Vuoi comprare o vendere oro o metalli preziosi? Occhio alle tasse

I contribuenti sono tenuti a pagare le tasse anche sulle plusvalenze generate dalle compravendite di oro e metalli preziosi. Ecco come

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quali sono gli obblighi fiscali che emergono dalla compravendita di oro e metalli preziosi da investimento? Ma soprattutto in quale modo si determina la plusvalenza? È bene ricordare, infatti, che le eventuali plusvalenze generate dalla cessione di oro e metalli preziosi sono tassate attraverso un’imposta sostitutiva del 26%.

Il legislatore ha assoggettato alla tassazione i metalli preziosi quando sono allo stato grezzo – come ad esempio possono essere le polveri ed i lingotti – o di tipo monetale (le classiche monete d’oro). Non viene tassata invece la cessione di oro usato: deve, però, ricondursi all’oreficeria (quindi anelli, bracciali e via discorrendo).

È importante ribadirlo, in modo da chiarire ulteriormente questo punto. Per quanto riguarda le monete d’oro, l’articolo 67, lettera c-ter), comma 1 del DPR n. 917/86 prevede che siano sottoposte a tassazione. Discorso diverso, invece, per i gioielli: in questo caso alcune indicazioni arrivano dalla circolare n. 165/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito che i metalli preziosi lavorati – quali appunto sono i gioielli – risultano essere esclusi qualsiasi tassazione. Vi sono assoggettati, invece, quelli allo stato grezzo come lingotti, pani e verghe. E quelli monetari, come abbiamo visto in precedenza.

Metalli preziosi, cosa sono

Che cosa sono i metalli preziosi? A darne una definizione dettagliata e precisa ci ha pensato l’articolo 1 della Legge n. 7/2000, che prevede che rientrino in questa categoria i seguenti beni:

  • oro da investimento. Con questo termine viene inteso l’oro in forma di lingotto o placchette di peso accettato dal mercato. Il loro peso, comunque vada, deve essere superiore ad 1 grammo e devono avere una purezza pari o superiore a 995 millesimi;
  • monete d’oro. Devono avere una purezza pari o superiore a 900 millesimi e devono essere state coniate dopo il 1800. Devono aver avuto corso legale nel paese d’origine e devono essere vendute ad un prezzo che non deve superare l’80% del valore dell’oro in esse contenute nel mercato libero. Le monete d’oro, inoltre, devono essere contenute nell’elenco che è stato predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta europea;
  • il materiale d’oro, che viene utilizzato dalle industrie, in forma di semilavorato. Deve avere una purezza pari o superiore a 325 millesimi. Stiamo parlando di granuli, polveri e pani di oro.

Rimangono esclusi dalla disciplina dei metalli preziosi l’oro da gioielleria ad uso ornamentale, come sono ad esempio i gioielli ed i monili. Ma anche l’oro per la componentistica elettronica e quello per scopi medici e diagnostici.

Come avviene la tassazione in Italia

Costituisce a tutti gli effetti un’operazione finanziaria una qualsiasi compravendita di metalli preziosi o oro da investimento. Questi tipi di operazione possono generare una plusvalenza o una minusvalenza, le quali, secondo l’amministrazione finanziaria, devono essere sottoposte a tassazione, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef.

Ma come si calcola la plusvalenza tassabile e, di conseguenza, la minusvalenza detraibile? Questo valore viene determinato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione ed il valore di acquisto del metallo prezioso. A quest’ultimo importo devono essere aggiunti gli oneri di produzione, l’eventuale imposta di successione e le spese notarili

I contribuenti devono inserire all’interno del quadro RT – sezione IIPlusvalenze di natura finanziaria” del modello Redditi Persone Fisiche le operazioni di acquisto e di vendita dei metalli preziosi. I contribuenti sono tenuti a compilare questo quadro in modo da assoggettare a tassazione le plusvalenze che hanno realizzato attraverso la cessione dei metalli preziosi.

Plusvalenza: la base imponibile

A determinare la base imponibile della plusvalenza è l’articolo 68, comma 6 del TUIR che prevede che questo valore sia costituito dalla

differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Questo significa, in estrema sintesi, che la base imponibile, che deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RT, è dato dalla differenza di due valori:

  • l’importo pattuito per la cessione dei metalli preziosi;
  • il valore di acquisto degli stessi, aumentati di ogni onere relativo alla produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione.

Per riuscire a determinare questi valori è necessario conservare per tutto il periodo di accertamento fiscale, la documentazione relativa all’acquisto dei metalli preziosi.

Nel caso in cui dovesse mancare la documentazione completa, le eventuali plusvalenze devono essere assoggettate a tassazione in misura fissa, prendendo come base imponibile il 25% del corrispettivo della cessione.

Metalli preziosi, la tassazione delle plusvalenze

Una volta ottenuta la base imponibile questa deve essere assoggettata ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Questa è, in estrema sintesi, la stessa aliquota con la quale vengono tassate le rendite finanziarie. Come abbiamo anticipato in precedenza la tassazione deve essere effettuata nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, all’interno della sezione II, che è stata dedicata appositamente alle plusvalenze di natura finanziaria.

Nello specifico è necessario compilare questa sezione in questo modo:

  • rigo RT21: al suo interno deve essere indicato il totale dei corrispettivi che sono derivati dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi;
  • rigo RT22, colonna 3: in questa sede deve essere riportato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per quanto riguarda i metalli preziosi, nel caso in cui dovesse mancare la documentazione attestante il costo di acquisto, è necessario indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21;
  • rigo RT23, colonna 2: deve essere indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Nel caso in cui il risultato dovesse essere negativo, l’importo deve essere riportato nella colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.

Eventuali minusvalenze possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto anno. Le minusvalenze devono essere riportate nel nel rigo RT93.