Pensioni d’oro, aliquote e tagli previsti oltre i 100mila euro

Il taglio delle pensioni d'oro è diventato realtà a giugno: una circolare Inps spiega le modalità e le percentuali dei tagli

Pubblicato: 4 Dicembre 2019 11:05

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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È scattato a giugno 2019 il taglio sulle pensioni d’oro con assegni superiori ai 100mila euro, come previsto dalla prima legge di Bilancio del governo Conte. Un taglio valevole per cinque anni, per quei trattamenti previdenziali di importo compreso tra 3mila e 5mila euro netti al mese.

Taglio pensioni d’oro, la platea interessata

Le pensioni interessate sono circa 25mila e c’è un risparmio per lo Stato di 140 milioni. Il taglio vale per le pensioni superiori ai 100mila euro lordi a calcolo retributivo o misto, è su cinque aliquote marginali che vanno dal 15% al 40% e avrà una durata quinquennale.
Il tetto oltre il quale il taglio interviene è 100mila euro. Secondo quanto previsto nella manovra dall’intervento sulle pensioni superiori ai 100mila euro è stato previsto un risparmio di 76 milioni di euro nel 2019, 80 milioni nel 2020 e 83 milioni nel 2021.

Tagli pensioni d’oro, le aliquote

Secondo quanto previsto dall’Inps con la circolare 62/2019, da giugno 2019 le pensioni d’oro vengono tagliate a scaglioni, con percentuali modulate in base a 5 scaglioni di importo.
Nello specifico l’Inps precisa che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

  • 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
  • 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
  • 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
  • 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
  • 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi. Il prelievo non riguarderà, invece, le pensioni di invalidità e inabilità e quelle riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.