Cosa c’è nella “super” pensione di dicembre e a chi spetta il “bonus Natale”

Anche per il mese di dicembre le pensioni vengono pagate in anticipo, ma le novità in arrivo per Natale sono tante: ecco tutti i "bonus" nel cedolino

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Come previsto dalla nuova ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per dicembre 2021, come da inizio pandemia, per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

Quando vengono pagate le pensioni di dicembre: il calendario

Il pagamento delle pensioni di dicembre presso Poste è stato erogato dal 25 novembre al 1° dicembre 2021.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome, secondo questo calendario:

  • A-B: giovedì 25 novembre
  • C-D: venerdì 26 novembre
  • E-K: sabato 27 novembre (mattina)
  • L-O: lunedì 29 novembre
  • P-R: martedì 30 novembre
  • S-Z: mercoledì 1° dicembre.

Ricordiamo che, trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.

Per tutti gli altri pensionati che ricevono invece la pensione direttamente in banca il pagamento è avvenuto mercoledì 1° dicembre.

Cosa c’è nel cedolino della pensione di dicembre e perché è così ricco

Buone notizie arrivano per il 2022, perché grazie alle rivalutazione ci saranno degli aumenti. Ma cosa trovano i pensionati nel cedolino della pensione di dicembre?

Ricordiamo che il cedolino è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. Il cedolino è sempre accessibile tramite servizio online.

Maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare

Il cedolino di dicembre è particolarmente ricco per chi ha diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), perché a queste persone viene riconosciuta una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’ANF.

Gli incrementi sono pari a:

  • 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a 2 figli;
  • 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno 3 figli.

La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo ANF spettante non sia superiore a zero.

Quattordicesima

Con la rata di dicembre 2021 viene pagata anche la seconda tranche della somma aggiuntiva per il 2021, la cosiddetta “quattordicesima”, con questi criteri:

  • pensioni della gestione privata: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età), dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste
  • pensioni della gestione pubblica: per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Importo aggiuntivo di 154,94 euro per il 2021

Sulla rata di dicembre 2021 viene poi anche corrisposto, per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro introdotto a partire dal 2001 per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Si precisa che, per le pensioni della gestione pubblica, il pagamento non viene gestito in via centralizzata ma è effettuato dalle diverse strutture territoriali sulla base della preliminare verifica dei requisiti richiesti.

Conguagli modello 730/2021

Proseguono poi anche sulla pensione di dicembre, tenendo conto anche del rateo di tredicesima, le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili dei modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo la data del 30 giugno 2021.

Sul rateo di pensione si procede:

  • al rimborso dell’imposta a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

Attribuzione provvidenze in favore dei grandi invalidi

Infine, anche sulla pensione di dicembre 2021 è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. Sono infatti stati estesi agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, gli effetti delle domande già prodotte.

Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.

L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:

  • 900 euro mensili per i pensionati affetti da queste tipologie di invalidità:
    – alterazioni organiche e irreparabili di entrambi gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente
    – perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme
    – alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate
    – lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto
  • 450 euro mensili per i pensionati affetti da queste tipologie di invalidità:
    – lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale
    – perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi
    – amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza
    – alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale
    – perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia
    – perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici
    – perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba
    – alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera.