L’Agenzia dell’Entrate ha pubblicato le istruzioni per il bonus Natale da 100 euro introdotto dal decreto Omnibus, destinato ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di reddito e familiari.
Con la circolare numero 19 del 10 ottobre 2024, l’Agenzia spiega a chi spetta il beneficio e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre.
Il bonus non è automatico ma il dipendente deve farne esplicita richiesta e presentare una autocertificazione. L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto o all’orario di lavoro.
Indice
I tre requisiti necessari per avere il bonus
L’Agenzia sottolinea che ai fini del riconoscimento del bonus Natale, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Non conta il tipo di rapporto di lavoro dipendente, ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato, e nemmeno l’articolazione dell’orario di lavoro, nel caso per esempio di un part-time. La richiesta può essere presentata anche da chi conduce un “lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente”.
In tutti i casi, i dipendenti che intendono richiedere il bonus da 100 euro devono possedere tre requisiti:
- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro nel 2024;
- avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;
- avere capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).
Per quanto riguarda il primo requisito, la circolare dell’Agenzia chiarisce che al calcolo dei 28mila euro, non concorre il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
La precisazione sul nucleo monogenitoriale
La circolare spiega che il nucleo monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In questi casi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. La situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus.
Bonus solo su domanda del lavoratore e con autocertificazione
Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). Il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.
Bonus Natale in base ai giorni di lavoro
Il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro. L’Agenzia precisa “che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo” della spettanza. Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
Quando va restituito
Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità. Dopo l’erogazione del bonus, potrà recuperare somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Qualora il lavoratore abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto al momento della dichiarazione dei redditi.