Lavoratori autonomi, come fare la comunicazione obbligatoria e cosa scrivere

Dall'11 gennaio è scattato l'obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali. Ecco come fare e a chi inviare la documentazione

Foto di Claudio Garau

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Nel 2022 sono diverse le novità per i lavoratori autonomi. Con una nota dell’11 gennaio scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni relative alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal decreto legge 21 ottobre 2021.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (11 gennaio) o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021. In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, l’invio della comunicazione andava fatta entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo spetta al datore di lavoro committente e non al lavoratore direttamente, prima che abbia inizio il lavoro stesso. Ma vediamo meglio come si fa ad inoltrare la comunicazione.

Come si fa la comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

L’obbligo di comunicazione va effettuato all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione. Viene fatto mediante:

  • SMS
  • posta elettronica
  • altre modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

In attesa dell’integrazione dei sistemi web già in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione può essere eseguita attraverso l’invio di un’e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (qui l’elenco completo).

Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Anche per le eventuali more, la comunicazione va effettuata attraverso l’invio di una email allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (scopri qui i suoi compiti).

Cosa bisogna scrivere nella comunicazione

La comunicazione può essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza allegato, e deve avere questi contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione viene considerata errata e quindi non viene presa in carico:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione
  • compenso stabilito al momento dell’incarico.

La comunicazione può essere modificata o annullata?

Una comunicazione già trasmessa può essere comunque annullata, o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Qui chi è esente dall’obbligo di comunicazione e cosa succede se non si rispetta l’obbligo.