Bonus edilizi, come vanno gestiti fiscalmente i crediti dai professionisti

Per le operazione di cessione del credito dei bonus edilizi i professionisti ci devono pagare le tasse sopra. Cos'è cambiato dal 2024

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato:

Come deve essere gestito, ai fini fiscali, il differenziale – il cosiddetto agio – che deriva dall’acquisto dei crediti d’imposta scaturiti da dei bonus edilizi? La domanda è quanto mai attuale anche alla luce della riforma della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha introdotto il principio di onnicomprensività.

L’agio entra a tutti gli effetti nel perimetro del reddito professionale e come tale deve essere gestito dal punto di vista fiscale. L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta, ha spiegato in quale modo devono essere gestiti questi redditi nella dichiarazione dei redditi.

Anche i bonus edilizi entrano nel principio di omnicomprensività

Uno dei pilastri sui quali ruota la tassazione del reddito da lavoro autonomo è costituito dal principio di omnicomprensività: codificato dall’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è stato utilizzato dall’Agenzia delle Entrate – all’interno della risposta n. 6/2026 – per blindare la tassazione dei proventi che derivano dai vari bonus edilizi.

La presa di posizione dell’AdE parte da un assunto: per un qualsiasi professionista il reddito non è costituito unicamente dai compensi in denaro che riceve per le prestazioni che ha svolto, ma è costituito da qualsiasi altro provento percepito in sostituzione dei redditi o in relazione causale con l’esercizio della sua attività.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui un professionista acquista un qualsiasi credito d’imposta, questa operazione non costituisce un investimento finanziario neutro, ma è legata all’attività professionale che svolge. Il guadagno (ossia l’agio) di questa operazione – determinata dal fatto che un credito è stato pagato meno del suo valore nominale – rientra a tutti gli effetti nel perimetro del reddito professionale: per questo motivo deve essere tassato.

Il principio che abbiamo appena espresso, però, non si applica a quanti agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa o professione: non include i privati. Il risparmio o il guadagno che questi ultimi riescono ad ottenere con i crediti derivanti dai bonus edilizi è fiscalmente irrilevante.

La tassazione scatta a partire dal 2024

Una delle date spartiacque nella gestione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi è il 1° gennaio 2024: in questa data, infatti, è entrato in vigore il Dlgs n. 192/2024, attraverso il quale sono stati definiti ex novo i confini del reddito dei lavoratori autonomi.

Prima che questa norma venisse varata ufficialmente, mancava una regola specifica attraverso la quale l’acquisto dei crediti potesse essere qualificato come un’attività in grado di generare un reddito professionale: questo è il motivo per il quale la norma non ha valore retroattivo (la conferma di questo assunto la si può trovare nella risposta 472/2023, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla tassazione i periodi precedenti).

La tassazione dell’agio, quindi, è condizionata esclusivamente dalla data d’acquisto:

  • se i crediti sono stati acquistati prima del 31 dicembre 2023 rimangono irrilevanti dal punto di vista fiscale, anche quando il professionista li dovesse utilizzare in compensazione nel corso degli anni successivi;
  • per i crediti acquistati a partire dal 1° gennaio 2024 l’operazione ha piena rilevanza fiscale e l’agio concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e della base imponibile Irap.

L’impatto sulle rate residue

Indubbiamente uno degli aspetti che è necessario tenere a mente da questa impostazione è la gestione dei crediti derivanti dai bonus edilizi spalmati su più anni:

  • nel caso in cui il credito sia stato acquistato nel 2022 e debba essere utilizzato in 10 anni, la quota di risparmio di ogni rata rimane esentasse;
  • se, invece, l’acquisto è stato effettuato nel 2024, ogni singola rata compensata genera un provento che deve essere tassato nel corso dell’anno di riferimento.

Come viene tassato l’agio

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quale modo deve essere tassato l’agio: le imposte non devono essere applicate una tantum al momento dell’acquisto, ma deve essere seguito un criterio di proporzionalità legato all’utilizzo.

L’importo che deve essere sottoposto a tassazione è la differenza che intercorre tra il valore nominale della quota di credito utilizzata e il costo di acquisto che deve essere proporzionata a quella quota. Deve essere utilizzata la seguente formula:

Quota annua compensata – (Prezzo totale pagato / Numero rate totali)

Proviamo a fare un esempio pratico: un professionista acquista un credito da 10.000 euro (diviso in dieci anni), pagando 8.000 euro. In questo caso l’agio complessivo è pari a 2.000 euro. Ogni anno vengono compensati 1.000 euro, ma il costo di quella singola rata è pari a 800 euro. Il professionista deve dichiarare come reddito 200 euro ogni anno.

Quando si devono pagare le imposte

La tassazione scatta in due casi:

  • quando si utilizza il credito per compensare con un Modello F24 le imposte dovute;
  • quando il professionista rivende a un terzo soggetto il credito.

Nel primo caso si dovranno pagare le imposte solo della parte dell’agio utilizzato, nel secondo è tassato l’intero differenziale tra prezzo di vendita e il prezzo di acquisto residuo.

Come gestire la dichiarazione dei redditi

I lavoratori autonomi non devono inserire l’agio tra i compensi tipici della professione (rigo RE2), ma tra gli altri proventi lordi (rigo RE3). Benché venga applicato il principio di omnicomprensività, il reddito proviene da un’operazione finanziaria accessoria all’attività principale.

Rilevanza ai fini Irap ed esclusione Iva

L’agio, oltre all’Irpef, concorre anche alla formazione della base imponibile Irap, in quanto componente positivo del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio della professione.

L’operazione di acquisto e utilizzo del credito d’imposta è considerata una transazione di natura finanziaria. Pertanto, l’agio realizzato non è soggetto a Iva, in quanto operazione esente o fuori campo ai sensi del Dpr. 633/1972.

Regime per le Imprese

Per i professionisti il 2024 costituisce un vero e proprio spartiacque per la gestione dell’agio. Per le imprese, invece, è sempre stato tassabile seguendo il principio di competenza, indipendentemente dalla data di acquisto.