Part-time solo sulla carta: chat, screenshot Whatsapp e turni possono smascherare l’orario reale

Il contratto part-time non basta a provare l'orario: per il Tribunale di Messina chat WhatsApp e testimonianze possono dimostrare quello reale

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Un contratto di lavoro a tempo parziale non dimostra, da solo, che la prestazione sia stata effettivamente svolta secondo l’orario formalmente concordato. Se turni, comunicazioni aziendali, testimonianze e altri documenti descrivono una diversa organizzazione del lavoro, il giudice potrà ricostruire l’orario realmente osservato dal dipendente e riconoscere le conseguenti differenze di stipendio e di contributi.

Lo ha stabilito il Tribunale di Messina con la sentenza 1138/2026, che è di utilità per tutti i dipendenti che si trovano ad aver firmato un contratto non rispecchiato appieno dalle quotidiane modalità di lavoro.

Dal tempo pieno al part-time “finto” di 20 ore, il dipendente fa causa all’azienda

Alcuni anni fa un lavoratore era stato assunto con contratto full time, al V livello del Ccnl Terziario distribuzione e servizi. Pochi giorni dopo il suo rapporto a tempo indeterminato era stato formalmente trasformato in part-time: 20 ore settimanali dal martedì al sabato, per quattro ore giornaliere.

Secondo il dipendente, però, la riduzione dell’orario era rimasta soltanto sulla carta. Per un paio d’anni l’uomo avrebbe continuato a lavorare fino a nove o dieci ore al giorno, con prestazioni anche di domenica e, in alcune giornate, prima delle 6 del mattino o oltre le 22.

Da questa situazione è nato un contenzioso presso il giudice del lavoro. Il dipendente ha deciso di chiedere il riconoscimento delle differenze retributive, comprese quelle per lavoro straordinario diurno e notturno, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre al conseguente pagamento di tutti i contributi utili alla pensione.

Gli screenshot WhatsApp usati dal dipendente e le difese dell’azienda

Per dimostrare in aula l’orario effettivamente svolto — e quindi la beffa del contratto formalizzato “solo” part-time — il dipendente aveva portato in tribunale alcune conversazioni WhatsApp con persone indicate come responsabili di reparto, nelle quali erano presenti fotografie dei turni di servizio (alcuni predisposti anche su fogli cartacei).

La società si era opposta sostenendo che si trattasse di semplici screenshot di una messaggistica privata, ossia riproduzioni fotografiche di conversazioni e, proprio per questo, facilmente manipolabili o modificabili da terzi. In altre parole, il datore contestava il fatto che il dipendente avesse prodotto soltanto immagini senza consegnare il telefono o il dispositivo da cui provenivano i messaggi, né il file o la conversazione WhatsApp originale.

Perché i testi di messaggistica possono formare prova in giudizio

Il Tribunale ha escluso che la semplice produzione di screenshot renda inutilizzabili i messaggi. Richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, ha ricordato che i testi WhatsApp e Sms possono essere acquisiti come prova documentale anche tramite fotografie, purché ne siano verificabili provenienza e attendibilità (Cass. sentenza 11197/2023).

In proposito è di aiuto anche la sentenza 1254/2025 della Suprema Corte, richiamata dal giudice siciliano: e-mail e messaggi WhatsApp sono documenti elettronici riconducibili alle riproduzioni informatiche e alle rappresentazioni meccaniche previste dalla legge (art. 2712 Codice Civile) e, per questo, possono costituire piena prova del proprio diritto.

Cosa fare per contestare gli screenshot e la debolezza della contestazione generica

Questo non significa che ogni screenshot abbia automaticamente valore decisivo, ma una contestazione aziendale generica non basta. Il Tribunale ha infatti chiarito che:

  • l’ipotetica possibilità di manipolare un’immagine non è sufficiente a escluderne l’efficacia di prova;
  • chi contesta la conformità dello screenshot deve indicare in modo specifico quale difformità ci sarebbe rispetto all’originale.

Nel caso in oggetto, la società si era limitata a contestare genericamente l’autenticità dei prospetti, senza dettagliare i turni effettivamente osservati nelle settimane cui gli screenshot si riferivano. Aveva depositato soltanto alcune tabelle con gli orari dei dipendenti, prive dell’indicazione delle settimane e senza il nome del lavoratore.

Il giudice ha così valutato gli screenshot insieme alle testimonianze e agli altri elementi di prova, anziché considerarli isolatamente.

Le testimonianze hanno confermato i turni

Anche le testimonianze hanno avuto un peso sostanziale, convergendo con la documentazione. Un testimone ha confermato che il lavoratore prestava effettivamente servizio a tempo pieno, anche per 9-10 ore al giorno, con turni talvolta predisposti su fogli di carta.

Un altro ha indicato gli orari concretamente osservati, dalle 6 alle 11 e dalle 16 alle 20, con variazioni secondo le esigenze, spiegando che i turni erano affissi in bacheca, fotografati dai dipendenti o trasmessi tramite chat.

Significativa anche la firma dell’accordo di trasformazione da tempo pieno a part-time, pochi giorni dopo l’assunzione e con decorrenza anticipata: un elemento indiziario che, insieme alle altre prove, rafforzava la tesi secondo cui il part-time formale non corrispondeva all’orario quotidiano.

Provato un orario superiore alle 48 ore settimanali

Alla fine dell’istruttoria, il Tribunale ha ritenuto dimostrato che il dipendente lavorasse circa nove ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a quattro o cinque ore in una sesta giornata, per un totale superiore alle 48 ore settimanali. Dai turni risultava altresì che in alcune giornate il lavoro iniziava alle 5 e in altre proseguiva oltre le 22.

In base al Ccnl applicato, la durata normale era pari a 40 ore settimanali. Sono state conseguentemente riconosciute le varie integrazioni allo stipendio insieme alle maggiorazioni percentuali previste per il lavoro straordinario, con il picco del 50% per lo straordinario notturno. Alla società è stato contestualmente imposto di versare i contributi previdenziali sul maggiore imponibile.

Non basta una chat per dimostrare qualsiasi cosa

La sentenza contiene però anche un’altra significativa precisazione. Lo stesso lavoratore aveva utilizzato alcune conversazioni WhatsApp per sostenere di avere iniziato a lavorare già nel dicembre 2018, prima della formale assunzione.

In questo caso, però, il Tribunale ha ritenuto i messaggi troppo generici: si trattava di comunicazioni tra amici o colleghi che non consentivano di dimostrare con sufficiente precisione l’esistenza del rapporto subordinato, né il relativo orario, durata e livello retributivo. Per questo le pretese relative al periodo precedente al 31 gennaio 2019 — data di formale assunzione — sono state bocciate.

Che cosa cambia

La sentenza 1138/2026 del Tribunale di Messina evidenzia che WhatsApp, fotografie dei turni e comunicazioni dei responsabili possono diventare elementi di prova nelle cause di lavoro (e possono portare anche al licenziamento). Non è però lo screenshot, da solo, a dimostrare l’orario lavorativo effettivo.

Il suo peso dipende dal contenuto, dalla provenienza, dalla specificità delle contestazioni e soprattutto dalla possibilità di verificarlo attraverso testimonianze, documenti e altri elementi acquisiti nel processo. L’accurata ricostruzione del quadro potrà accertare significative differenze retributive e contributive.

La gestione quotidiana dell’orario può così lasciare una traccia documentale destinata a diventare rilevante anche molto tempo dopo: un turno fotografato, un messaggio del responsabile o una variazione comunicata in chat possono contribuire a ricostruire come il rapporto sia stato concretamente svolto, anche quando la situazione formalmente risultante dal contratto è diversa.

In definitiva, è una sentenza di avvertimento per le aziende, che dovrebbero sempre organizzare i turni in modo coerente con ciascun contratto, per evitare lunghi e onerosi strascichi giudiziari.