In tema lavoro, grazie al decreto Sostegni bis, c’è stata una importantissima novità. Infatti il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito una nuova formula per il lavoro, il cosiddetto contratto di rioccupazione.
Di cosa si tratta, come funziona e chi può averlo? Di seguito esporremo le caratteristiche chiave di tale incentivo per le assunzioni, che ha composto anch’esso – in questi ultimi anni – il variegato ambito dei contratti di lavoro in Italia.
Indice
Contratto di rioccupazione, cos’era e requisiti
Si tratta di una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituito “in via eccezionale” dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, che ha avuto l’obiettivo dichiarato di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid.
In altre parole, la misura è stata disposta nel decreto Sostegni bis al fine di agevolare – nella fase di ripresa delle attività dopo la fase più complessa della pandemia – l’inserimento lavorativo di chi ha perso il lavoro nel periodo del lockdown e delle restrizioni agli spostamenti.
Ricordiamo a scopo informativo che, come precisa l’istituto di previdenza, sono considerati disoccupati i soggetti senza lavoro che dichiarano – in forma telematica – al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il locale centro per l’impiego – CpI.
Contratto di rioccupazione, chi ne aveva diritto
Hanno potuto accedere al beneficio i datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni, mediante il contratto di rioccupazione, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
In particolare, questo “bonus” è stato riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Sono esclusi i datori di lavoro:
- del settore agricolo
- del lavoro domestico
- del settore finanziario
- della Pubblica Amministrazione.
Appare dunque chiaro che si è trattata di un’agevolazione applicabile soltanto a specifiche condizioni. Chi non le ha rispettate tutte non ha potuto accedere all’esonero contributivo, di cui ora diremo.
Contratto di rioccupazione: meccanismo
Come ha funzionato l’agevolazione inserita nel dl Sostegni bis? Garantendo al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo corrispondente a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La soglia massima di esonero della contribuzione Inps – scopri come rateizzarla – da parte del datore di lavoro, riferita al periodo di paga mensile, è stata quindi pari a 500 euro (6mila euro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, andava riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31), per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Pertanto spettava al datore di lavoro o all’ufficio risorse umane effettuare il corretto calcolo, al fine di sfruttare quest’agevolazione espressamente mirata all’incremento delle nuove assunzioni nella fase post emergenziale.
Ecco perché, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione doveva essere proporzionalmente ridotto. Mentre va da sé che, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio, era necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Progetto individuale e durata
Attenzione a questo punto molto importante: l’assunzione con il contratto di rioccupazione era subordinata alla definizione, assieme al lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, mirato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Da notare altresì che, al contratto in trattazione si applicava la disciplina ordinaria, in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di rioccupazione aveva una durata di 6 mesi, durante i quali vigevano – ed erano applicate – le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, in caso di licenziamento senza giusta causa, erano previsti il possibile reintegro del lavoratore o il pagamento di un risarcimento, conformemente alle disposizioni di legge.
Al termine del contratto in oggetto, lavoratore e datore di lavoro potevano recedere dal contratto. Ma se al termine del periodo di inserimento di 6 mesi nessuna delle parti recedeva dal contratto, il rapporto proseguiva come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò costituiva di fatto una ulteriore agevolazione per il dipendente neoassunto, grazie alla novità disposta dal decreto Sostegni bis.
In altre parole, conclusi i 6 mesi per l’inserimento, le parti potevano ‘salutarsi’, nel rispetto del termine di preavviso decorrente dal termine del periodo di inserimento, sia continuare il rapporto di lavoro – come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e con le correlate garanzie e tutele per il lavoratore).
Contratto di rioccupazione, quando non si poteva fare
Oltre alle esclusioni viste sopra, relative tra le altre al lavoro agricolo e domestico, ricordiamo che non si poteva applicare il contratto di rioccupazione nei seguenti casi:
- se l’assunzione si aveva con il ricorso ad altre tipologie contrattuali diverse dal contratto subordinato, anche se a tempo indeterminato;
- in caso di contratto di apprendistato;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine.
In quest’ultimo caso, in particolare, il lavoratore non sarebbe stato titolare del requisito fondamentale del contratto di rioccupazione consistente, come sopra descritto, nello stato di disoccupazione alla data dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Mancando questo requisito non poteva scattare l’agevolazione contributiva.
Contratto di rioccupazione, a quali contributi non si applicava l’esonero
Attenzione anche ad altre esclusioni, riferite ai contributi e ai premi. Infatti per legge non erano oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, dove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
- il contributo, dove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Diritto di precedenza alla riassunzione e sospensione dal lavoro: chiarimenti
Infine, l’esonero contributivo di cui al contratto di riassunzione non spettava, dove ricorreva una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione violante il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Questa condizione valeva anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non avesse preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione erano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione fossero finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso, da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Nello specifico, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid era assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Pertanto, laddove l’azienda fosse stata interessata da sospensioni del lavoro per cause collegate all’emergenza Coronavirus, poteva comunque procedere a nuove assunzioni, mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione, e – laddove ne fossero sussistiti i presupposti legittimanti – accedere alla correlata agevolazione in trattazione.