Imprese in crisi, confermato stop al ticket licenziamento per i lavoratori

Attraverso un'apposita circolare l'Inps ha fornito le istruzioni per accedere agli esoneri previsti per le aziende in liquidazione e in amministrazione straordinaria

Pubblicato: 6 Novembre 2023 09:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Prorogate per tutto il 2023 e per il 2024 alcune agevolazioni riservate alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie dei provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS). Queste società hanno la possibilità di continuare ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento.

A prevedere queste possibilità è stata la Legge di Bilancio 2022, che ha esteso fino al 31 dicembre 2024 l’accesso a questa agevolazione. Attraverso il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, l’Inps ha provveduto a fornire le istruzioni necessarie per poter accedere gli sgravi previsti.

Cassa integrazione: come accedere alle agevolazioni

Attraverso il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per poter beneficiare della proroga al 2024 dell’esonero previsto per il pagamento delle quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto e del ticket di licenziamento. Ricordiamo che a prevedere la possibilità di beneficiare di queste agevolazioni per tutto il 2023 e il 204 è stata la Legge di Bilancio 2022.

L’articolo 1, Comma 126 della Manovra 2022 ha provveduto ad estendere le disposizioni che danno la possibilità alle società che risultano essere in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria di essere esonerate dall’effettuare i versamenti al Fondo di tesoreria delle quote TFR che i lavoratori hanno maturato nel corso dei periodi che sono in cassa integrazione. In altre parole sono state prorogate le agevolazioni in vigore nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2022.

Questo significa, in altre parole, che le società che nel 2022 e nel 2023 risultino essere in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria ed abbiano ricevuto dei provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinari, hanno la possibilità di essere esonerate – solo e soltanto per quanto riguarda i lavoratori che sono stati ammessi all’integrazione salariale – dal versamento delle quote di accantonamento del TFR. L’esonero risulta essere relativo alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

Per quanto riguarda il 2023 ed il 2024, l’Inps spiega che gli esoneri riconoscibili sono stati autorizzati per il limite di spesa massimo – cumulativo per tutte e due le misure – di 21 milioni di euro ogni anno. Quindi complessivamente stiamo parlando di una cifra massima pari a 42 milioni di euro.

Le istruzioni fornite dall’Inps

All’interno dell’ultima comunicazione diramata, l’Inps ha richiamato il messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020 e il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022 ed ha provveduto a ricordare che per poter accedere all’esonero è necessario presentare la relativa istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Contestualmente deve anche essere inviata la richiesta di autorizzazione del trattamento di Cigs.

Nel momento in cui le aziende hanno intenzione di richiedere degli sgravi, devono anche fornire una prima stima dei costi. Questa informazione deve essere consegnata in fase di accordo presso il Ministero del Lavoro. Deve essere, inoltre, fornita, la misura complessiva:

  • di tutte le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto. I dati si devono riferire alla retribuzione persa dal lavoratore nell’intero periodo di autorizzazione della cassa integrazione. Le informazioni devono essere distinte in relazione ad ogni anno civile interessato dal trattamento;
  • del ticket di licenziamento. Il suo ammontare deve essere calcolato con riferimento all’anno civile nel quale ricade la data di cessazione della cassa integrazione che è stata regolarmente autorizzata.

Domanda da presentare sul sito dell’Inps

Le aziende per poter beneficiare degli esoneri elencati nei paragrafi precedenti devono presentare una domanda di ammissione.

I commissari straordinari – o eventualmente gli intermediari che sono stati incaricati – dovranno inviare direttamente all’Inps una richiesta, utilizzando il modulo che è stato predisposto dall’istituto e che può essere scaricato nella sezione Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Per presentare l’istanza può essere utilizzato solo e soltanto il modulo predisposto dall’Inps.

Per effettuare la trasmissione delle richieste, l’Inps ha rinviato a due diverse comunicazioni, nei quali sono contenute tutte le informazioni necessarie: il messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020 e il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022.

Nel caso in cui dovessero sussistere i presupposti per un esonero, il sistema provvederà ad assegnare il codice autorizzazione (CA) “0Q” il cui significato è:

Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).

Il codice autorizzazione viene assegnato:

  • a partire dal momento in cui si inizia a fruire dell’esonero e per tutta la sua durata. Si ha diritto a questo, nel caso in cui l’esonero è stato richiesto sia per le quote del trattamento di fine rapporto di competenza del Fondo di Tesoreria che quanto riguarda per il ticket di licenziamento;
  • dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro e fino al mese successivo all’ultima infrazione alla quale si applica l’esonero, se questo si riferisce soltanto al ticket di licenziamento.

Rimanendo sempre fermi ai limiti di importo indicati all’interno del messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020, i due esoneri si riferiscono sempre ai lavoratori che stanno beneficiando del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Per permettere la liquidazione del trattamento di fine rapporto direttamente ai lavoratori o per permettere il trasferimento al fondo pensione scelto dallo stesso, i commissari straordinari, i curatori o, eventualmente gli intermediari che sono stati incaricati, dovranno provvedere a presentare la domanda di liquidazione utilizzando il servizio che risulta essere disponibile sul portale dell’Inps: Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018).

Altri dettagli e indicazioni operative possono essere ricavati direttamente dalla versione integrale dei seguenti documenti:

  • il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023;
  • il messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020;
  • il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022.