Nella nostra società sono in continuo aumento i reati d’impeto, i quali non devono essere confusi con i reati passionali. Di seguito andremo a sviscerarne le differenze e le relative conseguenze giuridiche.
Cosa si intende per “delitto d’impeto”
Viene definito “delitto d’impeto” il fatto di reato commesso d’impulso, senza che la condotta penalmente rilevante sia preceduta da un’adeguata riflessione. Solitamente, tale delitto è compiuto sulla scia di un forte sentimento, come ad esempio quello d’ira nutrito nei confronti della vittima. Spesso confuso con il delitto passionale, in realtà questa fattispecie delittuosa d’impeto può avere svariate motivazioni.
Il codice penale definisce come condotta penalmente rilevante e sanzionabile quel comportamento che abbia al suo interno una serie di elementi, tra cui la capacità d’intendere e di volere. Molte volte leggiamo nella stampa che a seguito della commissione di delitti efferati o comunque di azioni penalmente rilevanti con conseguenze estremamene lesive sulla vittima venga invocata l’incapacità d’intendere e di volere al momento della commissione del reato; questo ai fini di ottenere l’impunibilità rispetto a quanto posto in essere.
Quando un soggetto, il quale agisce – appunto – d’impeto, deve essere ritenuto colpevole e quando, invece, il suo stato emotivo del momento esclude la cognizione nonché la volizione delle proprie azioni?
La linea di demarcazione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è è estremamente sottile nonché ostica, poiché non univocamente definita né tantomeno codificata. Difatti, la legge non contempla il delitto d’impeto; in altre parole, non esiste un reato così rubricato. Quindi, il più delle volte i Giudici si avvalgono di consulenti – psichiatri o psicologi forensi – al fine di valutare se i soggetti fossero in grado d’intendere e di volere al momento della commissione del fatto.

Come viene valutata la condotta del soggetto agente
Tuttavia, qui si apre un grande tema che sarà sempre più trattato nonché dibattuto nelle aule di giustizia e, segnatamente, mi riferisco all’elemento soggettivo del reato e alla sua valutazione. In pratica, la scriminante della capacità o incapacità di un soggetto deve essere sottoposta ad un vaglio anteriore e, in particolare, dovrà essere analizzata in dibattimento la condotta del soggetto agente in quanto deve essere valutato non solo il disvalore del fatto compiuto, ma, soprattutto, se il predetto soggetto – nel momento in cui lo ha commesso – aveva la capacità d’intendere e di volere ovvero se la stessa fosse completamente assente o affievolita. Infatti, dalle cronache giudiziarie si è visto svilupparsi nelle sentenze dei Giudici di tutti i gradi di Giudizio, sino ai Giudici della Corte di Cassazione, vari tipi di dolo.
Quindi, il potere volitivo del soggetto, cioè la consapevolezza di compiere una determinata azione antigiuridica non è più semplicemente individuata come dolo generico o dolo specifico, ma si hanno altre forme di dolo: il dolo alternativo, dolo d’impeto, dolo diretto, dolo indiretto. A livello giuridico ciò comporta che non tutti i reati d’impeto sono penalmente irrilevanti per carenza dell’elemento soggettivo; al contrario, si tratterà di dimostrare – caso per caso in ragione degli elementi concreti che connotano la singola vicenda – quando lo stato emotivo del soggetto agente – il quale agisce, si ripete, d’impeto – sia tale da escludere la prefigurazione delle conseguenze riprovevoli della propria condotta. Procedimento che non consta di un automatismo per il solo fatto di essere un “impeto”, bensì che richiede un attento studio – anche mediante l’ausilio di figure professionali quali psicologi e psichiatri forensi e test clinici psicologici – al fine di giungere ad una conclusione oggettiva, basata su dati empirici.
Pertanto, si badi bene che non tutto ciò che è animato da un impulso improvviso ed irrefrenabile è esente da risposte punitive, quindi, invocare l’incapacità senza alcun elemento scientifico sicuramente non porterà ad un’assoluzione dell’imputato.
Articolo realizzato in collaborazione con lo Studio Legale Stefano Grolla.