Imposta sulle transazioni finanziarie, disponibili i nuovi modelli da usare nel 2024

Grazie ai nuovi modelli resi disponibili dall'Agenzia delle entrate anche l'imposta sulle transazioni finanziarie può essere portata in compensazione in un modello F24

Pubblicato: 27 Aprile 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Con un provvedimento datato 22 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie. Conosciuta anche come financial transaction tax, per gli adempimenti, dallo scorso 25 gennaio 2024, i contribuenti devono utilizzare i nuovi modelli messi a disposizione direttamente dall’AdE.

Tra le novità più importanti che riguardano l’imposta sulle transazioni finanziarie c’è la possibilità di inserire l’ammontare del credito direttamente all’interno della dichiarazione dell’anno precedente. Il contribuente, in questo modo, ha la possibilità di compensare eventuali imposte o contributi utilizzando un Modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha provveduto a fornire le istruzioni e le specifiche tecniche che devono essere seguite per effettuare l’invio telematico della documentazione. Il nuovo software e i nuovi modelli possono essere utilizzati dallo scorso 25 gennaio 2024. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono le novità più importanti.

Imposta sulle transazioni finanziarie: il nuovo modello

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento del 22 gennaio 2024, ha messo a disposizione dei contribuenti il Modello FTT aggiornato, che servirà per assolvere agli adempimenti legati all’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta financial transaction tax.

Il precedente modello era stato approvato tramite una serie di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate datati 27 dicembre 2013, 4 gennaio 2017 e 15 dicembre 2017. Ora come ora si è reso necessario un aggiornamento per accogliere le disposizioni previste dall’articolo 28, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022. Questa disposizione ha provveduto ad assoggettare l’imposta sulle transazioni finanziarie alle regole sul versamento unitario e alla compensazione direttamente all’interno di un Modello F24.

L’aggiornamento si è reso necessario per l’attuazione della norma. E soprattutto perché i diretti interessati potessero indicare all’interno del Modello FTT l’importo del credito che risulta dalla dichiarazione della dichiarazione dell’anno precedente. Nel rigo TT49, infatti, è stato inserito il nuovo campo 1A, nel quale è possibile indicare le somme in questione.

Le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate non ha provveduto ad aggiornare unicamente il modello. Ma sono state fornite anche le nuove istruzioni per provvedere alla compilazione della dichiarazione e le specifiche tecniche che devono essere rispettate per effettuare l’invio telematico. I diretti interessati hanno la possibilità di scaricare i seguenti documenti direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate:

  • nuovo modello FTT
  • modello relativo alla financial transaction tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie, da utilizzare a partire dal 25 gennaio 2024.
  • istruzioni per la compilazione;
  • specifiche tecniche da adottare a partire dal 25 gennaio 2024.

Ricordiamo che il modello aggiornato può essere utilizzato dallo scorso 25 gennaio 2024.

Chi è tenuto ad utilizzare il nuovo modello

Il Modello FTT messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate serve per comunicare al Fisco i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie.

La suddetta imposta deve essere applicata:

  • alle operazioni che hanno come oggetto il trasferimento di proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi, quando sono emessi da delle società residenti in Italia. L’imposta deve essere applicata anche ai titoli rappresentativi di questi strumenti;
  • alle eventuali operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari;
  • alle negoziazioni ad alta frequenza.

Nel caso in cui l’imposta che deve essere liquidata supera i 50 euro deve essere presentata la relativa dichiarazione. Questo adempimento deve essere assolto in modalità telematica ogni anno. La scadenza è fissata al 31 marzo di ogni anno.

La dichiarazione può essere effettuata:

  • direttamente, nel caso in cui i soggetti siano abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
  • attraverso degli intermediari, che possono essere una società del gruppo, se il soggetto tenuto ad effettuare l’operazione appartiene ad un gruppo societario. O attraverso dei soggetti incaricati, come i CAF o i professionisti.

Codice tributo da utilizzare in compensazione

Attraverso la risoluzione n. 56 del 26 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire il codice tributo per utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dall’imposta sulle transazioni finanziarie, come previsto dall’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della Legge n. 228/2012. Il codice che deve essere utilizzato è 4067, la cui denominazione è:

Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012.

L’imposta sulle transazioni finanziarie: cos’è

Ricordiamo che ad introdurre l’imposta sulle transazioni finanziarie è stata la Legge 228/2012 – nota anche come Legge di Stabilità 2013 -, che ha previsto una tassazione sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Sono soggetti a questa imposta, come abbiamo anticipato in precedenza, anche le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari. Sono sottoposte all’imposta anche le operazioni ad alta frequenza.

A quanto ammonta l’imposta

L’imposta sulle transazioni finanziarie ha un’aliquota dello 0,2% per le operazioni che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, che siano emessi da delle società residenti in Italia. L’aliquota è pari alla metà nel caso in cui il trasferimento sia effettuato a seguito di alcune operazioni concluse nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Risultano, invece, essere escluse le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari. E anche le operazioni di conversione delle obbligazioni in azioni di nuova emissione.

Per le operazioni ad alta frequenza, invece, l’aliquota applicata è pari allo 0,02%.

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli per la dichiarazione relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie. Da questo momento i contribuenti hanno la possibilità di portare in compensazione i crediti derivanti da questa tassazione ed utilizzarli, attraverso il Modello F24, per saldare altre tasse.

In precedenza era stato anche approvato il codice tributo da utilizzare nel momento in cui vengono effettuate queste operazioni: 4067.