La mora del creditore, che cos’è e quali effetti produce

Quando è il creditore a non consentire l'esecuzione della prestazione, il debitore può offrire il suo adempimento utilizzando appositi strumenti previsti dalla legge. Vediamo di cosa si tratta.

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

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Nel linguaggio comune si parla spesso di “mora del debitore”, cioè del ritardo nell’adempimento da parte di chi deve eseguire una prestazione. Molto meno nota, ma altrettanto rilevante, è la “mora del creditore“: la situazione in cui è il creditore a rifiutare ingiustificatamente la prestazione o a non collaborare affinché essa possa essere eseguita.

Si tratta di un istituto che tutela il debitore quando l’inadempimento non dipende da lui, ma dal comportamento del creditore. Comprendere in cosa consista questo istituto è fondamentale per chiunque gestisca rapporti contrattuali, perché consente di evitare responsabilità ingiuste e di attivare strumenti di protezione previsti dalla legge.

Che cos’è la mora del creditore

La mora del creditore (o mora credendi) è disciplinata dagli articoli 1206–1217 del codice civile e si verifica quando:

  • il debitore è pronto ad adempiere;
  • la prestazione è possibile e conforme al contratto;
  • il creditore rifiuta senza giustificato motivo di riceverla, oppure non compie gli atti necessari affinché il debitore possa adempiere.

In altre parole, il debitore vuole eseguire la prestazione, ma il creditore ostacola o impedisce l’adempimento. Il ritardo, in questo caso, dipende dal comportamento del creditore.

Anche se in capo al creditore non esiste un obbligo di esigere la prestazione, un suo rifiuto può nuocere al debitore.

Facciamo alcuni esempi tipici:

  • il creditore non si presenta nel luogo stabilito per la consegna;
  • non mette a disposizione i documenti necessari affinché il debitore possa adempiere;
  • non indica il luogo o il tempo dell’adempimento quando ciò è richiesto.

Si pensi al caso in cui il debitore deve consegnare una cosa. Il rifiuto di riceverla da parte del creditore può comportare delle spese per effettuarne la custodia. Tale comportamento, inoltre, espone il debitore al rischio che la prestazione diventi per lui impossibile, perché il bene potrebbe perire o deteriorarsi.

Come stabilito dall’articolo 1206 del codice civile, il creditore, per non essere in mora, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione. È il dovere di cooperazione finalizzato a rendere possibile l’adempimento del debitore.

Attenzione, la mora del creditore non nasce automaticamente, ma richiede che il debitore offra la prestazione nelle forme previste dalla legge.

L’offerta della prestazione: reale e per intimazione

Per far sorgere la mora del creditore, il debitore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. La legge prevede due modalità:

  • l’offerta reale (1209 codice civile);
  • l’offerta per intimazione (art. 1209 codice civile, comma 2).

L’offerta reale è l’offerta formale e solenne, fatta tramite ufficiale giudiziario o notaio, quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa determinata o di una somma di denaro.
È utilizzata quando il creditore rifiuta materialmente di ricevere la prestazione.

L’offerta per intimazione è una forma più semplice, utilizzata quando la prestazione ha ad oggetto un bene immobile o una prestazione di fare.

Il debitore intima al creditore di ricevere la prestazione, fissando un termine congruo, per mezzo di un ufficiale giudiziario che notifica la richiesta.

Il debitore tramite queste tipologie di offerta rende inequivocabile la sua volontà di adempiere.

Perché l’offerta è così importante? Perché solo dopo l’offerta valida, il creditore può essere considerato in mora e il debitore può beneficiare degli effetti protettivi previsti dal codice civile.

Quali sono gli effetti della mora del creditore

La mora credendi produce una serie di conseguenze molto favorevoli per il debitore. Vediamo quali sono:

  • trasferimento del rischio (come stabilito dall’articolo 1207 codice civile);
  • obbligo del creditore di corrispondere le spese (articolo 1208 codice civile);
  • esclusione degli interessi moratori che sono dovuti in caso di obbligazione pecuniaria;
  • possibilità di deposito (1210-1211 codice civile).

Il trasferimento del rischio sul creditore è uno degli effetti più rilevanti: se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, quest’ultimo è liberato ma conserva il diritto alla controprestazione (come ad esempio il pagamento del prezzo del bene perito) anche se il creditore non potrà ricevere alcunché.

Come abbiamo visto il creditore deve corrispondere eventuali spese che sono state sostenute dal debitore. Si pensi alle spese per la custodia, per conservare il bene o per indennizzare il debitore per eventuali danni che avesse subiti.

Se la prestazione è pecuniaria, dal momento della mora credendi non sono più dovuti dal debitore gli interessi moratori sulle somme di denaro.

Se il creditore persiste nel rifiuto, il debitore può procedere con il deposito; in questo modo egli è definitivamente liberato dal debito.

Deposito liberatorio

Il debitore potrà provvedere al deposito della somma dovuta presso la banca o delle altre cose mobili presso un luogo indicato dal Giudice. In caso di beni immobili potrà consegnare l’immobile al sequestratario nominato dall’Autorità Giudiziaria.
Gli effetti dell’offerta e del deposito si produrranno solo nel momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza che avrà accertato che il rifiuto del creditore era davvero ingiustificato.

Perché la mora del creditore è così importante nei rapporti contrattuali

La mora del creditore è uno strumento di tutela essenziale per il debitore che si trovi pronto ad adempiere ma ostacolato dal creditore. Attraverso l’offerta della prestazione, il deposito liberatorio e gli effetti previsti dal codice civile, il debitore può proteggersi da responsabilità ingiuste, evitare costi indebiti e liberarsi validamente dall’obbligazione.

Comprendere questo istituto significa garantire una gestione più consapevole e sicura dei rapporti contrattuali, prevenendo conflitti e rafforzando la certezza delle relazioni giuridiche.

La mora credendi è un istituto spesso trascurato, ma fondamentale per l’equilibrio dei rapporti obbligatori. Serve a evitare che il creditore, con un comportamento passivo o ostruzionistico, possa:
• far ricadere sul debitore responsabilità non sue;
• ritardare l’esecuzione del contratto;
• pretendere risarcimenti o interessi ingiustificati.