Nel 2026 cambiano le caratteristiche del Sismabonus. Più semplice ottenere l’agevolazione

A partire da quest'anno il Sismabonus non è più legato a un miglioramento della classe sismica dell'immobile: basta una riduzione della sua vulnerabilità

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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Confermato dalla Legge di Bilancio 2026, dal 1° gennaio il Sismabonus presenta alcune novità rispetto al passato: non è più un’agevolazione legata al miglioramento della classe sismica, ma richiede semplicemente una riduzione certificata della vulnerabilità dell’immobile.

Sono previste due diverse aliquote di detrazione per le spese che vengono sostenute nel corso del 2026: il 50% per l’abitazione principale, il 36% per gli altri immobili. Il massimale di spesa è sempre a 96.000 euro.

Chi può accedere al Sismabonus 2026

Al Sismabonus 2026 può accedere un’ampia platea di soggetti, purché l’immobile oggetto degli interventi sia collocato in una delle zone a rischio sismico.

I potenziali beneficiari rientrano in quattro categorie:

  • le persone fisiche;
  • i condomini e gli edifici plurifamiliari;
  • le imprese e le società;
  • gli acquirenti di immobili.

Persone fisiche

Hanno la possibilità di accedere al Sismabonus i contribuenti che hanno la residenza in Italia (l’agevolazione spetta anche ai non residenti), anche quando sono titolari di un reddito d’impresa. Devono essere in possesso di un immobile sulla base di un titolo idoneo:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di diritti reali di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • essere inquilini o comodatari, ma devono aver preventivamente ottenuto il consenso del proprietario;
  • familiari conviventi del possessore o detentore, ma devono sostenere effettivamente le spese.

Condomini ed edifici plurifamiliari

Continuano ad essere agevolati attraverso il Sismabonus gli interventi effettuati sulle parti comuni su un condominio o sugli edifici composti da 2 o 4 unità immobiliari anche se appartenenti allo stesso proprietario.

Imprese e società

L’agevolazione, nel corso del 2026, è accessibile anche ai titolari di reddito d’impresa, quindi anche alle società, qualunque sia la loro forma giuridica (Srl, Sas, Snc o Spa). In questo caso:

  • la detrazione può essere richiesta per i lavori effettuati sugli immobili strumentali, beni merci o beni patrimoniali;
  • l’aliquota – quando gli interventi vengono effettuati su degli immobili non residenziali – è fissata al 30%.

Acquirenti di immobili (Sismabonus acquisti)

Anche per il 2026 è in vigore il Sismabonus Acquisti: la misura permette di accedere alla detrazione a quanti acquistano delle unità immobiliari in edifici demoliti e ricostruiti da un’impresa.

Il legislatore ha previsto una deadline per l’acquisto: 18 mesi dalla fine dei lavori.

Quali caratteristiche devono avere gli immobili

Nel 2026 per poter accedere al Sismabonus l’immobile deve soddisfare una serie di requisiti geografici, strutturali e catastali che sono indicati dalla normativa attualmente in vigore.

Ubicazione geografica

È necessario che gli immobili siano ubicati in un Comune ricadente nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3:

  • la Zona 1 è caratterizzata da una sismicità alta;
  • la Zona 2 da una media sismicità;
  • la Zona 3 da una sismicità bassa, ma è agevolabile lo stesso;
  • sono esclusi gli immobili ubicati nella Zona 4, dove c’è una sismicità molto bassa.

Tipologia e stato dell’immobile

Il Sismabonus può essere richiesto esclusivamente per interventi effettuati su immobili già esistenti: sono escluse le nuove costruzioni. È ammesso qualsiasi tipologia di edificio:

  • residenziale, la quale comprende dalla categoria catastale A/1 alla A/11, escluso l’A/10;
  • non residenziale, nella quale rientrano gli uffici, i negozi, i laboratori e i capannoni.

È possibile accedere all’agevolazione anche per le unità immobiliari in corso di costruzione, ma devono essere accatastate in categoria F/3 e l’intervento deve riguardare la riduzione del rischio sismico di un edificio che esisteva già.

Requisiti tecnici degli interventi

A partire dal 2026 il Sismabonus può essere richiesto per degli interventi di messa in sicurezza statica dell’immobile, che devono ridurre la vulnerabilità dell’edificio, anche se non comportano il salto di una o più classi di rischio sismico.

È necessario, inoltre, che un tecnico abilitato provveda ad asseverare il progetto degli interventi e attesti l’efficacia dei lavori realizzati per la riduzione del rischio sismico.

Quando e come arriva il contributo del Sismabonus?

Il Sismabonus 2026 è una detrazione fiscale Irpef (o Ires per le aziende). Non arriva un bonifico sul conto corrente o un assegno.

La detrazione consiste in uno sconto sulle tasse che devono essere pagate: la spesa sostenuta deve essere inserita all’interno della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo rispetto a quello nel quale è stato effettuato il pagamento. L’importo viene detratto dalle tasse: ma attenzione il rimborso viene rateizzato nell’arco di dieci quote annuali di pari importo.

Per gli interventi che sono stati avviati nel corso del 2026 non è previsto lo sconto in fattura o la cessione del credito: queste due opzioni sono completamente inaccessibili per i nuovi cantieri.

Quale documentazione tecnica e fiscale conservare?

In caso di furti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario conservare la documentazione tecnica e fiscale completa che ha portato ad ottenere l’agevolazione.

La parte più importante da conservare, indubbiamente, è quella relativa al progetto, nella quale rientrano:

  • l’asseverazione del progetto;
  • l’asseverazione di fine lavori;
  • l’attestazione del collaudatore statico;
  • la copia della comunicazione dei dati delle asseverazioni al Portale Nazionale delle Costruzioni Sismiche.

La documentazione fiscale che deve essere conservata è la seguente:

  • il titolo abilitativo comunale, ci riferiamo alla Cila, alla Scia o al permesso di costruire, dove è indicata la data di inizio dei lavori.
  • fatture e ricevute nelle quali devono essere descritti dettagliatamente i lavori effettuati e i servizi professionali che sono stati pagati;
  • i bonifici parlanti;
  • copia della visura catastale dell’immobile o gli estremi di registrazione dell’atto di proprietà/detenzione.

In alcuni casi può rendersi necessario conservare una copia della delibera assembleare per gli interventi effettuati in condominio, insieme alla tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Quando sono stati effettuati degli interventi in edilizia libera (lavori che non richiedono titoli abilitativi), deve essere conservata un’autocertificazione che attesti la data di inizio lavori e la natura degli stessi.

La documentazione deve essere conservata per i 10 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è stata indicata l’ultima quota di detrazione.