L’abbandono dei rifiuti è un reato che, a seconda di come viene perpetrato, comporta sanzioni pecuniarie più o meno pesanti e, nei casi più gravi, anche condanne penali. Per capire come si configura il reato di abbandono di rifiuti su suolo pubblico, dobbiamo fare riferimento al Testo Unico in materia Ambientale (TUA). Vediamo quindi cosa dice la normativa vigente e quali sono i comportamenti virtuosi e quelli perseguibili.
Abbandono dei rifiuti: cosa dice la Legge?
Il TUA, noto anche come Codice dell’Ambiente, definisce i comportamenti stigmatizzabili e le azioni sanzionabili in materia di gestione dei rifiuti, ovvero dei prodotti di scarto liquidi o solidi. In particolare viene fatto “divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo e parimenti nelle acque superficiali e sotterranee”.
Tale divieto è esteso ai centri abitati e alle aree rurali, al suolo e al sottosuolo, nonché ai mari, ai fiumi, ai laghi e, ovviamente, alle falde acquifere. Chi trasgredisce, incorre in sanzioni amministrative e in alcuni casi, come per l’abbandono dei rifiuti pericolosi o tossici, in sanzioni penali. Gli articoli del TUA che trattano la disciplina dell’abbandono dei rifiuti sono i seguenti:
- 192: configura la fattispecie del reato e stabilisce il divieto di deposito incontrollato e di abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, con relativi obblighi.
- 255: stabilisce l’applicazione di sanzione amministrativa a carico di persona fisica.
- 256: stabilisce l’applicazione di sanzione penale a carico di persona giuridica.
Abbandono di rifiuti: sanzioni
Entriamo adesso nel merito delle sanzioni per l’abbandono di rifiuti così come stabilite dagli artt. 255 e 256 del TUA:
- Sanzione amministrativa: scatta se il responsabile è un soggetto privato e se il materiale abbandonato è esclusivamente di natura domestica.
- Sanzione penale: scatta se il responsabile è una persona giuridica (impresa/ente) e se il materiale di scarto proviene da attività professionali.
A quanto ammontano le sanzioni per abbandono dei rifiuti?
Se un privato commette questo tipo di reato è soggetto a un’ammenda da 300 € a 3.000 € se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma tale sanzione può essere raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi. Se, invece, il trasgressore è un soggetto giuridico, esso viene denunciato all’autorità giudiziaria ed è passibile di denuncia penale con arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 2.600 € a 26.000 € (abbandono di rifiuti non pericolosi), oppure con arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 € (abbandono di rifiuti pericolosi). In ogni caso i trasgressori, siano essi soggetti privati o giuridici, sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.
Quali sono i comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti?
Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale e, soprattutto, un atto di inciviltà e una mancanza assoluta di educazione e di senso civico. Contrastare i comportamenti sbagliati ed educare al rispetto per l’ambiente e per gli spazi comuni è un dovere civile necessario per migliorare la qualità della vita di tutti.
Giova, inoltre, ricordare che il business delle discariche abusive e dello stoccaggio sommerso dei rifiuti pericolosi è in mano a vere e proprie organizzazioni criminali che alimentato la filiera di illegalità a scapito dell’ambiente e della salute pubblica. Ciascuno di noi può fare la sua parte vigilando il territorio, segnalando alle autorità competenti eventuali illeciti e mettendo in atto una serie di comportamenti virtuosi:
- Raccolta differenziata e/o separazione dei rifiuti per raccolta porta a porta se previsto dal regolamento comunale.
- Conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti, nelle aree adibite alla raccolta dei rifiuti (aree ecologiche) e comunque esclusivamente laddove consentito.
Gestione corretta dei rifiuti ingombranti e/o speciali come ad esempio pile e batterie esauste; lampade al neon, a led, alogene e fluorescenti; pneumatici; legno e materiali ferrosi etc. Tali rifiuti non devono essere gettati nei cassonetti, né conferiti al porta a porta, ma possono essere trasportati agli impianti di smaltimento e recupero, denominati “Centri raccolta”. L’altra opzione è il ritiro gratuito a domicilio, previa prenotazione del servizio, riservato esclusivamente agli ingombranti provenienti da utenza domestica.