Cos’è e perché è stato introdotto il Contributo Unificato Tributario

Scopri in cosa consiste il Contributo Unificato Tributario e per quale necessità è stato introdotto

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Mario Esposito

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Pubblicato: 26 Settembre 2022 12:15

Introdotto nel 2011, il Contributo Unificato Tributario è uno strumento utilizzato per semplificare i ricorsi presso la Commissione Tributaria unificando le imposte precedentemente previste. Nel momento in cui ci si oppone a un provvedimento di natura tributaria, poiché ritenuto infondato o illegittimo, occorre infatti versare una cifra che copre il deposito degli atti giudiziari e che, attualmente, ingloba tutte le quote richieste in passato. Ma che cos’è e come funziona più nello specifico il Contributo Unificato Tributario?

Che cos’è un contenzioso tributario

Per capire meglio a cosa serve il Contributo Unificato Tributario occorre fare un passo indietro e approfondire il significato di “contenzioso tributario”. Con questa espressione, si fa riferimento ai casi in cui un contribuente si oppone a un provvedimento di natura tributaria, impugnandolo entro il termine dei 60 giorni dalla notifica.

Nel momento in cui si riceve un provvedimento di questo tipo, infatti, è possibile fare ricorso per dimostrarne l’eventuale illegittimità o infondatezza, coprendo i costi della procedura. Questi saranno variabili in base all’importo notificato e vanno pagati secondo le modalità previste dalla legge che, come vedremo più avanti, nel 2011 ha introdotto il Contributo Unificato Tributario.

Come funziona il processo tributario telematico

Grazie alla possibilità di usufruire delle tecnologie digitali, molte procedure di natura burocratica sono state negli ultimi anni semplificate e velocizzate. Questo è accaduto anche con i processi tributari e l’introduzione, con il decreto legislativo 119/2018, del Processo Tributario Telematico, che obbliga coloro che intendono avviare un contenzioso a depositare gli atti per via telematica.

Tutte le fasi del processo procedono ora telematicamente, il che porta a un abbattimento dei costi di gestione delle pratiche cartacee e di quelli di segreteria, senza contare la maggiore semplicità con cui ciascun contribuente può fare ricorso – se si tratta di importi inferiori ai 3mila euro – senza rivolgersi a un legale rappresentante.

La richiesta viene dunque inviata in modalità telematica indicando l’atto da impugnare, la richiesta di rimborso o di annullamento con relative motivazioni e la restituzione delle cifre spese. Tra i vari cambiamenti che hanno riguardato i contenziosi tributari troviamo anche quello relativo all’introduzione del Contributo Unificato Tributario.

Cos’è e come si paga il Contributo Unificato Tributario

Visto per sommi capi come funzionano i contenziosi tributari, possiamo approfondire il concetto di Contributo Unificato Tributario, introdotto nel 2011 in sostituzione di tutte le varie somme che in precedenza venivano richieste al cittadino in fase di deposito del ricorso. Il Contributo Unificato Tributario è in pratica un versamento da effettuare quando si deposita l’atto di opposizione e il suo importo varia in base al valore della controversia, secondo una tabella indicata dalla legge.

Più precisamente, il contribuente dovrà pagare come CUT:

  • 30 € per controversie inferiori a 2.582,28 €;
  • 60 € per controversie comprese tra 2.582,28 e 5.000 €;
  • 120 € per controversie che vanno dai 5.000 € ai 25.000 €;
  • 250 € per controversie comprese tra 25.000 e 75.000 €;
  • 500 € per controversie tra 75.000 e 200.000 €;
  • 1500 € se il valore della controversia supera i 200.000 €.

Il versamento del Contributo Unificato Tributario andrà effettuato tramite modello F23 da pagare in banca (o tramite app di home banking) o presso l’ufficio postale, con indicato il codice del tributo 171T, oppure con bonifico su conto corrente postale n° 1010376927 o ancora con contrassegno acquistabile in tabaccheria, sia per i ricorsi principali che per quelli incidentali, come istanze di revocazione, riassunzioni della causa dopo rinvio della Corte di Cassazione, opposizioni di terzo e ricorsi in ottemperanza.

In alcuni casi invece non è previsto il pagamento di alcun contributo, per esempio per istanza di sospensione della sentenza di primo grado o per la riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto.

Com’è facile immaginare, l’unificazione dei contributi precedentemente richiesti per l’avvio dei ricorsi unita alla digitalizzazione delle procedure ha portato a un importante semplificazione dell’intero sistema di gestione dei contenziosi, in primis per i contribuenti che possono così far valere le proprie istanze senza il peso di una burocrazia farraginosa ma anche per lo stesso ente tributario, facilitato dallo snellimento dell’intero iter. Un cambiamento di fondamentale importanza che si spera possa trovare applicazioni anche in altri ambiti giudiziari, dando nuovo slancio a un sistema troppo spesso bloccato e poco efficiente.