Fisco, al via la sanatoria 2023: quali debiti si possono estinguere

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le indicazioni su come ottenere la Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

Pubblicato: 24 Gennaio 2023 14:12

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una nuova tregua fiscale in arrivo: la “sanatoria” fortemente voluta dal governo Meloni nella Manovra 2023 è ormai legge. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le indicazioni su come ottenere la Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Vediamo come funziona, per quali debiti si può ottenere e come fare.

Come detto, la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti: si tratta di quelli affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi nella Rottamazione-ter, indipendentemente dal fatto che questo piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Ma vediamo meglio nel dettaglio quali debiti con il Fisco si possono estinguere e quali no.

Quali debiti si possono rottamare

Come detto, la Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. La Rottamazione-quater riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione, e in particolare:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente rottamazione, anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse o enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Rottamazione-quater solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Quali debiti non si possono rottamare

Non rientrano nella Definizione agevolata invece:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
    – somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato
    – crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
    – multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
    – risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento, i cosiddetti GIA
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Cosa si paga e cosa no

Cosa si paga? Chi aderisce alla Definizione agevolata deve versare solo:

  • l’importo dovuto a titolo di capitale
  • l’importo dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere:

  • le somme dovute a titolo di sanzioni
  • interessi iscritti a ruolo
  • interessi di mora
  • aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi, non si devono pagare né gli interessi, comprese le cosiddette maggiorazioni, né l’aggio.

Cosa fare se ho diritto anche allo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro?

Una domanda che spesso fate a noi di QuiFinanza, e a cui ha risposto la stessa Agenzia delle entrate nelle sue Faq, è cosa fare nel caso in cui abbiate cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, il cui annullamento arriverà solo il 31 marzo 2023. Si possono comunque indicare questi carichi nella domanda per la Rottamazione-quater, o invece si rischia di pagare di più?

L’Agenzia spiega che si può presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme aggiuntive rispetto a quelle dovute. Gli importi da saldare a titolo di Rottamazione-quater, riportati nella Comunicazione che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Quanto si paga e quando: occhio alle scadenze

Per saldare i propri debiti col Fisco, è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure
  • in un numero massimo di 18 rate in 5 anni, consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 assieme ai moduli di pagamento.

Potete sempre controllare la vostra situazione debitoria con il Fisco consultando la vostra area riservata sul sito dell’Agenzia, alla voce cartelle/avvisi e accedendo al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. Potete anche richiedere informazioni e la vostra situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.

La domanda deve essere fatta esclusivamente online entro il 30 aprile 2023.