Zanzariere in condominio, quali permessi servono? Possono essere vietate?

Per installare le zanzariere in condominio occorre rispettare il decoro architettonico dell'edificio e verificare che non vi sia un divieto nel regolamento condominiale

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

Pubblicato: 6 Luglio 2024 09:00

Le zanzariere sono uno strumento fondamentale per proteggersi da mosche, zanzare o insetti e migliorare il confort della casa nei mesi estivi. Se si vive all’interno di un condominio può essere lecito chiedersi se è necessario chiedere un’autorizzazione o se possono essere vietate.

Sicuramente il primo requisito da a cui prestare attenzione è quello relativo all’estetica dell’edificio. Nell’installare la zanzariera non si può prescindere dal rispetto del decoro architettonico dello stabile. Al di fuori di questo la buona notizia è che per montare una zanzariera su finestre e balconi non serve alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale o dell’amministratore.

Attenzione però al regolamento condominiale che può contenere qualche clausola volta a vietarne l’installazione.

Per installare le zanzariere si deve rispettare il decoro architettonico

Le zanzariere non devono violare il decoro architettonico del condominio. Il rispetto della facciata è essenziale per poter procedere ed evitare spiacevoli contestazioni da parte degli altri condomini.

Il decoro architettonico è quell’insieme armonico delle linee strutturali e di quelle ornamentali dell’edificio, in sostanza ciò che conferisce equilibrio tra aspetto estetico e funzionalità. Come specificato dalla stessa Corte di Cassazione in molteplici pronunce non siamo di fronte ad un concetto che assume rilievo esclusivamente per edifici caratterizzati da un particolare pregio storico o artistico. Anche una modesta costruzione di carattere più popolare ha una sua particolare fisionomia che può essere danneggiata da modifiche alle parti comuni o da interventi sulle proprietà esclusive.

Lo stesso articolo 1120 del codice civile evidenzia l’importanza del decoro architettonico e lo tutela in quanto caratteristica essenziale dell’edificio al pari della sicurezza e della stabilità del fabbricato.

Inoltre in base all’articolo 1122 codice civile è posto un espresso divieto a carico del singolo di porre in essere delle opere nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva che ledano il decoro architettonico.

Detto ciò, quando si acquista e si monta una zanzariera, è necessario optare per un modello che sia in grado di integrarsi in maniera armonica con l’estetica dell’edificio. La scelta della tipologia e del colore è dunque essenziale per il rispetto del decoro architettonico, pur garantendo ad un tempo la funzionalità del prodotto acquistato.

Facciamo un esempio. Se gli infissi e le ringhiere hanno una tonalità specifica occorre indirizzarsi verso un coloro della zanzariera che si abbini in maniera armonica con il complesso dell’edificio. Nel dubbio meglio sempre utilizzare toni neutri facilmente abbinabili che non creano contrasti visivi. Anche se non è richiesto l’intervento dell’assemblea, sotto il profilo dell’estetica la questione rientra pur sempre nell’ambito di interesse degli altri condomini.

Il regolamento condominiale può vietare l’installazione di zanzariere

Anche se, come abbiamo detto, le zanzariere possono essere montate in autonomia anche qualora si viva all’interno di un condominio, è essenziale esaminare le clausole contenute nel regolamento condominiale poiché potrebbero contenere dei divieti o imporre delle regole specifiche a tutela del decoro architettonico.

Una simile disposizione può essere prevista nel regolamento solo se si tratti di un regolamento contrattuale. Il regolamento è tale quando è approvato all’unanimità. Solo in presenza del consenso di tutti i condomini è possibile limitare la libertà del singolo nell’ambito dell’appartamento di proprietà esclusiva. Due sono le modalità per approvare all’unanimità un regolamento condominiale. Quando si ottiene il voto della clausola da parte di tutti i condomini in sede di riunione assembleare oppure quando il regolamento, contenente il divieto, è stato predisposto dall’impresa di costruzione e poi approvato da ciascun condomino nel momento della compravendita quando, dinnanzi al notaio, il regolamento viene preso in visione e allegato all’atto di acquisto.

Il regolamento del condominio può fornire una interpretazione più rigida del concetto di estetica e può imporre dei limiti o delle regole specifiche per non alterare le linee architettoniche del fabbricato.

In assenza di una norma ostativa non è necessario il permesso da parte dell’assemblea e nessun condomino può impedire l’installazione di una zanzariera su finestre e balconi all’interno della proprietà esclusiva di un altro condomino. La rimozione non potrà dunque essere richiesta, a patto che vi sia il rispetto del decoro architettonico dello stabile.

Cosa dice la giurisprudenza

La questione è stata affrontata più volte dai Giudici e in proposito si cita una sentenza del Tribunale di Milano che si è espresso in modo puntuale al fine di dirimere una controversia insorta a seguito del montaggio di una zanzariera da parte di un condomino. Il Tribunale ha chiarito in quali casi una zanzariera può essere considerata lesiva del decoro architettonico.

Secondo i Giudici di merito pronunciatisi con un provvedimento del 2017 le sottili reti protettive non costituiscono una minaccia per il sono lesive del decoro condominiale qualora siano dello stesso colore utilizzato per le ringhiere e gli infissi dell’edificio. Pertanto, qualora non vi siano specifiche restrizioni contenute nel regolamento condominiale che debbano prevalere, nessun condomino è legittimato ad opporsi all’installazione di zanzariere nel balcone di altro proprietario, a meno che esse non risultino appariscenti e chiaramente in contrasto con l’estetica del palazzo.

In sintesi, se manca un regolamento condominiale che contenga uno specifico divieto o delle regole particolari cui attenersi e, ad un tempo, le zanzariere non alterino le linee architettoniche dell’edificio, non è ammesso alcun diritto da parte degli altri condomini di richiedere la rimozione della rete protettiva. Nemmeno in sede di assemblea e, anche qualora si raggiungesse la maggioranza dei condomini, una tale delibera non potrebbe ritenersi valida.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano le zanzariere non avevano creato alcun danno al decoro architettonico e il montaggio non aveva compromesso il valore del palazzo. I montanti utilizzati erano infatti dello stesso colore delle ringhiere e dei balconi e per tale motivo la richiesta avanzata da uno dei condomini di rimozione veniva respinta. Se la zanzariera è in tinta con le ringhiere ed è rimovibile non ci si può opporre.

Serve la comunicazione all’amministratore del condominio?

La legge non prevede un obbligo formale di dare comunicazione all’amministratore della propria intenzione di installare una zanzariera alla finestra o balcone del proprio appartamento. In ogni caso, facendo riferimento all’articolo 1122 relativo alle opere eseguiti sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, trattandosi di intervento potenzialmente lesivo del decoro architettonico, può essere opportuno, come specificato all’ultimo comma, darne notizia all’amministratore.