Imu 2023, chi paga e chi no: quando e come fare il versamento

Entro il 16 giugno deve essere versata la prima rata dell'Imu. Ecco come effettuare il pagamento senza sbagliare.

Pubblicato: 24 Maggio 2023 07:26

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Si avvicina la prima scadenza Imu del 2023: il 16 giugno. Chi deve effettuare il pagamento entro quella data? Quali sono i soggetti tenuti al versamento di questa imposta?

La prima rata, o acconto, dell’Imposta Municipale Unica – meglio conosciuta come Imu – deve essere pagata entro il 16 giugno, mentre la seconda rata – o saldo – deve essere versata entro e non oltre il 16 dicembre 2023. Ma quali contribuenti sono tenuti a passare alla cassa? Devono provvedere al versamento dell’imposta i contribuenti che siano proprietari di:

  • fabbricati. L’Imu, però, non deve essere versata sull’abitazione principale, sempre che non si tratti di un immobile che faccia parte delle seguenti categorie catastali: A/1, A8 e A/9 (nel caso in cui l’abitazione principale faccia parte di una di queste categorie, è necessario versare l’imposta);
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili.

Devono obbligatoriamente passare alla cassa ed effettuare il pagamento dell’imposta i seguenti soggetti:

  • il proprietario o i proprietari dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o il genitore che risulti essere l’assegnatario della casa familiare, perché è stato stabilito da un provvedimento emesso da un giudice;
  • il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili – anche quando sono da costruire o in corso di costruzione – quando questi risultano essere concessi in locazione finanziaria.

Imu, chi è esonerato dal versamento

Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento dell’Imu. Non devono effettuare il pagamento per i fabbricati che vengono identificati come abitazione principale. Da questa regola generica rimangono esclusi gli immobili che fanno parte di quelle particolari categorie catastali, che li identificano come di lusso. Tra queste rientrano le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È necessario pagare l’Imu anche per gli immobili classificati come seconda casa.

L’Imu, inoltre, non deve essere pagata per questi immobili:

  • gli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
    gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale che appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Vi rientrano anche gli immobili del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del personale impiegato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale che appartiene appartenente alla carriera prefettizia;
  • per una sola unità immobiliare, nel caso in cui il cittadino non risulti essere residente nel territorio italiano. Il contribuente, in questo caso, deve essere iscritto all’Aire, ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Il suddetto contribuente deve essere pensionato nel paese di residenza e l’immobile non deve essere stato dato in locazione o in comodato d’uso.

Immobili occupati abusivamente

Una delle novità più importanti introdotte dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda l’Imu è relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili. Stiamo parlando di quegli immobili per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici ai sensi degli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice Penale. Per poter beneficiare dell’esonero Imu, in questo caso, è necessario aver presentato l’opportuna denuncia all’autorità penale.

Il contribuente, inoltre, deve provvedere a comunicare direttamente al Comune il possesso dei requisiti, che permettono di beneficiare dell’esenzione. Opportuna comunicazione all’amministrazione del Comune deve essere effettuata anche quando il diritto all’esenzione dovesse cessare.

Per sostenere economicamente i Comuni, che permettono di accedere a questa esenzione, il Governo ha stanziato qualcosa come 62 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Le altre esenzioni previste nel 2023

Altra novità prevista sempre per il 2023 in relazione al pagamento dell’Imu è quella prevista per gli immobili che fanno capo all’Accademia Nazionale dei Lincei, che risultano essere esonerati dal pagamento dell’imposta. L’agevolazione vale anche per gli edifici che non sono utilizzati per le finalità strettamente istituzionali.

Il legislatore, inoltre, ha previsto la proroga delle esenzioni che sono state concesse per gli immobili che risultano essere inagibili a seguito di determinati eventi sismici, che hanno colpito nel 2016 il Centro Italia e nel 2012 l’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A prevedere queste proroghe sono stati direttamente i commi 750 e 768 della Legge finanziaria m- 197/20223.

Imu, quando effettuare il pagamento

Per quanto riguarda il pagamento dell’Imu, le date da ricordare nel 2013 sono due:

  • prima rata o acconto: 16 giugno;
  • seconda rata o saldo: 16 dicembre,

Per conoscere il costo preciso dell’Imu da pagare è necessario fare riferimento alle aliquote, che sono state approvate dal Comune nel quale sono ubicati gli immobili. Le aliquote sono state pubblicate direttamente sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2023. Per il saldo, che deve essere pagato prime del 28 ottobre, si deve versare la stessa cifra versata nel 2022. A dicembre con il saldo, evenutalmente, si provvede ad effettuare il conguaglio, se le aliquote sono cambiate.

Il pagamento può essere effettuato in tre modi diversi:

  • bollettino postale compatibile col Modello F24;
  • Modello F24;
  • piattaforma PagoPA.

Oppure, tramite il proprio intermediario abilitato (commercialista o consulente fiscale).

Codici tributo per pagare l’imposta

Per pagare l’Imu il contribuente deve utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
  • 3913 – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
  • 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
  • 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati (seconda casa locata e non, negozi e botteghe e abitazioni rurali non abitazione principale – COMUNE
  • 3923 – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
  • 3924 – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
  • 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati (seconda casa locata e non, negozi e botteghe e abitazioni rurali non abitazione principale – COMUNE