Imposta di soggiorno sugli affitti brevi, cosa è necessario fare entro la fine di giugno

Entro il 30 giugno è necessario comunicare i dati dell'imposta di soggiorno all'Agenzia delle Entrate. Anche quelli relativi agli affitti brevi

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’imposta di soggiorno è uno degli adempimenti a cui devono pensare i contribuenti che danno in locazione i propri immobili con gli affitti brevi. La relativa dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo rispetto al quale si è venuto a creare il presupposto impositivo.

A regolamentare il versamento dell’imposta di soggiorno è l’articolo 4 del DLGS n. 23 del 14 marzo 2011: la normativa provvede a fornire delle indicazioni ben precise su quali siano i soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Vengono fornite, tra l’altro, le istruzioni necessarie per effettuare il versamento in maniera corretta dell’imposta al Comune presso il quale sono ubicati gli immobili.

I contribuenti devono trasmettere la dichiarazione dell’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno successivo rispetto a quello nel quale sono stati sottoscritti i contratti di locazione. Anche quando si parla di affitti brevi, la normativa prevede l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno. Nulla cambia se gli immobili sono gestiti da dei soggetti diversi dal proprietario ossia:

  • da quanti stiano esercitando l’attività di intermediazioni immobiliare;
  • da chi stia gestendo un portale telematico, attraverso il quale vengono messi in contatto le persone in cerca di un immobile e quelle che ne dispongono di uno.

Anche in questo caso – quando gli affitti brevi vengono gestiti da questi soggetti – è necessario trasmettere la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello nel quale è stato chiuso il contratto.

È bene sottolineare che l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno cade su quanti stanno percependo i canoni di locazione o riscuotono direttamente l’imposta di soggiorno.

Affitti brevi, le delibere comunali

A determinare o meno la necessità di pagare l’imposta di soggiorno per gli affitti brevi con finalità turistica è il regolamento comunale, che potrebbe aver predisposto l’effettivo versamento. Ogni singola amministrazione comunale, quindi, deve deliberare l’importo da versare per ogni singolo pernottamento e quali sono i casi nei quali l’imposta non deve essere applicata.

Ricordiamo che si parla di affitti brevi per finalità turistica quando si fa riferimento ad un contratto di locazione la cui durata risulta essere inferiore a 30 giorni e per il quale non è prevista la registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate.

I contratti di locazione breve vengono sottoscritti da persone fisiche che non esercitano la suddetta attività come impresa. Il proprietario dell’immobile – o il suo gestore – deve trattenere dal canone percepito la somma pari all’imposta di soggiorno, che deve essere versata per ogni singola persona in relazione al numero di pernottamenti che sono stati effettuati.

I soggetti tenuti ad inviare la dichiarazione

L’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2011, ha previsto che l’imposta di soggiorno debba essere pagata da quanti alloggiano nelle strutture ricettive che sono ubicate all’interno dei Comuni dove è necessario versare l’imposta di soggiorno. Risultano esserne responsabili del pagamento di questo obolo i seguenti soggetti:

Questi soggetti sono responsabili del pagamento dell’imposta da parte di chi alloggia temporaneamente nelle loro strutture. Hanno anche la responsabilità di presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

Per quanto riguarda gli affitti brevi, un aspetto risulta essere di particolare importanza. I responsabili delle pratiche relative a questa imposta sono da individuare nei seguenti soggetti:

  • quanti incassano il canone;
  • gli intermediari immobiliari;
  • i portali telematici che incassano o intervengono nel pagamento del canone.

Imposta di soggiorno, i casi di esonero

Un apposito regolamento viene predisposto da ogni singolo Comune: al suo interno si trovano gli articoli che definiscono l’imposta di soggiorno, le modalità di versamento e i soggetti che sono obbligati. Allo stesso modo, ogni singolo Comune ha la possibilità di predisporre l’eventuale esonero totale o parziale del pagamento dell’imposta che può coinvolgere determinate categorie di soggetti, come ad esempio:

  • i minori con età compresa tra 10 e 16 anni. A volte possono essere compresi ragazzi fino a 18 anni;
  • i malati, i disabili e quanti li assistono nel pernottamento;
  • gli accompagnatori turistici e gli autisti;
  • le forze armate;
  • quanti risiedono nel Comune.

Imposta di soggiorno: quanto costa

Alcuni vincoli in merito al prezzo dell’imposta di soggiorno sono stati fissati dal DLGS n. 23 del 14 marzo 2011. Il provvedimento ha imposto che la tassa debba essere applicata rispettando dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo fino ad un prezzo di 5 euro per notte di soggiorno. Questo significa, in altre parole, che l’imposta può avere una fascia di prezzo che oscilla tra 1 e 5 euro, con la sola eccezione del Comune di Roma, dove l’imposta di soggiorno può arrivare a costare fino a 7 euro a notte.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

L’imposta di soggiorno riscossa nel corso del 2023 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2024. La trasmissione dei dati deve essere effettuata utilizzando le modalità telematiche messe a disposizione dall’AdE.

Nella compilazione delle dichiarazione dell’imposta di soggiorno è necessario indicare l’ammontare totale dei versamenti effettuati al Comune. Nel dettaglio, la dichiarazione si suddivide come segue:

  • i dati anagrafici del gestore della struttura;
  • i dati della struttura o immobile dato in locazione;
  • il valore dell’imposta di soggiorno per pernottamento;
  • i numeri dei soggetti che hanno pernottato nella struttura o immobile.

In sintesi

Entro il 30 giugno 2024 i contribuenti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’imposta di soggiorno incassata nel corso del 2023. L’operazione è molto importante perché coinvolge anche gli affitti brevi per uso turistico, che nel corso degli ultimi anni stanno andando molto di moda.

Ricordiamo che l’imposta di soggiorno deve essere incassata direttamente dal proprietario dell’immobile o da chi gestisce la pratica relativa agli affitti brevi.