Bonus mobili, i documenti necessari per la detrazione fiscale: vale lo scontrino?

Per l’Agenzia delle Entrate, lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Il bonus mobili consiste in una detrazione del 50% sull’Irpef, fino a un massimo di 5.000 euro di spesa, da distribuire in dieci rate annuali uguali. Il beneficio è riservato a coloro che acquistano entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici destinati all’arredamento di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Ma per ottenere il bonus quali i documenti di spesa devo conservare? È la domanda che una contribuente ha formulato a Fisco Oggi, la pubblicazione telematica dell’Agenzia delle Entrate. E a cui l’Agenzia ha risposto.

I chiarimenti dell’Agenzia: serve lo scontrino?

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “nei casi in cui la normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013), per ottenere la detrazione fiscale è necessario conservare i documenti che confermano il pagamento dei beni (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per pagamenti con carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto che dettagliano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati”.

Il Fisco ha ulteriormente specificato che “per quanto riguarda la detrazione fiscale, lo scontrino è considerato equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Se lo scontrino non contiene il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione può essere concessa solo se, oltre a specificare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati, è identificabile il contribuente titolare della carta di debito (o di credito) tramite corrispondenza con i dati di pagamento (commerciante, importo, data e ora)”.

In sostanza, lo scontrino può essere considerato equivalente alla fattura solo se contiene il codice fiscale dell’acquirente insieme alla descrizione dettagliata dei beni acquistati. Se questo non c’è, la detrazione fiscale può essere concessa solo se specifica la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati.

Come utilizzare il bonus mobili

Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario effettuare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici, anch’essi residenziali. Ma attenzione: tale intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

È da notare che la detrazione fiscale è valida anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso all’interno dello stesso immobile soggetto all’intervento edilizio. Allo stesso modo, è ammissibile se i mobili e i grandi elettrodomestici sono acquistati per arredare l’immobile, ma l’intervento di recupero è effettuato su una pertinenza dello stesso immobile, anche se catalogata separatamente.

L’elenco degli interventi necessari per poter accedere al bonus mobili è il seguente:

  • Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
  • Lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, quali tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni, non danno diritto al bonus.
  • Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che coinvolgono interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
  • Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edifici residenziali.