Indicazioni geografiche, semaforo verde per proteggere i prodotti agricoli Ue di qualità

Via libera definitiva alle norme dell'Ue che regolano la protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande a base di alcool e i prodotti agricoli

Foto di Donatella Maisto

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Pubblicato: 7 Marzo 2024 17:14

L’Ue ha istituito regimi di qualità con riferimento a prodotti con caratteristiche specifiche riconoscibili, che contemplano le indicazioni geografiche di vini, superalcolici (ovvero bevande alcoliche con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15% vol, prodotte mediante distillazione, macerazione o aromatizzazione di alcol etilico), prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell’economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019, ha, infatti, inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell’ambiente, che sia accessibile a tutti, “dal produttore al consumatore”, tra le politiche volte a trasformare l’economia dell’Unione per un futuro sostenibile.

I prodotti di qualità

La qualità e la varietà della produzione agricola, alimentare, di vini e superalcolici dell’Unione rappresenta un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione, costituendo parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni e la varietà delle identità culturali nell’ambito del patrimonio dell’Unione, pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell’Unione un simbolo di qualità.
I cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono sempre più spesso prodotti di qualità, tradizionali e accessibili, che presentino qualità e caratteristiche specifiche attribuibili sia alla loro origine che al loro modo di produzione. Si preoccupano, inoltre, per il mantenimento della varietà e della sicurezza dell’approvvigionamento della produzione agricola e alimentare nell’Unione. I cittadini e i consumatori sono sempre più consapevoli delle condizioni di produzione che hanno forgiato la reputazione e l’identità di tali prodotti.
I prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell’Unione, sia per la sua economia che per la sua identità culturale. Tali prodotti, la più forte rappresentazione del marchio “made in the Eu”, riconoscibile in tutto il mondo, generano crescita e tutelano il patrimonio dell’Unione. Siamo di fronte a una risorsa dell’Unione che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta.

Il nuovo regolamento

Le IG sono definite dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale come simboli utilizzati su prodotti che hanno una specifica origine geografica e possiedono qualità o reputazione che sono dovute a tale origine. Le IG garantiscono i diritti di proprietà intellettuale e la protezione legale di questi ultimi.
Il registro delle IG dell’Ue contiene quasi 3.500 voci, con un valore di vendita di quasi 80 miliardi di euro. I prodotti recanti un’indicazione geografica hanno spesso un valore di vendita pari a circa il doppio di quello di prodotti simili senza certificazione.

Il nuovo regolamento, adottato con 520 voti favorevoli, 19 contrari e 64 astensioni, contiene misure per proteggere le Indicazioni Geografiche anche online, conferire maggiori poteri ai produttori e semplificare il processo di registrazione delle IG. Una volta che il Consiglio adotterà formalmente il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, come già detto, ai vini, ai superalcolici, ai prodotti agricoli. I prodotti agricoli comprendono i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento.
La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell’Unione, in particolare quelle relative all’immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all’organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Registrazione delle Indicazioni geografiche

Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un gruppo di produttori richiedente. Un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici e altre parti interessate possono assistere nella preparazione della domanda e nella relativa procedura.
La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.
Lo Stato membro interessato esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione stabilite nelle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.
Se, dopo l’esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con l’gruppo di produttori richiedente, lo Stato membro interessato ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, esso può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione.
La domanda di registrazione dell’Unione per un’indicazione geografica è presentata alla Commissione elettronicamente tramite un sistema digitale. La Commissione rimarrà l’unica responsabile per gestire il sistema delle IG, secondo il regolamento approvato. Il processo di registrazione delle IG sarà più semplice e sarà fissato un termine di massimo sei mesi per la verifica delle domande per le nuove IG.
L’esame è effettuato entro un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare necessaria o modifica della domanda. Qualora la Commissione rivolga tali richieste al richiedente, il periodo di esame non supera i cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente. L’EUIPO gestisce e tiene aggiornato il registro dell’Unione per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geograficheLe indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione, mediante atti di esecuzione, registra tali indicazioni geografiche

Protezione delle IG

Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione sono protette contro:

  • qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti
  • qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti
  • qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine
  • qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

La protezione si applica anche:

  • ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio
  • ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico
  • ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi.

Durante i negoziati con gli Stati membri, i deputati hanno insistito affinché le autorità nazionali abbiano l’obbligo di adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o fermare l’uso illegale delle IG, non solo offline, ma anche online. I nomi di dominio che utilizzano illegalmente le IG saranno chiusi o disabilitati tramite blocchi geografici, i cd. geoblocking. L’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale, EUIPO, istituirà un sistema di allerta a tal fine.

Protezione delle IG come ingredienti

Le nuove norme stabiliscono, inoltre, che un IG che designa un prodotto utilizzato come ingrediente può essere utilizzata nella denominazione, nell’etichettatura o nella pubblicità di un prodotto trasformato correlato, solo se l’ingrediente con simbolo IG è utilizzato in quantità sufficienti da conferire al prodotto trasformato una caratteristica essenziale, e se nello stesso prodotto non viene utilizzato nessun altro ingrediente paragonabile a quello con marchio IG.
La percentuale dell’ingrediente IG dovrà essere comunque indicata su un’etichetta. Eventuali gruppi di produttori di tali ingredienti dovranno essere informati dai produttori del prodotto trasformato, e potranno formulare raccomandazioni sull’uso corretto dell’IG.

Maggiori diritti per i produttori di IG

Grazie al Parlamento, i produttori delle IG saranno in grado di prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali pregiudizievoli per l’immagine e il valore dei loro prodotti, compresa la svalutazione delle pratiche di commercializzazione e l’abbassamento dei prezzi. Per aumentare la trasparenza per i consumatori, i deputati hanno anche assicurato che i nomi dei produttori compaiano nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, sull’imballaggio di tutte le IG.

Le indicazioni geografiche

Un’indicazione geografica (IG) è un segno utilizzato su prodotti che hanno una specifica origine geografica e possiedono qualità o una reputazione dovuta a tale origine. Per acquisire il marchio IG, un segno deve identificare un prodotto come originario di un determinato luogo.
Inoltre, le qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto dovrebbero essere essenzialmente dovute al luogo di origine. Poiché le qualità dipendono dal luogo geografico della produzione, esiste un chiaro legame tra il prodotto e il suo luogo di produzione originale.

Quali diritti fornisce un’indicazione geografica

Un diritto di indicazione geografica consente a coloro che hanno il diritto di utilizzare l’indicazione di impedirne l’uso da parte di terzi il cui prodotto non è conforme alle norme applicabili. Tuttavia, un’indicazione geografica protetta non consente al detentore di impedire a qualcuno di produrre un prodotto utilizzando le stesse tecniche stabilite nelle norme per tale indicazione. La protezione per un’indicazione geografica è di solito ottenuta acquistando un diritto sul segno che costituisce l’indicazione. Le indicazioni geografiche sono tipicamente utilizzate per i prodotti agricoli, alimentari, bevande vinicole e alcolici, artigianato e prodotti industriali.

Come sono protette le indicazioni geografiche

Esistono quattro modi principali per proteggere un’indicazione geografica:

  • i cosiddetti sistemi sui generis (ossia regimi speciali di protezione)
  • utilizzare marchi collettivi o di certificazione
  • metodi incentrati sulle pratiche commerciali, compresi i sistemi amministrativi di approvazione dei prodotti
  • con leggi sleali sulla concorrenza.

Questi approcci comportano differenze rispetto a questioni importanti, come le condizioni di protezione o la portata della protezione. D’altra parte, due dei modi di protezione, vale a dire sui sistemi sui generis e sui sistemi di marchio collettivo o di certificazione,  condividono alcune caratteristiche comuni, come il fatto che esse istituiscono diritti per l’uso collettivo da parte di coloro che sono conformi a norme definite.

Qual è la differenza tra IG, AO, DOP e IGP

Le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici, le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.

Le indicazioni geografiche comprendono:

  • DOP – Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini)
  • IGP – Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini)
  • IG – Indicazione geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati).

Il sistema delle indicazioni geografiche dell’Ue protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L’IG è specifica per le bevande superalcoliche e i vini aromatizzati.

Denominazione di origine protetta (DOP)

I nomi di prodotti registrati come DOP sono quelli che hanno i legami più forti con il luogo dal quale provengono.

  • Prodotti: Prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini.
  • Specifiche: Ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica. Per i vini ciò significa che le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è prodotto.
  • Etichetta: obbligatoria per i prodotti alimentari e agricoli, opzionale per il vino.

Indicazione geografica protetta (IGP)

L’IGP sottolinea la relazione fra la regione geografica specifica e il nome del prodotto, quando una qualità specifica, una determinata reputazione o un’altra caratteristica particolare sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica.

  • Prodotti: Prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini.
  • Specifiche: Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione. Per i vini ciò significa che almeno l’85% dell’uva utilizzata deve provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è effettivamente prodotto.
  • Etichetta: obbligatoria per i prodotti alimentari e agricoli, opzionale per il vino.

Indicazione geografica (IG) per le bevande superalcoliche e i vini aromatizzati

L’IG protegge il nome di una bevanda superalcolica o di un vino aromatizzato originari di un paese, una regione o una località in cui una qualità particolare, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

  • Prodotti: Bevande superalcoliche e vini aromatizzati.
  • Specifiche: Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di distillazione o preparazione. Tuttavia, non è necessario che i prodotti crudi provengano dalla regione.
  • Etichetta: Opzionale per tutti i prodotti.

Specialità tradizionale garantita

La specialità tradizionale garantita (STG) evidenzia aspetti tradizionali quali il modo in cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione, senza essere collegata a una zona geografica specifica. Un prodotto registrato come STG ne protegge il nome da falsificazioni e abusi.

  • Prodotti: Prodotti alimentari e agricoli.
  • Etichetta: Obbligatoria per tutti i prodotti.

Altri regimi

Prodotto di montagna

Il concetto “prodotto di montagna” evidenzia le specificità di un prodotto proveniente da zone di montagna, realizzato in condizioni naturali difficili.

Riconoscerlo è un vantaggio sia per gli agricoltori che per i consumatori. Consente agli agricoltori di commercializzare meglio il prodotto, ma garantisce anche che determinate caratteristiche siano chiare per il consumatore.

  • Prodotti: Prodotti agricoli e alimentari.
  • Specifiche: Le materie prime e i mangimi provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, anche la produzione dovrebbe avvenire in zone di montagna.

Prodotto delle regioni ultraperiferiche dell’UE

L’agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell’UE incontra difficoltà a causa della lontananza e dell’insularità, che comportano condizioni geografiche e meteorologiche difficili.

Per garantire una maggiore conoscenza dei prodotti agricoli provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell’UE, ovvero i dipartimenti francesi d’oltremare – Guadalupa, Guyana francese, Riunione e Martinique – e le Azzorre, Madera e le isole Canarie è stato creato un apposito logo.

  • Prodotti: Prodotti agricoli e alimentari.
  • Specifiche: Prodotti nelle regioni ultraperiferiche
  • Etichetta: Esempio di logo di prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell’UE.

Regimi di certificazione volontari

Anche i sistemi volontari di certificazione a livello nazionale o gestiti da operatori privati possono aiutare i consumatori a essere sicuri della qualità dei prodotti che scelgono.

Oltre ai regimi dell’UE, esistono numerosi regimi o marchi di qualità alimentare privati e nazionali che coprono un’ampia gamma di iniziative e operano tra imprese o tra imprese e consumatori.

In consultazione con le parti interessate, la Commissione europea ha elaborato orientamenti che illustrano le migliori pratiche per il funzionamento di tali regimi.