Come presentare le dimissioni telematiche

Dal 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online

Pubblicato: 16 Gennaio 2018 15:07

Foto di Emanuela Galbusera

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni online da inviare per via telematica sono la nuova procedura prevista dalla legge per concludere un rapporto di lavoro subordinato. Ciò significa che per dare le proprie dimissioni non si potrà più far pervenire una lettera cartacea al datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea, il datore di lavoro dovrà richiedergli di utilizzare la nuova procedura. Il contratto di lavoro potrà considerarsi risolto solo se le dimissioni saranno state presentate dal lavoratore per via telematica, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero.

Dimissioni telematiche

Le dimissioni online sono state introdotte per motivi di praticità e sicurezza. Con le dimissioni online, infatti, si istituisce un’unica procedura che eviti qualsiasi tipo di incomprensione o comunicazione incompleta, definendo termini ben precisi di compilazione e invio del modulo di dimissioni. Si vuole, inoltre, contrastare il diffuso fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero la pratica con cui il datore di lavoro fa firmare le dimissioni al lavoratore nel momento stesso dell’assunzione per poi cambiare solo la data quando si presenta l’esigenza di mandarlo via.

La procedura

La procedura delle dimissioni telematiche è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma in che modo deve essere inviato il modulo di dimissioni? E come si compila? Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

  • ​​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l’indirizzo email o PEC. Nell’ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca;
  • ​rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

Ogni modulo salvato sarà caratterizzato da due informazioni identificative:

  • la data di trasmissione (Marca temporale)
  • un codice identificativo coerente con la data.

Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione. Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.