Assegno ordinario d’invalidità: importo minimo, quando conviene, requisiti

L'assegno ordinario di invalidità è una tutela previdenziale a favore dei lavoratori: ecco come ottenerlo e i requisiti

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Alessandro Speziali

Esperto di Economia

Dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, durante gli studi magistrali vola all'Università della California dove ha modo di studiare la finanza da un punto di vista internazionale.

Pubblicato: 2 Gennaio 2020 12:36Aggiornato: 16 Aprile 2024 16:32

Nell’ordinamento previdenziale italiano vengono contemplate una serie di tutele a favore dei lavoratori nei casi di invalidità e inabilità che ne condizionano la capacità lavorativa. Situazioni che vanno a colpire negativamente anche la capacità di guadagno del lavoratore. Tra gli interventi previsti dal legislatore c’è l’assegno ordinario di invalidità: una prestazione economica, erogata dall’INPS su domanda specifica dei soggetti interessati. Ecco tutte le info utili per capire a chi è rivolto, come funziona, i requisiti e gli importi previsti.

Assegno ordinario invalidità: cos’è e a chi è rivolto

L’assegno ordinario di invalidità (IO) è una prestazione non reversibile ed incompatibile con eventuali indennità di disoccupazione. Regolamentato dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984, al comma 1 dell’Art. 1, si stabilisce che viene considerato invalido, ai fini dell’assegnazione del suddetto assegno, l’assicurato la cui capacità di lavoro, “in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Hanno diritto all’assegno di invalidità INPS: i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi (tra i quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), ma anche gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. La facoltà di domanda si estende ai parasubordinati, mentre non concerne i dipendenti del settore pubblico, per i quali valgono le discipline speciali previste dalla normativa attuale.

Assegno ordinario di invalidità: requisiti

Non esistono requisiti anagrafici particolari per il conseguimento della prestazione e non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, quindi, un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi. Il tasso minimo di incapacità fisica o mentale che il lavoratore deve accertare è dunque del 66% di invalidità. Coloro che, invece, hanno una riduzione della capacità lavorativa del 100% (invalidi civili totali) hanno diritto alla pensione di inabilità o alle prestazioni legate alla invalidità civile.

Altro requisito è la maturazione di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. Dal computo dei contributi settimanali nel quinquennio per la sussistenza del requisito, sono esclusi i periodi di malattia. In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, anche nei casi di invalidità con percentuale superiore al 66%, non è possibile richiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità.

Necessario l’accertamento medico-legale ai fini dell’assegnazione del contributo. La valutazione non si limita a quella di tipo biologico o quella concernente la capacità di lavoro considerata. Per procedere con lo stabilire il grado di invalidità, si prende in esame anche l’eventualità del soggetto di svolgere attività compatibili e realizzabili in concreto, vale a dire le opportunità di inserimento proficuo in occupazioni che possono differire da quelle svolte precedentemente, ma conformi.

Assegno ordinario di invalidità INPS: calcolo

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano osservati tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi. L’importo viene determinato come per i calcoli pensionistici, con i seguenti sistemi di calcolo.

  • Sistema retributivo: se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
  • Sistema misto: una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo, se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi.
  • Sistema contributivo: se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

Assegno ordinario di invalidità: importo e integrazione al minimo

L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con i redditi provenienti da un’attività lavorativa, ma si considera ridotto se i redditi di lavoro superano un determinato ammontare. La riduzione è pari:

  • al 25%, se il reddito di lavoro supera di quattro volte il trattamento minimo INPS (nel 2019 ammonta a 513,01 euro mensili ed è erogato per 13 mensilità);
  • al 50%, se il reddito di lavoro supera di cinque volte il trattamento minimo INPS.

L’assegno può essere soggetto ad una ulteriore riduzione: se quest’ultimo già ridotto rimane, comunque, superiore al trattamento minimo, cioè supera 513,01 euro mensili, può subire un secondo taglio, o meglio, una trattenuta, nel caso in cui l’anzianità contributiva sia inferiore a 40 anni. Se l’interessato percepisce redditi da lavoro dipendente, la trattenuta è pari al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo; se l’interessato percepisce redditi da lavoro autonomo, la trattenuta è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

L’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.