Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano la PA, la giustizia, la semplificazione e la competitività, in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation EU riguardo alle quote d’investimento previste per i progetti green (37%) e digitali (20%).
Digitalizzazione, innovazione, competitività del sistema produttivo
I progetti nella missione “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” hanno l’obiettivo di favorire l’innovazione in chiave digitale, sostenendo l’infrastrutturazione del Paese e la trasformazione dei processi produttivi delle imprese.
Il MISE punta, inoltre, a sostenere gli investimenti strategici nell’ambito della Transizione 4.0 e favorire i progetti innovativi per le filiere del Made in Italy.
Per le linee di intervento promosse dal Mise sono stanziati complessivamente 14,16 miliardi di risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, così ripartite:
- Transizione 4.0: sono stati stanziati 13,38 miliardi
- Competitività e resilienza delle filiere produttive: sono stati stanziati 750 milioni
I progetti di investimento sono, inoltre, accompagnati dalla riforma sulla proprietà industriale che mira a definire una strategia pluriennale per promuovere la cultura dell’innovazione e gli strumenti di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.
Nell’ambito della Missione 1 – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, l’Investimento 1 “Transizione 4.0” ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti privati in beni e attività, a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta.
L’Investimento 1 “Transizione 4.0” ha una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro, a cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare.
L’intervento è articolato in 5 sub-investimenti:
- Credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016;
- Credito d’imposta per beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla L. 232/2016;
- Credito d’imposta per beni immateriali non inclusi nell’allegato B alla L. 232/2016;
- Credito d’imposta per R&D&I;
- Credito d’imposta per attività di formazione.
Mentre sono previsti una milestone e due target:
- M1C2-1: Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d’imposta a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico al T4 2021;
- M1C2-2: 69.900 crediti d’imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 al T2 2024;
- M1C2-3: 111.700 crediti d’imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 al T2 2025.
Le novità
La Legge di Bilancio n. 234 del 2021 come integrata dal Decreto Aiuti, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha potenziato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Questa misura serve per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Vediamo nel dettaglio le condizioni:
- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)
2022. Nessuna modifica è prevista in riferimento al periodo d’imposta 2022, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025. La proroga prevede una rimodulazione del credito d’imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2026
- Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Prolungamento di tre anni con progressiva riduzione del bonus.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
- 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2026: il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Non sono stati prorogati il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali, come mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. In particolare:
Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
- 2023: il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2023: il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Così come non è stato prorogato il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze per la trasformazione tecnologica e digitale 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019), che di conseguenza resta applicabile fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Soggetti beneficiari e modalità di accesso per i crediti di imposta prorogati
I soggetti beneficiari di questi crediti di imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche riconducibili a quanto indicato negli allegati A e B ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE, detta i criteri per la corretta applicazione del credito d’imposta per R&D&I.
Questa misura si pone come obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica, rivolgendosi a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse da questo beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Vediamo nel dettaglio le attività ammissibili.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è così riconosciuto:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Le spese ammissibili, ai sensi del comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, sono:
- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
- quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Attività di innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti modalità:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Le spese ammissibili, ai sensi del comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, sono:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Le spese ammissibili sono le stesse di quelle indicate per le attività di innovazione tecnologica.
Attività di design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, il credito d’imposta è riconosciuto:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Le spese ammissibili, ai sensi del comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, sono:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
Modalità di accesso ai crediti di imposta
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
È possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso.