L’ESMA, l’autorità europeo di vigilanza sui mercati finanziari, una sosta di “super-Consob” europea, prende di nuovo le distanze dalle criptovalute, lanciando un nuovo avvertimento ai consumatori su un asset che ritiene fortemente speculativo. L’avvertimenti arriva ad un soffio dalla definitiva applicazione della regolamentazione MICA (Markets in Crypto-Assets)che tenta d regolamentare questo mercato emergente.
Ai consumatori consiglia di ” non farsi travolgere”
L’ESMA ha pubblicato oggi una nuova “avvertenza” sui rischi per i risparmiatori, connessi con l’acquisto di cripto-attività ,alla luce anche della recente euforia che ha portato a nuovi record i prezzi dei crypto-assets.
In particolare, l’Autorità europea richiama l’attenzione sul fatto che nonostante l’andamento rialzista registrato nelle ultime settimane le cripto-attività restano una forma di allocazione del risparmio molto rischiosa e consiglia di “non farsi travolgere da questa esagerazione” e di “riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria e considerare le proprie esigenze e obiettivi finanziari”.
I rischi delle cripto attività
L’Authority europea elenca anche quali sono i principali rischi legati alle criptoattività. Innanzitutto, l’ESMA quanto già evidenziato più volte in passato e cioè che l’acquisto di cripto-assets può comportare anche la perdita totale dei soldi impegnati.
Vengono richiamati, inoltre, fra gli altri rischi, la forte volatilità, cioè le oscillazioni dei prezzi, anche molto ampie, in periodi di tempo brevissimi; il pericolo di cadere vittima di truffe e di attacchi cibernetici; l’assenza di qualsiasi forma di protezione e di risarcimento per chi acquisti cripto-attività.
Per questo è stato varato il MICA, un regolamento che si propone di disciplinare il settore e che entrerà in vigore effettivamente alla fine di dicembre. I nuovi picchi toccati dal Bitcoin – nota l’Autorità europea – sono arrivati subito prima l’entrata in vigore definitiva del regolamento.
Cosa è il MICA e fino a dove protegge i risparmiatori
Il MICA è un insieme di norme dettate dall’Unione Europea per regolamentare il settore delle criptovalute e le stablecoin. Il regolamento è stato pensato principalmente per tutelare l’utente finale e migliorare la stabilità finanziaria e potrebbe anche diventare lo standard di riferimento mondiale in tema di regolamentazione crypto, ma presenta alcuni limiti.
Secondo l’ESMA, il MICA darà il via a una nuova era di supervisione sulle criptovalute ed i servizi correlati, poiché i mercati delle criptovalute non sono ancora regolamentati a livello europeo. In particolare, migliorerà le protezioni per i detentori di cripto-asset ed i clienti dei fornitori di servizi di cripto-asset, nonché l’integrità di questi mercati.
Nonostante queste nuove protezioni – avverte l’ESMA – i rischi intrinseci all’investimento in cripto-asset permangono, poiché molti di questi strumenti sono altamente speculativi e volatili e sono soggetti a fluttuazioni improvvise ed estreme, anche durante la notte. Anche la tecnologia applicata comporta nuovi rischi e quindi rispetto a questa classe di asset.
I limiti del regolamento sulle crypto
Le tutele di MICA, ammette l’Autorità, sono meno estese di quelle dettate per i prodotti di investimento tradizionali. Ad esempio, i cripto-asset non saranno coperti da un regime di indennizzo degli investitori come accade per le società di investimento tradizionali che ricadono sotto la normativa MIFID II, che richiede di partecipare a regimi di indennizzo degli investitori.
Inoltre, a differenza delle norme che riguardano i servizi di investimento tradizionali, MiCA non richiede a tutti i fornitori di servizi di cripto-attività di raccogliere le informazioni dei clienti per valutare la loro capacità di comprendere i prodotti di cripto-attività che desiderano negoziare.
Infine, i fornitori di servizi di cripto-attività non hanno alcun obbligo di segnalare ai clienti, su base periodica, le cripto-attività che detengono per conto dei clienti e il loro valore aggiornato o attuale.
In più il MICA ha un periodo transitorio di applicazione fino a 18 mesi e molti stati hanno deciso di consentire agli operatori di operare senza l’applicazione del regolamento lungo tutto questo periodo.