Mutuo ristrutturazione, si può fare sulla casa del convivente?

Scopriamo quando è possibile richiedere il mutuo ristrutturazione e come deve essere intestato il contratto, per non perdere le agevolazioni fiscali.

Pubblicato: 7 Aprile 2023 14:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Tra le varie tipologie di finanziamenti ipotecari, le banche concedono anche il cosiddetto mutuo ristrutturazione. Lo scopo di questo particolare prodotto è quello di finanziare gli interventi di efficienza energetica o di riqualificazione dell’immobile che è necessario effettuare. Qualsiasi abitazione, nel corso degli anni, è soggetta all’usura: i lavori per effettuare eventuali interventi non sono sempre economici. Questi tipi di mutui sono nati proprio per venire incontro alle persone che vogliano ristrutturare casa.

I contribuenti che hanno intenzione di accedere al mutuo ristrutturazione, oltre alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa per gli interventi edilizi, possono godere delle agevolazioni previste per chi sottoscrive un mutuo. È possibile, infatti, detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori, che devono necessariamente essere pagati sui mutui stipulati per la ristrutturazione di un immobile o per la costruzione dell’abitazione principale.

A questo punto, però, sorge spontanea una domanda, che un lettore di QuiFinanza ci rivolge: è possibile sottoscrivere un mutuo ristrutturazione nella casa del convivente? Com’è necessario muoversi per effettuare tutto nella maniera più corretta?

Mutuo ristrutturazione: ecco come funziona

Come funziona nel dettaglio il mutuo ristrutturazione? Questo tipo di prodotto risulta essere il classico finanziamento ipotecario, il cui scopo non è l’acquisto di un immobile, ma la sua riqualificazione. Permette ai mutuatari di portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, che devono essere indicati all’interno della dichiarazione dei redditi. L’importo massimo sui quali è possibile calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.

Che cosa si intende per ristrutturazione o per costruzione? All’interno di queste due definizioni rientrano gli interventi che vengono realizzati in conformità ad un provvedimento comunale, attraverso il quale sia stata autorizzata una nuova costruzione o eventuali interventi di ristrutturazione edilizia, indicati all’interno dell’articolo 3, comma 1 del Dpr 380/2001 che sono “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

I casi particolari

È possibile accedere alle detrazioni anche per gli eventuali interventi che sono stati effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo. I contribuenti possono richiedere le agevolazioni anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale che debba essere adibito ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Soffermiamoci un minuto sul concetto di abitazione principale: questa è, in estrema sintesi, l’immobile nel quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per la determinazione dell’abitazione principale risultano essere di particolare importanza le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, attraverso la quale il contribuente possa attestare che stia dimorando abitualmente in un luogo diverso rispetto a quello indicato all’interno dei registri anagrafici.

Detrazioni: a chi spettano

Le detrazioni spettano al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Il diretto interessato ed i suoi familiari devono dimorare abitualmente nell’immobile.

Attenzione, però, per il mutuo per la costruzione della casa principale sussiste una differenza molto importante rispetto al mutuo che viene stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale. La quota degli interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

Le detrazioni, in caso di ristrutturazione edilizia, sono riconosciute in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che i lavori svolti siano quelli indicati all’interno dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001. Nel momento in cui manchi questa informazione, il contribuente ha la possibilità di accedere alla detrazione se è in possesso di un’analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Indipendentemente dal requisito di dimora abituale, la detrazione per gli interessi passivi spetta anche ai soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ai dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Documenti necessari per ottenere le agevolazioni

Il contribuente, per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal mutuo ristrutturazione, deve essere in possesso dei seguenti documenti:

  • quietanze di pagamento degli interessi passivi;
  • copia del contratto di mutuo, da cui deve risultare che è stato sottoscritto per realizzare degli interventi di ristrutturazione;
  • copia della documentazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi.

I diretti interessati hanno la possibilità di richiedere le detrazioni, nel momento in cui sussistono le seguenti condizioni:

  • il mutuo ristrutturazione deve essere sottoscritto nell’arco temporale compreso tra i 6 mesi precedenti l’inizio dei lavori o i 18 mesi successivi;
  • l’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare o di qualsiasi altro diritto reale.

A quanto ammonta la detrazione

Ai contribuenti spetta una detrazione limitata all’ammontare degli interessi passivi inerenti all’importo del mutuo effettivamente utilizzato ogni anno per la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile.

I contribuenti hanno diritto ad usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per il mutuo ristrutturazione e per le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla legge per la ristrutturazione degli immobili.

La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Mutuo ristrutturazione, si può fare sulla casa del convivente?

Ma adesso torniamo alla domanda di apertura del nostro articolo: è possibile sottoscrivere un mutuo ristrutturazione per la casa del convivente? La risposta è sì, il mutuo può essere richiesto senza alcun problema.

L’aspetto negativo della situazione, però, è che se a richiedere il mutuo non è direttamente il proprietario o l’usufruttuario, il richiedente non può beneficiare delle detrazioni fiscali richieste previste. Per poter accedere alle varie agevolazioni è necessario che il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in questo caso parliamo dell’usufrutto.

A coniugi, parenti o chi possiede il comodato d’uso l’agevolazione infatti non è riconosciuta.