Tra le varie norme contenute nella Manovra finanziaria 2023, alcune riguardano le modalità attraverso le quali i contribuenti possono rimediare a irregolarità formali in materia fiscale.
Adesso arrivano anche le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla sanatoria degli errori, la cosiddetta tregua o pace fiscale, che vanno dall’ambito di applicazione alle modalità di pagamento delle somme dovute, passando per la rimozione delle omissioni.
Indice
Pace fiscale: cosa prevede la sanatoria
L’Agenzia delle Entrate ha “tradotto” le norme sulla sanatorie degli errori formali descritte ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio. Nel campo di applicazione della sanatoria in questione, rientrano le violazioni che possono essere oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia e “che non hanno un impatto sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini IVA, IRAP, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive“. Non solo: anche sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi .
Il principio della pace fiscale prevede che il contribuente può chiudere ogni pendenza con il Fisco versando 200 euro. Ma quali sono le violazioni che possono rientrare nella sanatoria?
Quali errori formali rientrano nella sanatoria
Innanzitutto bisogna specificare che, oltre ai casi sopra citati, possono essere oggetto di sanatoria anche gli errori compiuti dagli intermediari durante l’assistenza fiscale (come i commercialisti) o dai sostituti d’imposta. In sostanza sono sanabili quelle violazioni “per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”.
Nella circolare del 30 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha elencato i casi che possono essere oggetto di sanatoria con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le irregolarità.
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, cioè l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, cioè la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non corrispondenti al vero;
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività.
- l’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- la violazione degli obblighi legati alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
- l’erronea compilazione della dichiarazione integrativa che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.
Chi è escluso dalla sanatoria degli errori formali
Sono invece esclusi dalla sanatoria i seguenti errori formali:
- norme tributarie che riguardano ambiti impositivi diversi da quelli appena indicati;
- oggetto di rapporto esaurito, vale a dire con procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023;
- oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma con pronuncia giurisdizionale definitiva oppure con altre forme di definizione agevolata precedenti al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.