Plusvalenze, ecco come vanno tassate. Gli aggiornamenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti su come debbano essere tassate le plusvalenze maturate da alcune società e determinati enti commerciali

Pubblicato: 31 Luglio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Un tema particolarmente delicato, sotto il profilo fiscale, è quello delle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate, che vengono realizzate da società o da enti non residenti in Italia. A fornire una serie di indicazioni precise e dettagliate su come gestire queste plusvalenze ci ha pensato direttamente l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 17 del 29 luglio 2024. Nel documento viene fatta chiarezza sulle regole relative al capital gain, a seguito delle novità che sono state introdotte attraverso la Legge di Bilancio 2024.

Attraverso l’ultima Manovra, infatti, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha voluto rendere uniforme la tassazione relativa alle plusvalenze che vengono realizzate da un soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o che faccia parte dello spazio economico con quelle previste per i soggetti residenti. Le regole relative alle plusvalenze sono state modificate in modo da poter garantire il rispetto degli obblighi che derivano dal diritto comunitario.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono le indicazioni fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni dell’AdE sulle plusvalenze

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 17 del 29 luglio 2024, ha fornito le istruzioni sulla tassazione che deve essere applicata alle plusvalenze realizzate da società o da enti non residenti in Italia. Il documento si va a concentrare sulle novità che sono state previste attraverso la Legge di Bilancio 2024 e si articola nei seguenti punti:

  • nella prima parte si focalizza sui tratti generali della disposizione;
  • successivamente analizza l’ambito soggettivo;
  • si sofferma quindi sull’ambito oggettivo;
  • spiega quali sono le modalità per determinare il capital gain.

Perché sono necessarie le nuove indicazioni dell’Ade

Attraverso il comma 59 dell’articolo 1 dell’ultima Manovra sono state introdotte alcune modifiche al regime fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni, che vengono realizzate dalle società e dagli enti commerciali non residenti.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate si concentra principalmente sulle novità normative. Per quanto riguarda, invece, le regole della disciplina fiscale delle plusvalenze che si vengono a realizzare dalle partecipazioni si rinvia ai chiarimenti che sono contenuti in una serie di documenti rilasciati in precedenza direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Nella circolare 17/2024 l’AdE, invece, specifica quanto segue:

Preme, infine, rilevare che i chiarimenti relativi alla disposizione in commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.

Le nuove norme sulle plusvalenze

Il comma 2 bis della Legge di Bilancio 2024 ha come oggetto le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia. Con la sola esclusione di quelle relative alle società semplici e quelle che hanno le caratteristiche descritte all’interno dell’articolo 69, comma 4, del Tuir.

Entrando un po’ più nel dettaglio, si è voluto prendere in considerazione il cosiddetto capital gain, che viene realizzato dagli enti commerciali e dalle società prive di una stabile organizzazione in Italia. Ma che siano residenti in un qualsiasi Stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. E che siano sottoposte ad un’imposta sul reddito delle società.

Questi particolari soggetti hanno la possibilità di accedere ad un determinato regime fiscale. Per poterlo fare, però, devono essere assoggettati ad un’imposta sul reddito delle società, che sia in qualche modo equiparabile con l’italiana Ires. Non devono imputare, per esempio, il reddito ai propri soci per trasparenza.

I contribuenti, che abbiamo appena elencato, devono possedere una forma giuridica equivalente a quella delle società con una forma commerciale. O agli enti commerciali. Nell’eventuale presenza di una stabile organizzazione all’interno del territorio italiano, a livello strettamente contabile ed amministrativo, la partecipazione non deve essere legata all’organizzazione presente nel nostro paese.

Plusvalenze, le operazioni escluse e quelle che vi rientrano

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 riguardano, nello specifico, le plusvalenze che sono state individuate attraverso il comma 2-bis sono quelle indicate all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Volendo essere più precisi, ci stiamo riferendo alle plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate:

  • che siano state negoziate all’interno dei mercati regolamentati;
  • che siano frutto di operazioni su società non quotate.

Rimangono, ad ogni modo, escluse le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni in società semplici. Queste ultime, infatti, e i relativi enti equiparati, non svolgono delle attività commerciali. Ma soprattutto per quelle che non soddisfano uno dei requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir ai fini del regime pex.

Nelle plusvalenze prese in esame sono inoltre escluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti che sono residenti nei paesi che fanno parte della cosiddetta black list. Rimangono, inoltre, escluse dal regime di applicabilità delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2024 le obbligazioni convertibili. Proprio su quest’ultimo punto l’Agenzia delle Entrate, all’interno della circolare, ha chiaramente indicato che queste obbligazioni:

Non fruiscono dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni.

Risultano essere rilevanti le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Tuir, nel momento in cui dovessero ricorrere alcune condizioni che sono indicate all’interno della circolare. Il trattamento fiscale viene esteso dalla Manovra alle plusvalenze derivanti:

  • da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti;
  • dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e prive di una stabile organizzazione.

In sintesi

La Legge di Bilancio 2024 ha sostanzialmente equiparato la tassazione delle plusvalenze maturate dalle società senza stabile organizzazione in Italia con quelle che invece sono presenti fisicamente nel nostro paese.

L’aggiornamento delle regole sulle plusvalenze si è reso necessario per recepire le regole comunitarie e allineare il nostro paese a quanto sta avvenendo nel resto dell’Europa. Non tutte le plusvalenze, però, vengono allineate: in alcuni casi continua ad essere presente una tassazione diversa.