Nell’ambito degli sforzi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l’UE punta ad introdurre ulteriori requisiti per la riduzione delle emissioni nell’edilizia e nei trasporti. Le nuove regole spingeranno i cittadini e le imprese ad investire in fonti energetiche alternative, in un migliore isolamento e in trasporti più puliti.
Indice
Cos’è il Fondo sociale per il clima
Al fine di sostenere una transizione giusta e inclusiva, la Commissione europea ha proposto la creazione di un Fondo sociale per il clima.
Il Fondo si pone come obiettivo quello di aiutare le famiglie vulnerabili, le piccole imprese e gli utenti dei trasporti che sono particolarmente colpiti dalla povertà energetica e dei trasporti.
Questo fondo forma parte del pacchetto legislativo “Pronti per il 55%” che punta a realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.
Nell’ambito della revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS), nell’ambito del pacchetto legislativo Fit for 55% la Commissione europea propone di estendere lo scambio di emissioni ai settori dell’edilizia e del trasporto stradale.
Le emissioni di questi settori non saranno coperte dall’attuale sistema ETS dell’UE, ma da un nuovo sistema di scambio di emissioni.
Gli obiettivi
Per affrontare eventuali impatti sociali derivanti da questo nuovo sistema, la Commissione propone di introdurre il Fondo sociale per il clima, che ha come obiettivi:
- finanziare il sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili;
- sostenere misure e investimenti che riducano le emissioni nei settori dei trasporti stradali e degli edifici e, di conseguenza, riducano i costi per le famiglie vulnerabili, le microimprese e gli utenti dei trasporti.
Il nuovo sistema di scambio delle quote di emissione fisserà un tetto annuale alle emissioni dei settori del trasporto stradale e degli edifici, entro il quale tutte le quote saranno messe all’asta.
Le dimensioni del Fondo sociale per il clima corrisponderanno a una quota specifica dei ricavi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione nell’ambito del nuovo sistema.
I finanziamenti
Il Fondo dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenere misure e investimenti a favore di una maggiore efficienza energetica degli edifici, della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento degli edifici, compresa l’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili e la concessione di un migliore accesso a mobilità e trasporto a basse emissioni. Tali misure e investimenti devono andare principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese o degli utenti dei trasporti.
In attesa dell’impatto di tali investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, il Fondo potrà anche finanziare il sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili.
Combattere la povertà energetica nelle famiglie vulnerabili
La nuova normativa punta a stabilire delle definizioni comuni in tutta l’UE per la povertà energetica e la povertà da mobilità.
Per povertà energetica s’intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, come un’erogazione adeguata di calore, il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento, l’illuminazione e l’energia per alimentare gli apparecchi.
In un’indagine condotta nel 2021 a livello di Unione circa 34 milioni di europei, quasi il 6,9 % della popolazione, ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa.
La povertà energetica
La povertà energetica rappresenta, pertanto, una sfida di rilievo per l’Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto temporaneo al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica a breve termine, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare la ristrutturazione edilizia, anche attraverso l’accesso a energia da fonti rinnovabili e la promozione attiva delle fonti di energia rinnovabili mediante azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie, e la ristrutturazione edilizia che contribuisce agli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, possono fornire soluzioni durature e contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà energetica.
Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti, in particolare le madri sole, che rappresentano l’85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole.
Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi.
Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che gli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti e la loro integrazione, come pure i diritti all’accessibilità delle persone con disabilità, siano sostenuti e promossi durante l’intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.
Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti offrendo informazioni, opportunità di educazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure, sugli investimenti e sul sostegno efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso audit energetici degli edifici, nonché consultazioni energetiche su misura o servizi di gestione della mobilità su misura.
La povertà da mobilità
Con povertà da mobilità ci si riferisce, invece, ai nuclei familiari che devono affrontare ingenti costi di trasporto o con accesso limitato ai mezzi di trasporto abbordabili.
Il Parlamento ha chiesto un’attenzione specifica ai problemi affrontati dalle isole, dalle regioni montane e dalle aree remote meno sviluppate.
Gli europarlamentari hanno voluto bloccare l’accesso ai fondi per quei paesi che non rispettano i diritti fondamentali e lo Stato di diritto.
Su richiesta del Parlamento il Fondo europeo per il clima sarà disponibile dal 2026, un anno prima che il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) venga esteso agli edifici e al trasporto su strada (il cosiddetto “ETS II”).
Se i prezzi dell’energia sono eccezionalmente elevati, l’estensione dell’ETS può essere posticipata di un anno.
Una parte dell’SCF sarà finanziata mettendo all’asta le quote provenienti da ETS II (fino a 65 miliardi di euro), con un ulteriore 25% coperto da risorse nazionali (per un totale stimato di 86,7 miliardi di euro).
Il sostegno andrà solo a misure e investimenti che rispettino il principio di “non arrecare danni significativi” e mirino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
I benefici dal Fondo sociale per il clima
Il Fondo sociale per il clima finanzierà misure concrete per affrontare la povertà energetica e da mobilità, sia a breve che a lungo termine.
Queste misure comprendono:
- Riduzione delle tasse e dei canoni energetici o fornitura di altre forme di sostegno diretto per combattere l’aumento dei prezzi del trasporto su strada e del combustile per riscaldamento.
- Incentivi per la ristrutturazione e il passaggio a fonti rinnovabili negli edifici.
- Incentivi per il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico, oltre al car sharing e alle biciclette.
- Sostegno allo sviluppo del mercato dell’usato per i veicoli elettrici.
Il Fondo è istituito per sostenere finanziariamente gli Stati membri nelle loro politiche intese a mitigare l’impatto sociale dell’introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti.
Si dovrebbe intervenire, in particolare, mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e attraverso misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, indipendentemente dal proprietario, anche con l’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili, e offrendo alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.
Occorre prestare attenzione alle diverse forme di alloggi in affitto, anche sul mercato degli affitti privati. Le misure potrebbero comprendere un sostegno finanziario o incentivi fiscali, quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dal canone di locazione per tenere conto dei locatari e delle persone che vivono negli alloggi sociali.
Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima (“piano”).
Gli obiettivi dei piani sociali per il clima
È opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025, affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito, per attenuare gli effetti negativi sul reddito nel breve termine.
I piani dovrebbero perseguire due obiettivi:
- Dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell’efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni, anche attraverso buoni, sovvenzioni o prestiti a tasso zero.
- Dovrebbero attenuare l’impatto dell’aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da prevenire la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all’attuazione di tali investimenti.
I piani potrebbero sostenere l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali. Per quanto riguarda l’attuazione di misure a sostegno degli utenti vulnerabili dei trasporti, nei loro piani gli Stati membri dovrebbero poter dare la priorità al sostegno ai veicoli a emissioni zero, a condizione che si tratti di una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile.
Una consultazione pubblica dei portatori di interessi dovrebbe aver luogo ogni volta che la Commissione è tenuta a valutare un piano. In tal modo, l’ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, delle parti economiche e sociali, delle pertinenti organizzazioni della società civile, degli istituti di ricerca e innovazione, dei portatori di interessi industriali e dei rappresentanti del dialogo sociale nonché la situazione nazionale possono essere meglio rispecchiate e contribuire all’efficacia e all’efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.
Le misure di sostegno per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all’impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto su strada.
Un sostegno diretto al reddito
In attesa dell’impatto degli investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti contribuirebbe a ridurre i costi dell’energia e della mobilità e sosterrebbe la transizione giusta.
Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti.
Il sostegno dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte all’impatto diretto dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e non dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte ai costi dell’energia elettrica o del riscaldamento connessi all’inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell’ambito di applicazione di detta direttiva. L’ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.
In considerazione dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell’accordo di Parigi e all’impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le misure e gli investimenti previsti dal regolamento approvato pochi giorni fa dal Parlamento europeo mirano a conformarsi all’obiettivo secondo cui almeno il 30 % dell’importo totale del bilancio dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (“QFP 2021-2027”) e dell’importo totale dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, e almeno il 37 % dell’importo totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere destinati all’integrazione degli obiettivi in materia di clima.
Le misure e gli investimenti a norma del regolamento in oggetto mirano anche a conformarsi all’ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
A tal fine, per monitorare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Fondo dovrebbe sostenere misure e investimenti che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e si conformino al principio “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. Solo tali misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani.
Di norma è opportuno considerare che le misure di sostegno diretto al reddito abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e che, pertanto, esse dovrebbero essere considerate conformi al principio “non arrecare un danno significativo”.
È opportuno che la Commissione trasmetta orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti dovrebbero illustrare in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio “non arrecare un danno significativo”.
Dopo aver raggiunto un accordo con i paesi dell’UE per creare questo nuovo fondo nel 2026, il Parlamento lo ha adottato pochi giorni fa. Il testo deve essere formalmente approvato dal Consiglio per entrare in vigore.