L’assegno di mantenimento ai figli è dovuto anche se si lascia il lavoro

Dimissioni volontarie e mantenimento dei figli, la Cassazione chiarisce quando l'importo dell'assegno non può calare

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Cambiare lavoro, lasciare un impiego fisso o intraprendere una nuova carriera è una scelta legittima. Anzi, talvolta necessaria a dare una positiva svolta alla propria vita. Ma cosa succede se un genitore, dopo essersi dimesso volontariamente, chiede di ridurre o eliminare l’assegno di mantenimento per i figli, sostenendo di non avere più reddito?

A questo quesito pratico ha recentemente risposto la Corte di Cassazione con la sentenza 1873/2026, che offre importanti chiarimenti su un principio cardine del diritto di famiglia: l’obbligo di mantenimento della prole non viene meno per effetto di scelte lavorative volontarie del genitore. Vediamo più da vicino.

Le dimissioni e la richiesta di riduzione dell’assegno in tribunale

La vicenda trae origine da una causa decisa alcuni anni fa dal Tribunale di Palermo. Nella disputa riguardante le modalità di visita e contributo al mantenimento di una figlia minorenne, il giudice di primo grado aveva stabilito un assegno mensile a carico del padre dimissionario, ritenuto congruo in relazione alle esigenze della minore e alle capacità economiche delle parti.

L’uomo aveva fatto appello contro il decreto del giudice, rimarcando l’interruzione del suo rapporto lavorativo di ambito pubblico. A suo avviso, quindi, l’assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere ridotto.

Tuttavia la Corte d’Appello palermitana con una sentenza del 2025, aveva bocciato l’impugnazione e confermato, così, la correttezza del contributo. L’importo veniva stabilito in 300 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, con rivalutazione annuale Istat.

Perché il giudice non ha ridotto l’assegno di mantenimento

In sintesi, secondo la corte territoriale, la perdita del lavoro non poteva di per sé incidere sul dovere di mantenimento.

Derivava, infatti, da mere dimissioni volontarie. E se un genitore decide di lasciare l’ufficio, senza provare necessità oggettive e impellenti, o comunque indipendenti da lui, la legge presume che lo faccia perché:

  • ha un piano per guadagnare altrettanto, o di più, in un altro impiego;
  • dispone dei mezzi economici e materiali per mantenere lo stesso tenore di vita o per accrescerlo.

In caso contrario, una simile spontanea decisione è bollata come irrazionale o, comunque, contraria ai doveri genitoriali. Per il giudice d’appello, quindi contava la scelta e non solo il reddito.

La bocciatura del ricorso della Corte di Cassazione

Non rassegnandosi all’esito processuale, il padre ha fatto ricorso alla Suprema Corte. Quest’ultimo era fondato su due motivi che, a suo dire, evidenziavano gravi errori tecnici del giudice di secondo grado.

Nulla, però, è cambiato presso i giudici di piazza Cavour. Anche qui, infatti, il genitore lavoratore si è visto respingere le richieste. La risposta della Cassazione è stata netta: l’obbligo di mantenimento non cade nemmeno se il genitore resta senza lavoro.

La Suprema Corte ha evidenziato che, sostanzialmente, la motivazione della sentenza d’appello non aveva punti deboli. È stata, infatti, giudicata chiara, coerente e logicamente strutturata, spiegando in modo puntuale perché le dimissioni volontarie non potessero incidere sull’obbligo di mantenimento.

I principi di disoccupazione volontaria e capacità lavorativa

Il cuore della decisione sta in un principio ormai consolidato, ma qui ribadito con forza. In breve, anche lo stato di disoccupazione — persino se incolpevole — non giustifica, automaticamente, il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei figli.

In assenza di redditi attuali, il magistrato deve fare riferimento alla capacità lavorativa generica del genitore, valutandone competenze, qualifiche ed esperienze professionali.

In pratica: se una persona è in grado di lavorare, il tribunale può determinare l’assegno sulla base di ciò che essa potrebbe e dovrebbe produrre per la prole, al di là del fatto che abbia o meno un contratto in quel momento. E, a maggior ragione, questo criterio si applica quando la perdita del lavoro deriva da dimissioni volontarie.

Nel caso concreto, la Cassazione ha valorizzato il profilo professionale altamente specializzato del padre, che aveva dichiarato di aver lasciato la PA per dedicarsi alla professione di avvocato.

Per il diritto conta il potenziale della persona. Se un soggetto con un elevato profilo professionale decide di cambiare vita, il giudice presume che abbia le competenze per produrre reddito altrove.

Una scelta che, per i giudici, ha escluso qualsiasi situazione di oggettiva impossibilità economica di far fronte ai doveri genitoriali. Il passaggio dalla PA alla professione forense indicava una qualificazione tale da non giustificare un taglio dell’assegno.

Ricapitolando: non basta dichiararsi disoccupati, ma occorre dimostrare che sia effettivamente impossibile procurarsi i mezzi di sussistenza. L’onere della prova diviene invalicabile quando la perdita dell’occupazione è stata voluta.

La distinzione tra reddito effettivo e reddito potenziale

La sentenza 1873 chiarisce una differenza fondamentale. L’obbligo di mantenimento non è fondato soltanto sul reddito effettivamente percepito, ma anche sulla capacità reddituale complessiva del genitore. A quanto si può, potenzialmente, produrre e guadagnare.

Ecco allora che le dimissioni volontarie, se non sorrette da ragioni oggettive e dimostrate (giusta causa ad esempio per mobbing o mancato pagamento dello stipendio) non possono ricadere sui figli. Questi ultimi restano, infatti, titolari di un diritto fondamentale al sostegno economico.

Che cosa cambia per i genitori separati dimissionari

Quello del sostegno economico ai figli è sempre un argomento molto delicato. Lo dimostra la recente pronuncia sui rapporti tra assegno sociale Inps e rinuncia al mantenimento da parte dell’ex coniuge.

Con la decisione della Cassazione che abbiamo appena visto, è stato fugato ogni dubbio. Nel mondo del lavoro c’è certamente libertà di scelta sul proprio futuro, ma non a danno dei figli.

Le dimissioni volontarie del genitore non bastano a sospendere i pagamenti, perché la protezione del minore prevale sulle scelte personali del genitore dimissionario.

In linea generale, la responsabilità genitoriale impone che le decisioni professionali siano compatibili con i doveri di mantenimento. La legge, in questo ambito, non ammette scuse: la solidarietà familiare viene prima delle aspirazioni di carriera.

Concludendo, con la  sua pronuncia, la Corte ricorda a tutti che la libertà individuale di cambiare lavoro o carriera è protetta, ma non può mai tradursi in un sacrificio dei diritti dei figli. Chi, per una scelta personale, perde incolpevolmente l’occupazione e lascia salario e impiego stabile, lo deve fare a proprio rischio senza gravare sulla prole.