Gli stranieri hanno diritto al Reddito di cittadinanza?

Scopri cosa è richiesto per ottenere il Reddito di cittadinanza agli stranieri residenti in Italia.

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Alessandro Speziali

Esperto di Economia

Dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, durante gli studi magistrali vola all'Università della California dove ha modo di studiare la finanza da un punto di vista internazionale.

Pubblicato: 16 Novembre 2020 15:25Aggiornato: 7 Marzo 2024 17:52

Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto dal Governo come una misura di contrasto alla povertà nel 2019. Si è trattato di un sussidio erogato dallo Stato ai nuclei familiari in possesso di particolari requisiti economici, finalizzato al sostentamento economico immediato, ma al tempo stesso volto anche a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che ne hanno beneficiato.

L’erogazione del Reddito di Cittadinanza è stata subordinata all’adesione a un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. Se dunque il Reddito di Cittadinanza è stato destinato ai cittadini che si collocavano al di sotto della soglia di povertà, si è confermato che questo sussidio è spettato anche agli stranieri residenti in Italia, purché fossero in possesso di specifici requisiti.

Reddito di cittadinanza per gli stranieri: requisiti di cittadinanza

Si è anzitutto confermato che il Reddito di Cittadinanza è spettato anche agli stranieri residenti in Italia, purché fossero in possesso di specifici requisiti. Infatti, l’art.2 del decreto che introduce il Reddito di Cittadinanza ha statuito con chiarezza che il componente del nucleo familiare richiedente il sussidio doveva essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea, oppure poteva essere un cittadino appartenente a un Paese terzo purché:

  • fosse titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • oppure fosse familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e in possesso di un titolo di soggiorno.

In ciascuno dei due casi menzionati, lo straniero richiedente il Reddito di Cittadinanza ha dovuto inoltre essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della richiesta, dei quali almeno gli ultimi 2 anni in maniera continuativa. Gli stranieri che hanno avuto diritto, in presenza degli altri requisiti ed in particolare di quelli di tipo economico, di accedere all’erogazione del reddito di cittadinanza sono stati quindi:

  • i soggetti aventi cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea;
  • i soggetti aventi cittadinanza in un Paese extra-UE che fossero in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e che fossero residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • oppure i soggetti aventi cittadinanza di un Paese extra-UE se fossero familiari di un cittadino italiano o di un cittadino di un Paese dell’Unione Europea ed erano in possesso di titolo di soggiorno di lungo periodo o permanente, e che fossero residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui almeno gli ultimi due in modo continuativo.

Reddito di cittadinanza per gli stranieri: requisiti economici

Tutti questi soggetti hanno dovuto comunque ed ovviamente rispettare gli ulteriori requisiti che, al fine di poter ottenere il Reddito di Cittadinanza, sono stati richiesti anche ai cittadini italiani, in particolare:

  • ISEE inferiore a 9.360€;
  • patrimonio immobiliare, oltre all’abitazione di residenza, inferiore ai 30.000€;
  • patrimonio mobiliare inferiore ai 6.000€, aumentato di 2.000€ per ogni componente del nucleo familiare fino a 10.000€. 1.000€ di soglia in più per ogni figlio successivo al secondo e altri 5.000€ in più per ogni familiare affetto da disabilità grave;
  • reddito familiare inferiore a 6.000€ da moltiplicare a un valore pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne, aumentato a sua volta di un ulteriore 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 o di 2,2, se in famiglia fossero presenti disabili o persone non autosufficienti.

Se il nucleo familiare risiedeva in un’abitazione in affitto, la soglia era elevata a 9.360€. È stato inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possedesse autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, con esclusione dei veicoli per i quali era prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità, oppure navi e imbarcazioni da diporto.

Reddito di cittadinanza per gli stranieri: documenti richiesti

Ai fini di poter provare i suddetti requisiti di tipo economico e reddituale, è stato necessario allegare l’apposita documentazione alla domanda per il Reddito di Cittadinanza. La legge che ha originariamente introdotto il sussidio aveva stabilito, in relazione ai cittadini extracomunitari, la necessità di acquisire documentazione aggiuntiva del Paese di provenienza.

Per questo motivo, nei primi tempi dall’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, la possibilità di ottenerlo è stata di fatto bloccata per i cittadini stranieri, a causa della oggettiva impossibilità per molti di loro di poter ottenere ed allegare la documentazione richiesta, relativa al patrimonio immobiliare nel proprio Paese di origine.

Un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha poi disposto un elenco di Paesi di provenienza per i quali è stato necessario che alla domanda per il Reddito di Cittadinanza fosse allegata la documentazione patrimoniale suddetta, sancendo in tal modo che, per quanto riguarda tutti gli altri Paesi, tale documentazione non doveva essere più allegata. Hanno dovuto produrre la documentazione i cittadini provenienti dai Paesi inclusi nel seguente elenco:

  • Regno del Bhutan;
  • Repubblica di Corea;
  • Repubblica di Figi;
  • Giappone;
  • Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese;
  • Islanda;
  • Repubblica del Kosovo;
  • Repubblica del Kirghizistan;
  • Stato del Kuwait;
  • Malaysia;
  • Nuova Zelanda;
  • Qatar;
  • Repubblica del Ruanda;
  • Repubblica di San Marino;
  • Santa Lucia;
  • Repubblica di Singapore;
  • Confederazione Svizzera;
  • Taiwan;
  • Regno di Tonga.

Costoro hanno dovuto produrre la documentazione, tradotta in italiano e legalizzata, relativa al patrimonio immobiliare posseduto all’estero e dichiarato ai fini ISEE. Anche per i soggetti provenienti dai Paesi inclusi nell’elenco, è stato importante notare che doveva essere ora integrata la sola documentazione relativa ai requisiti che riguardavano il patrimonio immobiliare posseduto all’estero e dichiarato ai fini ISEE. Il nuovo decreto ha sollevato invece anche costoro dall’onere di certificare anche il patrimonio mobiliare e la composizione del nucleo familiare, come era invece originariamente richiesto.

I cittadini provenienti dai Paesi non inclusi nell’elenco sono stati invece esentati, consentendo in questo modo lo sblocco di molte domande che erano di fatto bloccate. Questi ultimi non sono stati dunque tenuti a produrre alcuna documentazione aggiuntiva né alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di Cittadinanza.

È importante sottolineare che il Reddito di Cittadinanza non è più attivo. Questa misura, introdotta con grande attenzione alle necessità delle famiglie in difficoltà economica, è terminata a partire da gennaio 2023.