Devi ristrutturare casa? In questi casi ti spetta l’Iva al 10%

Quando si effettuano delle ristrutturazioni edilizie si ha la possibilità di vedersi applicata l'Iva al 10%. Ecco come funziona l'agevolazione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 16 Agosto 2023 10:00

Sicuramente uno degli argomenti più importanti e, allo stesso tempo, delicati, dei lavori di ristrutturazione edilizia è l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%. La possibilità di applicare questa misura risulta essere una vera e propria agevolazione, il cui fine ultimo è quello di andare a sostenere l’intero settore dell’edilizia.

Il legislatore, con questa agevolazione, ha voluto sostenere gli interventi di manutenzione o ristrutturazione degli immobili a destinazione abitativa. Sicuramente quello che risulta importante comprendere è quali sono le tipologie di lavori per i quali è possibile applicare l’Iva agevolata al 10%. E soprattutto quali debbano essere gli adempimenti fiscali e burocratici per poterla applicare.

Ristrutturazione edilizia: Iva agevolata al 10%

A prevedere l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% – invece di quella ordinaria al 22% – è l’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 488/99. L’agevolazione può essere applicata unicamente alle prestazioni che abbiano come oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che i contribuenti realizzano sui fabbricati a destinazione abitativa privata.

In altre parole, questo significa che per gli interventi di manutenzione – sia quelli ordinari che quelli straordinari – che vengono realizzati su degli immobili residenziali, è possibile applicare il regime agevolato dell’Iva. Da questa particolare misura rimangono esclusi i lavori che vengono effettuati sugli immobili la cui destinazione non risulti essere abitativa: stiamo parlando degli immobili la cui destinazione sia diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11.

Perché possa trovare applicazione l’Iva agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie è necessaria l’esistenza di un contratto di appalto.

Il contratto d’appalto

È importante ricordare che l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% coinvolge principalmente le prestazioni di servizi. Ma non la cessione di beni, tra i quali c’è, ad esempio, la vendita di finestre. È anche vero, però, che il contratto d’appalto al suo interno contenga punti che riguardano:

  • la prestazione dei servizi;
  • l’acquisto dei materiali.

Nel caso in cui l’appaltatore provveda a fornire una serie di beni di valore significativo, la riduzione dell’aliquota Iva si può applicare anche ai beni fino alla concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore degli stessi beni. Questo limite dovrà essere individuato andando a sottrarre l’importo complessivo della prestazione al valore dei beni più significativi sotto il profilo economico.

Come individuare i beni significativi

Ad individuare in maniera chiara ed inequivocabile i beni significativi è stato un Decreto datato 29 dicembre 1999. Tra questi rientrano, in estrema sintesi, i seguenti beni:

  • ascensori e montacarichi;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • infissi esterni ed interni;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • caldaie;
  • impianti di sicurezza;
  • videocitofoni.

Tra i beni finiti, per i quali è possibile applicare l’Iva ridotta al 10%, ci sono:

  • apparecchi idrosanitari;
  • condizionamento;
  • depuratori;
  • bruciatori per caldaie;
  • cabine doccia;
  • caldaie;
  • caminetti;
  • dolcificatori di acqua;
  • cassette di scarico;
  • filtri;
  • centraline elettroniche;
  • infissi;
  • pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;
  • rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
  • scale a chiocciola;
  • impianti solari termici;
  • impianti fotovoltaici;
  • scaldabagni solari;
  • lavabi e lavelli in acciaio inox;
  • radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
  • saracinesche e valvole in ghisa;
  • scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
  • stufe;
  • vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

Quando non è possibile applicare l’Iva agevolata

Tra i prodotti che non hanno le caratteristiche di bene finito, ci sono quelli riconducibili alle categorie dell’arredobagno e gli accessori in genere. E i semplici elettrodomestici. In questo caso i beni devono essere ceduti provvedendo ad applicare l’aliquota Iva ordinaria.

Anche quando vengono cedute le materie prime – come ad esempio il cemento o i semilavorati come le piastrelle – deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria. Questo deve avvenire anche quando i suddetti prodotti sono ceduti per le abitazioni non di lusso o per eventuali interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati usufruendo di particolari agevolazioni.

Iva agevolata al 10% sui beni significativi

In quale modo deve essere applicata l’Iva agevolata al 10% sui beni significativi che abbiamo appena visto? L’agevolazione deve essere applicata unicamente sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione ed il valore complessivo degli stessi beni.

È necessario, quindi, andare a scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte dovrà essere assoggettata all’Iva agevolata al 10%;
  • per quello che rimane sarà necessario applicare l’Iva ordinaria al 22%.

Attraverso la risoluzione n. 25/E/2015, L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il valore delle materie prime e semilavorate non dovrà essere individuato autonomamente, ma andrà a confluire all’interno di quello della manodopera. Cosa significa tutto questo? In altre parole, mentre si stanno svolgendo dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, sarà possibile applicare l’Iva agevolata nel caso in cui i beni vengano forniti direttamente dall’installatore.

Facciamo un esempio molto pratico. Nel momento in cui si effettuano dei lavori per un impianto di riscaldamento, per la caldaia sarà possibile usufruire dell’Iva al 10% nel caso in cui la stessa sia fornita dall’installatore e rientri nei limiti dei beni significativi. Se il cliente provvede ad acquistare direttamente la caldaia, l’Iva da corrispondere è pari al 22%.

Questo significa, in estrema sintesi, che le materie prime, i semilavorati e la manodopera godono sempre dell’Iva agevolata al 10%. Non è possibile accedere alle agevolazioni nel caso in cui:

  • ci sia una semplice fornitura di beni per realizzare i vari interventi di manutenzione da parte di soggetti terzi rispetto a quelli che li realizzano;
  • le prestazioni siano rese all’interno dell’esecuzione di un subappalto;
  • la prestazione sia stata eseguita da un professionista.

I beni finiti

L’agevolazione Iva viene applicata anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti. Stiamo parlando, in altre parole, dei beni che, anche quando sono incorporati direttamente all’interno dell’immobile, hanno una propria individualità. Tra questi ci sono le porte, gli infissi esterni e i sanitari, solo per portare alcuni esempi.

In questo caso l’agevolazione spetta anche quando l’acquisto è effettuato direttamente dal committente. Stesso discorso vale quando ad acquistare questi particolari beni è direttamente la ditta che sta eseguendo i vari lavori.

Il valore del bene acquistato, non deve eccedere la metà di quello della prestazione complessivamente applicata per poter accedere all’agevolazione Iva.