Brevetti, dal 1 º Giugno Milano sede del Tribunale Unificato e Brevetto unitario, ma mancano norme armonizzate

Sarà istituita a Milano una nuova sezione distaccata del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub) e prende avvio il brevetto unitario

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Pubblicato: 24 Maggio 2023 11:44

Con un tweet il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che sarà istituita, a Milano, una nuova sezione distaccata del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub), mentre la Commissione propone nuove norme per aiutare le imprese, in particolare le PMI, a sfruttare al meglio le loro invenzioni e le nuove tecnologie, contribuendo alla competitività e alla sovranità tecnologica dell’UE.

“Un risultato importante per l’Italia, a seguito di un’intensa azione politica e diplomatica condotta dal nostro Paese “, ha rivendicato il Ministro.

La sezione milanese giudicherà su importanti contenziosi su brevetti unitari di interesse per i Paesi europei che fanno parte del Tub, in settori rilevanti per il sistema imprenditoriale italiano.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Il nuovo sistema brevettuale unitario partirà il 1° giugno, quando entrerà in vigore anche l’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Nella stessa data i giudici togati della corte di primo grado e tutti i giudici tecnici presteranno giuramento a Parigi presso la sede TUB, mentre i giudici togati della Corte di appello presteranno giuramento il 5 giugno, a Lussemburgo.

Per l’istituzione, a Milano, della sede distaccata del TUB, precedentemente assegnata a Londra, è stata trovata un’intesa politica trilaterale con Francia e Germania.

Nel frattempo, il Presidium del TUB ha disposto la distribuzione provvisoria dei contenziosi sui brevetti relativi alla lista A “Necessità Umane” e alla lista C “Chimica e Metallurgia” precedentemente assegnati alla sezione londinese. I primi andranno alla sede TUB di Parigi e i secondi alla sezione TUB di Monaco.

L’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti è stato firmato da parte degli stati aderenti nel 2013, ma per diventare operativo ha dovuto attendere la finalizzazione della ratifica da parte di 13 stati firmatari dell’Accordo, di cui l’ultima è stata quella della Germania.

Il Tribunale avrà giurisdizione su due tipologie di brevetti.

In primo luogo sarà competente per giudicare su tutte le cause concernenti il brevetto unitario, così assicurando un’interpretazione autonoma ed uniforme del diritto applicabile.

In secondo luogo avrà anche giurisdizione sugli altri brevetti europei per i quali non sia stato fatto espressamente opt-out. Pertanto, il titolare di un brevetto europeo dovrà esercitare la facoltà di opt-out se intende sottrarre il proprio brevetto alla giurisdizione del Tribunale.

Il Tribunale è formato da giudici provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti e si compone di un tribunale di primo grado, una corte d’appello ed una cancelleria.

Il Tribunale di primo grado è a sua volta composto da divisioni locali, presenti in ognuno degli Stati membri partecipanti, e divisioni centrali in alcuni degli Stati membri.

La Corte d’Appello ha sede nello Stato di Lussemburgo.

Il sistema brevettuale unitario

Il 17 febbraio 2023, la Germania ha ratificato l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. La ratifica da parte della Germania ha di conseguenza avviato il Sunrise period di tre mesi, che avrà termine il 1° giugno.

Al termine del Sunrise period avrà piena operatività il nuovo sistema per la tutela del brevetto unitario, che prevede l’applicazione di una nuova normativa sul brevetto unitario e l’avvio delle attività per il Tribunale unificato dei brevetti.

L’Accordo è un’iniziativa di cooperazione rafforzata a cui hanno aderito alcuni, ma non tutti, gli Stati membri.

Il nuovo sistema apporterà importanti novità per la concessione e la tutela dei brevetti in Europa, pur non modificando l’attuale sistema gestito dall’Ufficio europeo dei brevetti.

In particolare, l’Ufficio europeo dei brevetti continuerà ad operare e resterà immutata la disciplina per la concessione dei brevetti europei contenuta nella Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, European Patent Convention, EPC.

Lo status giuridico e gli effetti del brevetto unitario europeo sono disciplinati dal regolamento 1257/2012, mentre l’istituzione ed il funzionamento del Tribunale sono oggetto dell’Accordo.

Il brevetto unitario conferisce un livello di tutela uniforme al suo titolare.

Siamo di fronte ad un istituto con effetto unitario, giacche’ i brevetti approvati dall’Ufficio europeo dei brevetti sono disciplinati dalla normativa dei rispettivi Stati membri e sono sottoposti alla giurisdizione delle corti nazionali.

Il brevetto unitario è, quindi, un brevetto sovranazionale, sottoposto alla giurisdizione del TUB, che è a sua volta un organo sovranazionale.

La concessione del brevetto unitario è sempre affidata all’Ufficio, tramite una procedura sostanzialmente analoga a quella già operante per i brevetti europei, ma una volta conclusa la procedura ordinaria per la concessione di un brevetto europeo da parte dell’Ufficio, il titolare avrà un mese di tempo per richiedere che il proprio brevetto europeo venga convertito in brevetto unitario e, quindi, inserito in un registro apposito. Se ciò non avverrà si rimarrà titolari di un insieme di brevetti nazionali.

Nonostante il sistema per il brevetto unitario sia stato creato tramite un meccanismo di cooperazione rafforzata, esso rappresenterà un importante passo in avanti per l’armonizzazione del diritto applicabile ai brevetti in parte dell’Unione, ed in quanto tale è stato fortemente supportato dalla Commissione europea.

Per la prima volta nel continente europeo vi sarà un brevetto unitario sottoposto alla giurisdizione di un organo sovranazionale che, sebbene limitato a parte dell’Unione, potrebbe aprire le porte ad ulteriori iniziative di armonizzazione.

Il sistema per la tutela del brevetto unitario porterà importanti benefici per le industrie innovative in Europa.

La procedura per la concessione dei brevetti diverrà più semplice e meno costosa, elidendo la fase della validazione nazionale dei brevetti attualmente prevista per i brevetti europei e tagliando i costi di traduzione dei documenti sul brevetto nelle lingue dei paesi in cui si richiede la validazione.

Inoltre, il nuovo sistema garantirà una migliore protezione dei brevetti rispetto al sistema attuale, facilitando l’esercizio dei diritti connessi al brevetto e la manutenzione centralizzata della registrazione.

Nonostante l’importanza strategica dei brevetti, il diritto brevettuale dell’UE rimane frammentato. Il diritto comunitario in materia di brevetti deve, pertanto, essere modernizzato per rafforzare la resilienza del sistema di brevetti, sostenere la transizione verde e digitale dell’UE e rafforzare la sovranità tecnologica dell’UE, in particolare nelle tecnologie emergenti.

Il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) sarà rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di un’unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all’iniziativa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

Al momento del suo avvio, però, coprirà solo i 17 paesi UE che hanno ratificato l’Accordo TUB.

Di conseguenza, ci saranno nel tempo diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale collegata al numero delle ratifiche dell’Accordo TUB, che resterà invariabile per tutta la durata del brevetto (massimo 20 anni).

Brevetti, creatività e innovazione per l’Europa: la proposta della Commissione

L’Europa ha una lunga tradizione di promozione della creatività e dell’innovazione. I diritti di proprietà intellettuale (IP) aiutano aziende, inventori e creatori a proteggere e valorizzare i loro beni immateriali.

La nuova strategia industriale dell’UE, adottata il 10 marzo 2020, ha riconosciuto la necessità che la politica dell’UE in materia di proprietà intellettuale contribuisca a sostenere e rafforzare la sovranità tecnologica dell’Europa e a promuovere condizioni di parità a livello mondiale.

Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato un nuovo piano d’azione sulla proprietà intellettuale per aiutare le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), a sfruttare al meglio le loro invenzioni e creazioni e garantire che possano apportare benefici alla nostra economia e alla nostra società.

Da molti anni il sistema attuale risente della mancanza di trasparenza e prevedibilità e delle lunghe procedure connesse a controversie e contenziosi, come riconosciuto per la prima volta nella comunicazione della Commissione del 2017 sui brevetti essenziali. Le misure adottate in precedenza per far fronte a questi problemi, come l’autoregolamentazione, non si sono rivelate efficaci. Nel suo piano d’azione 2020 sulla proprietà intellettuale la Commissione ha sottolineato che occorre “un quadro molto più chiaro e prevedibile che incentivi i negoziati in buona fede piuttosto che il ricorso a contenziosi”.

 Sono tre i settori connessi ai brevetti in cui è necessaria un’azione legislativa:

  • certificati di protezione supplementari
  • licenze obbligatorie
  • standard brevetti essenziali.

Certificati protettivi complementari

Un certificato protettivo complementare (CCP) è un diritto di PI che proroga la durata di un brevetto (fino a cinque anni) relativo a un medicinale per uso umano o veterinario, o a un prodotto fitosanitario, che è stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione. L’obiettivo è incoraggiare l’innovazione e promuovere la crescita e l’occupazione in questi settori.

Tuttavia, la protezione conferita dal CCP è disponibile solo a livello nazionale. Ne consegue che il sistema attuale risente della frammentazione, che comporta procedure complesse e costose come pure incertezza giuridica.

L’iniziativa introduce un CCP unitario a integrazione del brevetto unitario.  La riforma del CPC introduce, inoltre, una procedura d’esame centralizzata, attuata dall’EUIPO, in stretta cooperazione con gli uffici nazionali di PI dell’UE.

Nell’ambito di questo regime, una domanda unica sarà sottoposta a un unico processo di esame che, in caso di esito positivo, darà luogo al rilascio di CCP nazionali per ciascuno Stato membro designato nella domanda. La stessa procedura può anche sfociare nel rilascio di un CCP unitario.

Concessione di licenze obbligatorie

La concessione di licenze obbligatorie per i brevetti consente a un governo di autorizzare l’uso di un’invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto.

Gli accordi volontari di licenza con i fabbricanti costituiscono di norma lo strumento preferito per incrementare la produzione, ma qualora tali accordi non siano disponibili o adeguati la concessione di licenze obbligatorie può contribuire a fornire accesso a prodotti e tecnologie fondamentali di rilevanza per le crisi quale ultima risorsa in tempi di crisi.

Attualmente sono in vigore 27 regimi nazionali in materia di concessione di licenze obbligatorie, sebbene molte catene del valore operino in tutta l’UE. Tale frammentazione può essere fonte di incertezza giuridica sia per i titolari dei diritti sia per gli utenti dei diritti di PI.

Le nuove norme prevedono un nuovo strumento di concessione di licenze obbligatorie a livello dell’UE, che integrerebbe gli strumenti dell’UE per le crisi, quali il regolamento relativo allo strumento per le emergenze nel mercato unico, il regolamento HERA e la normativa europea sui semiconduttori.

Sulla scia della crisi COVID-19, queste nuove norme rafforzano ulteriormente la resilienza dell’Unione alle crisi, garantendo l’accesso a tecnologie e prodotti brevettati fondamentali in tempi di crisi, qualora gli accordi volontari non siano disponibili o adeguati.

 Brevetti essenziali

Un brevetto essenziale standard (SEP) è un brevetto che protegge la tecnologia che è stata dichiarata essenziale per l’attuazione di uno standard tecnico adottato da un’organizzazione di sviluppo standard (SDO).

Questi includono, ad esempio, standard tecnologici come 5G e WiFi, compressione e decompressione audio e video (ad esempio, MPEG, HEVC), tecnologie per l’archiviazione e lo scambio di dati (ad esempio, CD e DVD), formati fotografici (JPEG) e interoperabilità audio e video (Havi).

Gli utenti di questi standard sono stati tradizionalmente produttori di apparecchiature di telecomunicazione, telefoni cellulari, computer, tablet, televisori.

Con il recente aumento dell’Internet of Things (IoT), questi standard sono sempre più implementati da un numero crescente di parti interessate, tra cui molte PMI, in auto connesse, droni, terminali di pagamento, dispositivi di monitoraggio, contatori intelligenti, monitor sanitari e altri dispositivi intelligenti.

Di conseguenza, un sistema ben funzionante che faciliti l’accesso alle tecnologie, premiando, nel contempo, l’innovazione, è determinante per la sovranità tecnologica dell’UE.

Per fabbricare un prodotto che sia conforme alle norme, l’utilizzatore è tenuto ad avvalersi dei pertinenti brevetti “essenziali”.

Il quadro proposto per la concessione di licenze sui brevetti SEP, che mira a creare un sistema equilibrato definendo un parametro di riferimento globale per la trasparenza dei brevetti SEP, la riduzione dei conflitti e l’efficienza dei negoziati, persegue due obiettivi principali:

  • garantire che i proprietari e gli utilizzatori di brevetti SEP dell’UE innovino nell’UE, producano e vendano prodotti nell’UE e siano competitivi sui mercati globali;
  • garantire che gli utenti finali, comprese le PMI e i consumatori, beneficino di prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate a prezzi equi e ragionevoli.

La proposta introduce misure sui seguenti aspetti:

  • un registro e una banca dati SEP e controlli relativi al carattere essenziale dei brevetti
  • pareri di esperti sulla royalty aggregata per i SEP
  • determinazione delle condizioni FRAND mediante conciliazione in luogo di costosi contenziosi
  • misure di sostegno alle PMI
  • l’istituzione di un “centro di competenza” presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Il titolare di un brevetto è normalmente libero di decidere se concedere in licenza ad altri attori economici il diritto di sfruttare la sua innovazione. Tuttavia, l’inclusione di una tecnologia brevettata in uno standard conferisce al titolare di SEP un certo potere di mercato su un implementatore dello standard. Pertanto, i titolari di SEP che partecipano allo sviluppo standard sono tenuti a impegnarsi a concedere in licenza i loro SEP in termini “equi, ragionevoli e non discriminatori” (FRAND).

Difficoltà legate alle licenze SEP

Le licenze SEP possono dare luogo a talune difficoltà.

Alcune questioni chiave sono:

  • mancanza di trasparenza sulla proprietà, l’applicabilità e l’essenzialità dei SEP. Questo porta ad una sovradichiarazione dei SEP (cioè i brevetti sono dichiarati come essenziali per uno standard anche se non lo sono)
  • pochissime informazioni sui canoni di licenza SEP (royalties FRAND), che creano ostacoli sostanziali per gli implementatori con poca o nessuna competenza o risorse per valutare se l’offerta di licenza del titolare SEP è effettivamente FRAND
  • le controversie di licenza possono essere lunghe e costose. Pertanto, la semplice minaccia di un’ingiunzione, che comporta la sospensione della produzione o il sequestro di prodotti presumibilmente in violazione e la probabilità di una lunga e costosa procedura giudiziaria possono creare una pressione ineludibile sugli esecutori, in particolare le PMI, di accettare una licenza a tassi che non possono essere FRAND. Per entrambe le parti, per cercare una risoluzione in tribunale consuma anche una notevole quantità di risorse e tempo.

Il regolamento proposto si applicherà a tutte le norme che saranno pubblicate una volta entrato in vigore. Tuttavia la Commissione stabilirà quali norme, come pure quali applicazioni o casi d’uso, saranno esclusi dalla fissazione della royalty aggregata e dalla procedura di conciliazione FRAND, nelle situazioni in cui la rispettiva concessione di licenze sui brevetti SEP non comporta difficoltà o inefficienze significative che incidono sul funzionamento del mercato interno. Per contro, le norme pubblicate prima dell’entrata in vigore del regolamento esuleranno dall’ambito di applicazione del medesimo, a meno che specifiche distorsioni del mercato dovute a inefficienze nella concessione di licenze per brevetti SEP non inducano la Commissione a includerle nel suo ambito di applicazione.

In linea di principio, il regolamento non si applica alle norme pubblicate dagli OSS prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, qualora il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze di SEP, la Commissione determinerà, entro i termini stabiliti nel regolamento proposto, norme o relative implementazioni o casi d’uso cui si applica il regolamento proposto. La Commissione determinerà, inoltre, quale delle procedure (royalty aggregate, determinazione FRAND) sarà applicabile.

Registro centralizzato per le registrazioni SEP

Il registro centralizzato e la banca dati elettronica conterranno informazioni su norme, prodotti e processi pertinenti, SEP in vigore nell’UE, termini e condizioni FRAND di licenza SEP o eventuali programmi di licenza, programmi di licenza collettiva e sull’essenzialità.

Per i titolari di SEP il registro creerà trasparenza per quanto riguarda i SEP pertinenti, la loro quota di tutti i SEP dichiarati allo standard e le caratteristiche dello standard coperto dai loro brevetti.

I titolari di SEP saranno in una posizione migliore per capire come i loro portafogli si confrontano con i portafogli di altri titolari di SEP. Ciò è importante non solo per i negoziati, ma anche per lo scopo di cross-licensing con altri titolari SEP.

Il registro e la banca dati centralizzati faciliterebbero ai titolari di SEP l’accesso agli esecutori e la presentazione delle necessarie informazioni su brevetti, norme pertinenti e diritti aggregati.

Per gli implementatori, il registro fornirà una fonte attendibile di informazioni sul paesaggio SEP, comprese le informazioni sulla proprietà SEP e gli standard. La messa a disposizione di tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase dei negoziati di licenza SEP.

EUIPO come centro di competenza

L’EUIPO è stata scelta per amministrare gli elementi della proposta attraverso il centro di competenza, in quanto dispone di una vasta esperienza nella gestione di un sistema di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale e dispone delle necessarie competenze e capacità tecniche.

Inoltre, ha anche esperienza nell’offrire processi alternativi di risoluzione delle controversie. Anche se l’EUIPO sarà l’amministratore dei vari servizi, l’effettiva determinazione delle royalty aggregate, la valutazione dell’essenzialità e la determinazione FRAND saranno effettuate da esperti esterni selezionati.

Fondo dell’UE per le PMI 2023

Per sostenere ulteriormente l’innovazione, parallelamente alle proposte odierne, il Fondo per le PMI 2023 metterà a disposizione anche nuovi servizi di voucher relativi, per la prima volta, ai brevetti europei e alle nuove varietà vegetali.

Questi nuovi servizi consentiranno alle PMI di risparmiare fino a 1 500 € sui costi di registrazione dei loro brevetti e 225 € sulla registrazione di nuove varietà vegetali per ciascuna domanda.