Scadenze fiscali, come funziona la sospensione di versamenti ed avvisi bonari ad agosto

Dal 1° al 20 agosto sono sospesi i versamenti delle imposte e non arrivano gli avvisi bonari. Le scadenze fiscali vanno in ferie un po' di giorni

Pubblicato: 24 Luglio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Tra il 1° ed il 20 agosto 2024 sono sospese le scadenze fiscali. Lo stop dei controlli, invece, si prolunga fino al 4 settembre 2024. Come ogni anno, durante il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate si prende una pausa, dando una tregua ai contribuenti che possono tirare un sospiro di sollievo sul fronte dei versamenti e degli adempimenti tributari.

Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare, le somme che, almeno in linea teorica dovrebbero essere versate nel corso di questo periodo, vengono di fatto congelate. I versamenti potranno essere effettuati senza alcun problema entro martedì 20 agosto 2024: non verranno applicate delle sanzioni o degli interessi.

Per quanto riguarda le scadenze fiscali il mese di agosto rappresenta una sorta di tregua estiva che il fisco concede ai contribuenti. Anche per gli avvisi bonari e l’invio di informazioni e documenti a seguito dei controlli tutto è bloccato fino al 4 settembre 2024. Quella che stiamo descrivendo è una delle novità introdotte attraverso il Decreto fiscale n. 193/2016.

Coinvolti nella proroga feriale anche i termini processuali connessi con la giustizia tributaria: in questo caso l’interruzione arriva fino al 31 agosto e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2024.

Ma cerchiamo di capire nel dettaglio come funzionano le scadenze fiscali nel mese di agosto e quali adempimenti risultano essere sospesi.

Scadenze fiscali, la sospensione dal 1° al 20 agosto

Grazie alla proroga estiva, le scadenze fiscali che cadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto sono tutte sospese. A stabilirlo è l’articolo 3-quater del Decreto Legge n. 16/2012, il quale prevede esplicitamente che:

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Cosa significa, in estrema sintesi, tutto questo? Eventuali dichiarazioni o Modelli F24 che risultino essere in scadenza nel periodo della sospensione feriale sono differiti in maniera automatica al 20 agosto 2024. In questa data è possibile effettuare i pagamenti o inviare la documentazione senza che vengano applicate delle sanzioni e qualsiasi tipo di maggiorazione.

Avvisi bonari, documenti e informazioni all’Ade

La proroga feriale non si applica unicamente alle scadenze fiscali. Una pausa più lunga viene concessa per l’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate. Questa misura è stata introdotta nel 2017 attraverso il Decreto Fiscale n. 193/2016, al cui articolo 7-quater, dispone espressamente che:

I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In altre parole i termini entro i quali devono essere inviati i documenti e le altre informazioni che l’Agenzia delle Entrate richiede ai contribuenti sono sostanzialmente congelati nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre 2024.

Nel corso delle stesso periodo viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per effettuare il pagamento degli avvisi bonari. Stiamo parlando, in altre parole, delle comunicazioni di irregolarità che vengono trasmesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo che sono stati effettuati dei controlli automatici. La sospensione coinvolge anche i controlli formali che vengono effettuati in relazione alla liquidazione delle imposte sui redditi, che vengono assoggettate alla tassazione separata.

Attenzione, però, che dalla sospensione feriale rimangono esclusi i documenti e le informazioni connesse alle richieste che vengono effettuate ai contribuenti in seguito alle attività di accesso, ispezione e verifica relativi alle procedure di rimborso Iva.

Scadenze fiscali, come gestire le lettere dell’Ade

La tregua estiva, dallo scorso anno, si è allargata e non comprende esclusivamente le scadenze fiscali. Vengono sospesi i controlli dell’Agenzia delle Entrate (novità introdotta attraverso l’articolo 10 del decreto Legislativo n. 1/2024). L’Ade nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto non può inviare ai contribuenti:

  • eventuali comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi;
  • eventuali comunicazione che abbiano come oggetto dei controlli formali della dichiarazione dei redditi;
  • eventuali comunicazione che si riferiscano agli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi, che sono assoggettati a tassazione separata;
  • delle lettere attraverso le quali il contribuente venga invitato all’adempimento spontaneo.

Le regole che abbiamo appena visto si applicano anche nel periodo delle festività natalizie, ossia tra il 1° ed il 31 dicembre 2024.

Scadenze fiscali, cosa resta escluso dalla tregua feriale

Rimangono completamente esclusi dalla tregua feriale gli atti ritenuti indifferibili e urgenti. Alcune indicazioni in questo senso sono fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 9/E/2024. Volendo sintetizzare al massimo, stiamo parlando delle seguenti casistiche:

  • quando si viene a verificare una situazione nella quale sussistono dei pericoli per la riscossione, perché la mancata spedizione della comunicazione può far sopraggiungere la prescrizione;
  • quando devono essere inviati degli atti o delle comunicazioni per una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale;
  • quando devono essere inviate delle comunicazioni o degli atti a persone che sono sottoposte a delle procedure concorsuali, in modo da potersi insinuare tempestivamente nel passivo.

Quando si vengono a realizzare i casi di indifferibilità o urgenza, continua a rimanere in vigore la sospensione del termine di 30 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento può essere effettuato fino al 4 settembre 2024.

In sintesi

Tra il 1° ed il 20 agosto sono sospese le scadenze fiscali. I contribuenti possono effettuare i versamenti con il Modello F24 o inviare le dichiarazioni al termine di questa sorta di tregua estiva, senza correre il rischio di andare incontro a sanzioni o maggiorazioni di qualsiasi tipo.