, è necessario considerare le nuove sanzioni in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre.
La sanzione sarà fissa al 70%, con un importo minimo di 150 euro, rispetto al precedente range del 90 al 180%, in caso di dichiarazione di un reddito o di un valore della produzione inferiore rispetto a quello accertato, oppure di un’imposta inferiore o di un credito superiore a quello spettante. La stessa sanzione si applicherà anche se si indicano in dichiarazione detrazioni o deduzioni non spettanti.
Inoltre, è prevista una novità per chi, dopo aver presentato una dichiarazione infedele, invia una dichiarazione integrativa per correggere l’irregolarità. Se l’integrazione avviene entro i termini di decadenza dell’attività di controllo e prima che inizi qualsiasi attività di accertamento da parte degli uffici, la sanzione sulle imposte dovute sarà quella per omesso versamento, raddoppiata, quindi pari al 50%. Se non ci sono imposte dovute, verrà applicata una sanzione fissa di 150 euro.