Congedo parentale: chi ne ha diritto e come funziona

I genitori lavoratori possono usufruire del congedo parentale Inps. La panoramica sul funzionamento alla luce delle novità 2024

Foto di Claudio Garau

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Diventare genitori implica tante responsabilità, una di queste è quella di prendersi cura dei propri figli. Ecco perché, tra le agevolazioni previste dallo Stato vi è altresì la possibilità di richiesta del congedo parentale Inps, o astensione facoltativa dal lavoro, da parte delle coppie di genitori lavoratori che hanno dei bambini.

Di seguito parleremo proprio di questo congedo e lo faremo tenendo conto dei più recenti aggiornamenti in materia. Chi può usufruire in concreto del congedo parentale? Per quanto tempo? Con quale supporto economico? E con quali limiti? Di seguito una panoramica sul meccanismo di funzionamento di tale istituto a favore della natalità e genitorialità, alla luce delle più recenti novità normative incluse nelle ultime leggi di Bilancio.

Cos’è il congedo parentale Inps, beneficiari ed esclusi

Sgomberiamo subito il campo da possibili dubbi: il congedo parentale Inps altro non è che un periodo di pausa dal proprio lavoro quotidiano, di cui possono usufruire i genitori al fine di aver più tempo per occuparsi del bambino nei primi anni di vita, e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali. In tale periodo i beneficiari potranno godere di un’indennità ad hoc, erogata secondo ben specifiche regole.

Chi beneficia in concreto del congedo parentale Inps? Ebbene, tale agevolazione si rivolge a lavoratrici e lavoratori dipendenti pubblici e privati – compresi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex Ipsema. Ma attenzione perché Inps rimarca altresì che l’indennità di congedo non è erogata se si tratta di:

  • genitori lavoratori domestici o a domicilio;
  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso.

Perciò, terminato il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a causa della maternità o paternità, i genitori hanno due alternative: riprendere regolarmente l’attività lavorativa oppure avvalersi di un altro periodo di assenza dal lavoro. In questo secondo caso il genitore lavoratore potrà accudire la prole, godendo del congedo parentale Inps.

In sintesi, si tratta di una tutela differente e aggiuntiva, rispetto al periodo di congedo di maternità e a quello di paternità (scopri qui come richiedere quest’ultimo), che prevede il riconoscimento di un’indennità dopo la presentazione dell’apposita domanda all’Inps.

Norme di riferimento in materia

Il d. lgs. n. 105 del 2022, nel recepire la direttiva UE 2019/1158 rivolta al miglioramento della conciliazione vita lavoro, ha determinato una consistente revisione del congedo parentale, la cui disciplina generale è quella di cui al d. lgs. n. 151 del 2001.

Oggi l’istituto è più elastico e riserva maggiori favori alle coppie di lavoratori con figli, in quanto oggi:

  • è aumentato l’arco temporale entro cui i genitori possono domandare un periodo di astensione facoltativa dal lavoro;
  • è cresciuta la durata della fruizione dell’indennità, con l’aggiunta di altri 3 mesi.

Si tratta di aggiornamenti in vigore dal 2022, ai quali in seguito si sono sommate le ulteriori novità di cui alle manovre 2023 e 2024.

Quanto dura il congedo parentale Inps

Come funziona il congedo parentale nel corso del tempo? Ebbene, le modalità di fruizione sono diverse e soprattutto è possibile frazionarlo nel tempo. Per capirne il funzionamento bisogna considerare che l’istituto:

  • vale a favore dei genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino;
  • spetta per un periodo totale, tra i due genitori, non maggiore di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un lasso di tempo, continuativo o frazionato, di almeno un trimestre;
  • consente che i periodi di congedo parentale siano fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Inps precisa altresì che se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione dell’occupazione.

I periodi in oggetto possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente, a patto che non sia superato il limite complessivo di 11 mesi.

Vero è che le regole in materia sono alquanto articolate sul piano temporale. Infatti, il diritto di astensione facoltativa dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice subordinata per un periodo – continuativo o frazionato – di non più di 6 mesi;
  • al padre lavoratore subordinato per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo 6 mesi, ma che possono divenire 7 in ipotesi di astensione dal lavoro per un lasso di tempo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore subordinato, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche laddove la donna non lavori;
  • al genitore solo (padre o madre anche affidatario esclusivo del figlio o della figlia) per un lasso di tempo, continuativo o frazionato, di non più di 11 mesi.

Come accennato, per richiedere – ed ottenere – il congedo parentale Inps, occorre fare apposita domanda ma va ribadita l’assoluta flessibilità di questo istituto. Infatti il dipendente può farne richiesta in una sola soluzione oppure può decidere di suddividerlo in mesi, giorni o ore. In particolare, il congedo parentale è frazionato nell’ipotesi nella quale, tra un periodo e l’altro, si riprenda il lavoro anche soltanto per un giorno.

Frazionamento ad ore

In particolare, la legge n. 228 del 2012 ha stabilito la facoltà di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando però alla contrattazione collettiva di settore l’individuazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l’equiparazione di un certo monte ore alla singola giornata di lavoro.

Il d. lgs. n. 80 del 2015 attuativo della delega di cui al Jobs act, dispone altresì che i genitori lavoratori subordinati, in mancanza di contrattazione collettiva – anche di livello aziendale – possano godere del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile, immediatamente anteriore a quello di inizio del congedo parentale.

Adozioni, affidamenti, parti plurimi: le regole

Ai lavoratori subordinati che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale Inps spetta con le stesse modalità appena viste, con le seguenti precisazioni:

  • entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, al di là dell’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, ma non oltre il compimento dei 18 anni di età;
  • in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale vale alle stesse condizioni per ciascun figlio o figlia.

Quanto viene pagato il congedo parentale Inps

Veniamo ora all’aspetto economico dell’agevolazione. Il sito ufficiale dell’istituto di previdenza ci informa sulla percentuali in gioco per le indennità di astensione facoltativa dal lavoro. Vediamo di seguito cosa spetta ai genitori lavoratori dipendenti:

  • un’indennità uguale al 30% della retribuzione media giornaliera, quantificata sulla scorta della retribuzione del mese anteriore all’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento) e per un lasso di tempo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi, di cui:
    • alla madre lavoratrice spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento;
    • al padre lavoratore spetta un periodo indennizzabile corrispondente a tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento;
    • ad ambo i genitori spetta, in alternativa tra loro, un supplementare periodo indennizzabile della durata totale pari a 3 mesi;
    • al genitore solo sono assegnati 9 mesi di congedo parentale pagati al 30% della retribuzione.

In riferimento ai periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, vale un’indennità corrispondente al 30% della retribuzione media giornaliera, soltanto a patto che il reddito individuale del genitore richiedente sia più basso di 2,5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo di pensione.

Congedo parentale all’80%, ecco quando

Veniamo agli ultimi aggiornamenti normativi in tema di indennità legata al congedo. La manovra 2023 non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale pagato all’80% della retribuzione, ma semplicemente ha fissato l’incremento dell’indennità dal 30% all’80% di un solo mese. Più nel dettaglio, l’ulteriore agevolazione data dall’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera spetta:

  • ad ambo i genitori, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori,
  • entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento),
  • ma a patto che:
    • i periodi di congedo parentale facoltativo siano fruiti a partire dal primo gennaio 2023;
    • il congedo sia fruito per figli di età al di sotto dei 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in ipotesi di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia finito dopo il 31 dicembre 2022.

I periodi successivi sono pagati invece al 30% della retribuzione, nei limiti delle norme relative a durata ed erogazione dell’indennità del congedo parentale Inps.

Novità nella manovra 2024

La normativa in tema di congedo parentale Inps è cambiata ancora con l’ultima legge di Bilancio. Infatti, come rimarca l’Inps nel proprio sito web, la manovra 2024 ha incluso alcune rilevanti modifiche al “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, stabilendo l’aumento – dal 30% al 60% della retribuzione – dell’indennità di congedo parentale Inps per un’ulteriore mensilità, da fruire:

  • entro il sesto anno di vita del figlio,
  • oppure entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento.

Attenzione però, per il solo 2024, l’incremento dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, corrisponde all’80% dello stipendio del lavoratore o della lavoratrice subordinata – e non al 60%.

Si sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi, o da uno soltanto di essi.

Ricapitolando, l’ulteriore mese di congedo all’80% si somma alla mensilità che, in base a quanto fissato dalla legge di Bilancio 2023, già disponeva un’indennità all’80% della retribuzione. Pertanto, nel 2024 sono previsti due mesi di congedo parentale indennizzati – in via eccezionale – all’80%.

Inps precisa altresì che possono avvalersi dell’ulteriore mese di congedo alternativamente i genitori, lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

E se per il 2025 l’ammontare del secondo mese scenderà al 60%, quello del primo resterà invece pari all’80% (per maggiori dettagli rinviamo al testo della circolare Inps ad hoc, in questa pagina).

Gli altri sette mesi saranno indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale, mentre i restanti uno o due mesi non saranno indennizzati. Ciò tranne il caso – lo abbiamo accennato sopra – in cui il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per legge, in questa circostanza tali mesi sono infatti indennizzabili al 30% della retribuzione.

Come fare domanda

La richiesta di congedo parentale Inps deve essere fatta in una delle seguenti modalità:

  • in modalità telematica con il portale istituzionale http://www.inps.it, accedendo con Spid, Cie o Cns;
  • mediante il Contact center integrato (numero 803 164 gratuito da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile a pagamento);
  • attraverso i patronati e intermediari abilitati.

Attenzione però: gli interessati non dovranno dimenticare che la domanda andrà inoltrata anteriormente all’inizio del periodo di congedo richiesto. Se infatti viene fatta dopo, saranno indennizzati meramente i giorni di congedo posteriori alla data di presentazione della richiesta.

Per le lavoratrici e i lavoratori subordinati, l’indennità è solitamente anticipata dal datore di lavoro in busta paga, salvo poi recuperare le somme tramite conguaglio con i contributi Inps. Inps precisa altresì che è previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo, a tempo determinato

Infine, ricordiamo che la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale Inps è unica. Non è infatti necessaria l’indicazione della percentuale di indennità per il periodo richiesto, poiché gli indennizzi arrivano in automatico secondo le percentuali viste sopra.