Quando si stipula un contratto di lavoro, di solito si stabilisce un periodo di prova. Tale periodo consente sia al datore di lavoro che al dipendente di valutare se desiderano continuare il rapporto di lavoro. Dal punto di vista legale, il periodo di prova è regolato dall’articolo 2096 del Codice Civile, che ne stabilisce le modalità di esecuzione. La durata e la retribuzione di esso sono invece definite all’interno dei contratti collettivi nazionali.
Quanto dura il periodo di prova
La durata del periodo di prova non è fissata in modo standard, poiché ogni contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) stabilisce criteri diversi, in base alle qualifiche e alle mansioni, per determinarla. È chiaro che il periodo di prova deve consentire al datore di lavoro di valutare il lavoratore e al dipendente stesso di giudicare se le condizioni di lavoro sono in linea con le sue aspettative. Di conseguenza, la sua durata deve essere sufficiente per raggiungere questo obiettivo.
Per legge, in caso di contratto a tempo indeterminato, la durata del patto di prova può essere concordata per iscritto tra le parti ma non deve mai eccedere l’intervallo stabilito dai CCNL e, comunque, non essere superiore ai 6 mesi. Se, invece, si tratta di contratto a tempo determinato, la clausola relativa alla prova può essere inserita nel contratto individuale e la sua durata calcolata in proporzione alla durata del contratto stesso.
Il periodo di prova può essere concordato anche in presenza di altre forme contrattuali, come:
- contratti part-time, in proporzione all’orario di lavoro;
- apprendistato;
- formazione lavoro;
- collocamento obbligatorio.
Affinché sia efficace, la clausola relativa al periodo di prova deve sempre essere formalizzata e deve includere la descrizione del ruolo e delle mansioni da svolgere, oltre a prevedere una retribuzione.
Retribuzione del periodo di prova
In conformità con la legge, il periodo di prova deve essere retribuito secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. Durante questo periodo, non è possibile sostituire lo stipendio con altre forme di compensazione, come rimborsi spese o buoni pasto. La retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la qualifica del lavoratore. Inoltre, il dipendente in prova ha diritto alle ferie, al tredicesimo e quattordicesimo stipendio, così come al trattamento di fine rapporto, anche nel caso di recesso anticipato per dimissioni o licenziamento.
Dimissioni durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, sia il datore di lavoro che il dipendente godono di una certa flessibilità per quanto riguarda il recesso dal contratto. Ciò consente ad entrambe le parti di terminare il rapporto di lavoro senza preavviso né motivazione, alleggerendo gli obblighi burocratici rispetto al normale recesso contrattuale.
Se il lavoratore scopre che le condizioni di lavoro non corrispondono a quanto pattuito durante le trattative, che le mansioni non sono soddisfacenti o che l’ambiente lavorativo non è adatto, può decidere di dimettersi durante il periodo di prova. In tal caso, non è tenuto a dare un preavviso né a motivare la sua decisione. Tuttavia, se è stata stabilita una durata minima per il periodo di prova, le dimissioni possono essere presentate solo al termine di tale periodo. Per dimettersi, non è necessario seguire le procedure online; è sufficiente consegnare una lettera scritta al datore di lavoro.
Licenziamento durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, così come il lavoratore ha la possibilità di recedere dal contratto senza preavviso né motivazioni, allo stesso modo il datore di lavoro ha la libertà di procedere con il licenziamento senza dover fornire preavviso o giustificazioni. Se, ad esempio, il lavoratore non soddisfa i requisiti richiesti per la posizione lavorativa o non raggiunge gli obiettivi prefissati, il datore di lavoro può decidere di licenziarlo per mancato superamento del periodo di prova.
Analogamente alle dimissioni, il licenziamento durante il periodo di prova non richiede un preavviso, a meno che non sia stata stabilita una durata minima per il periodo di prova. In tal caso, il licenziamento può essere comunicato solo alla scadenza del periodo di prova.