Bonus edilizi e lavori sotto i 10mila euro: cosa cambia

Bonus edilizi, torna la cessione fai da te per i lavori fino a 10mila euro e per gli interventi di edilizia libera, ossia realizzati senza Cila

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Pubblicato: 7 Febbraio 2022 13:35

Novità sui lavori legati ai bonus edilizi sotto i 10mila euro: non saranno più necessari il visto di conformità e l’asseverazione per le spese al di sotto di quella cifra.

Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2022: l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i bonus diversi dal superbonus alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Le faq dell’Agenzia delle Entrate chiariscono cosa cambia con la nuova norma  e come esercitare l’opzione per la cessione del credito in caso di interventi di edilizia libera e lavori sotto i 10 mila eseguiti nel 2021.

Bonus edilizi e lavori sotto i 10mila euro, la novità

Come riportano le faq dell’Agenzia delle Entrate: “Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.

Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.”

Viene quindi limitato l’effetto del Decreto anti frodi, in vigore dal 12 novembre 2021 e confluito nel testo della legge di Bilancio 2022. A partire dal 1° gennaio, infatti, nel caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito l’obbligo di visto di conformità o dell’asseverazione di congruità delle spese non si applica a interventi di importo inferiore a 10mila euro e in edilizia libera.

Bonus facciate, l’eccezione

Fa eccezione il bonus facciate: gli interventi rientranti nell’agevolazione non beneficiano della semplificazione. Per questo intervento, nel 2022 è prevista una proroga con una detrazione del 60% (invece del 90% valido fino all’anno scorso) con l’obbligo del “visto di conformità e di asseverazione anche in caso di spese di piccolo importo“.

Bonus edilizi, il nuovo modello

L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello per le comunicazioni e ora è di nuovo possibile il fai da te quando si tratta di cedere crediti fino a 10.000 euro, o spese di qualunque importo che rientrano tra gli interventi classificati come edilizia libera.

Cessione del credito, nuove date

Con l’approvazione del nuovo modello è arrivata anche una proroga dei termini per la comunicazione della cessione delle spese del 2021:

  • per le comunicazioni inviate fino al prossimo 16 febbraio sarà possibile un’ulteriore cessione oltre la prima, come stabilito dalle Entrate che ha preannunciato per questo una modifica al decreto;
  • ci sarà tempo fino al 7 aprile, tre settimane in più rispetto al termine ordinario del 16 marzo, per la cessione delle spese del 2021.