Trattamento di fine mandato (Tfm), cos’è e come viene tassato

Il trattamento di fine mandato viene erogato agli amministratori delle aziende che smettono di lavorare. Può essere tassato in modo diverso

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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Il trattamento fine mandato, abbreviato comunemente in Tfm, è simile al Tfr (trattamento di fine rapporto) ed è riservato agli amministratori delle aziende. È una retribuzione differita che viene corrisposta nel momento in cui il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovesse cessare. Nel caso in cui venga gestito in modo corretto, è un’ottimo strumento finanziario che può creare dei vantaggi fiscali per l’azienda che lo eroga e per l’amministratore che lo incassa:

  • per la prima è un costo deducibile per competenza;
  • per i professionisti è un reddito che da un punto di vista fiscale permette di ottenere un trattamento di vantaggio rispetto alla retribuzione ordinaria.

Prima di proseguire, però, è necessario fare una doverosa premessa: eventuali agevolazioni fiscali sono riconosciute solo e soltanto nel caso in cui siano state previste dallo statuto o dall’assemblea dei soci.

Cos’è il Tfm e a quanto ammonta

Gli amministratori di un’azienda, alla stessa stregua degli altri lavoratori dipendenti, hanno diritto a ricevere un’indennità nel momento in cui il rapporto di lavoro si conclude.

In questo caso si parla di Tfm, ossia del trattamento di fine mandato, un contributo che viene erogato agli amministratori a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Questo ulteriore compenso non viene riconosciuto in modo automatico: deve essere previsto dallo statuto o dall’assemblea dei soci, che lo devono aver deliberato ai sensi dell’articolo 2389 del Codice Civile. Nel caso in cui questa indennità non sia stata prevista, il Tfm non può essere erogato ed è necessaria una delibera ufficiale.

Per quanto riguarda l’ammontare del trattamento di fine mandato non esistono delle limitazioni ufficiali. La normativa attualmente in vigore non ha previsto dei parametri per determinare quanto debba essere accantonato per coprire questa voce.

Questa caratteristica lo differenzia dal Tfr, per il quale l’articolo 2120 del Codice Civile ha stabilito delle regole ben precise nel momento in cui il rapporto di lavoro dipendente dovesse cessare.

Il trattamento di fine mandato è generalmente fissato sulla base dei seguenti parametri:

  • la realtà economica dell’azienda;
  • il volume d’affari maturato nel corso dell’anno;
  • la capacità reddituale;
  • l’attività che è stata prestata dall’amministratore.

A erogare il Tfm può essere direttamente la società, ma è possibile ricorrere a una polizza assicurativa per coprire il trattamento.

Come viene corrisposto il trattamento di fine mandato

Da quello che abbiamo visto fino a questo punto, l’azienda ha due strade per erogare il trattamento di fine mandato:

  • accantonare le quote di indennità che servono per erogarlo;
  • coprirlo attraverso la stipula di una polizza assicurativa.

Da un punto di vista strettamente fiscale, deve essere contabilizzato dall’azienda in modo diverso.

Accantonamento del Tfm

Nel caso in cui l’azienda dovesse decidere di accantonare il trattamento di fine mandato, l’importo è destinato a diventare, a tutti gli effetti, un debito di natura determinata, la cui esistenza è certa o probabile, ma il cui ammontare complessivo non è ancora stato definito, almeno da un punto di vista ufficiale.

Alla cessazione del mandato dell’amministratore, la società provvederà a pagare l’importo che è stato accantonato fino a quel momento. A queste somme deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

Polizza assicurativa

In alternativa l’azienda ha la possibilità di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del Tfm da liquidare in un secondo momento. È necessario, in questo caso, versare un premio periodico, che permetterà la copertura finanziaria del fondo per il trattamento.

Nel caso in cui dovesse essere effettuata questa scelta, ci si può trovare di fronte a due diversi scenari, per i quali il beneficiario della polizza assicurativa potrebbe essere:

  • la stessa società;
  • l’amministratore.

Se il beneficiario della polizza è la stessa società, sarà necessario muoversi come segue:

  • rilevare il credito maturato nei confronti della compagnia di assicurazioni;
  • imputare la quota di accantonamento per il Tfm al fondo accantonamento indennità di fine mandato amministratore.

Nel caso si opti per il secondo caso dovrà essere semplicemente messo in evidenza il costo maturato per versare i vari premi.

Come deve essere trattato fiscalmente il Tfm

Quando si deve gestire il trattamento di fine mandato è necessario fare una distinzione tra il trattamento fiscale in capo all’azienda e all’amministratore.

Le regole fiscali per l’azienda

Per la prima, le somme che vengono accantonate ogni anno per il fondo Tfm sono deducibili dal reddito d’impresa, anche quando si dovesse ricorrere a una polizza assicurativa il cui beneficiario sia l’amministratore.

Deve essere adottato il regime di deducibilità di competenza: nel corso di ogni esercizio si possono dedurre le quote accantonate per i singoli amministratori, indipendentemente dal fatto che gli effetti si vedranno solo in un secondo momento.

A fornire alcune indicazioni su questo argomento ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 124/2017: gli importi accantonati per il Tfm sono deducibili solo e soltanto nel caso in cui il diritto a riceverlo risulti da un atto deliberato in un data anteriore all’inizio del rapporto.

Nel caso in cui questa condizione non sia soddisfatta, la società potrà dedurre gli importi accantonati dal momento in cui ha previsto ufficialmente l’attribuzione dello stesso.

La gestione dal punto di vista dell’amministratore

Analizzando la situazione da un punto di vista dell’amministratore, il trattamento fiscale del Tfm deve essere differente se le somme ricevute:

  • risultano da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione;
  • scaturiscono dal delle controversie o da delle transazioni derivate dalla cessazione del rapporto di collaborazione;
  • non risultano da un atto scritto che ha data antecedente all’inizio del rapporto di lavoro;
  • per erogarlo, l’azienda ha sottoscritto una polizza assicurativa.

Nei primi due casi, l’indennità non deve essere tassata dal contribuente, purché l’azienda, nell’atto di erogarlo, abbia provveduto a effettuare le ritenute del caso. L’importo è assoggettato a tassazione separata.

Chi si ritrova nel terzo caso deve assoggettare l’importo ricevuto alla tassazione ordinaria, andando a indicare quanto ricevuto nel quadro Rc del Modello Redditi Pf o nel quadro C del Modello 730.

Se, invece, si rientra nel quarto caso, l’importo viene assoggettato a una ritenuta d’acconto a titolo d’imposta sui proventi finanziari. L’aliquota della ritenuta varia a seconda del periodo nel quale i proventi sono maturati ed è pari:

  • al 12,5% per i compensi maturati fino al 31 dicembre 2011, anche se sono stati versati successivamente;
  • al 20% per quelli che sono stati maturati tra il 1° gennaio 2012 ed l 3o giugno 2014;
  • al 26% per quelli maturati dopo il 1° luglio 2014.

Se il Tfm supera il milione di euro non si deve applicare il regime di tassazione separata previsto dall’articolo 19 del Tuir.