Rientro in Italia, da quando scatta davvero la residenza fiscale: cosa conta più dell’anagrafe

Con le regole in vigore dal 2024 l'iscrizione all'anagrafe non è decisiva: contano dimora abituale, relazioni personali e giorni di presenza

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Pianificare il rientro in Italia dopo aver vissuto, lavorato o studiato all’estero è un passaggio entusiasmante, ma al contempo costellato di adempimenti complessi. Nel momento in cui un contribuente decide di fare ritorno nel territorio dello Stato, una delle incognite più insidiose riguarda l’individuazione del momento esatto in cui comincia a produrre effetti la nuova residenza fiscale.

Spesso si tende a credere, errando, che la sovranità fiscale di un Paese si attivi o si disattivi in virtù di un semplice timbro, di una data di cancellazione dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o del protocollo emesso dagli uffici comunali al momento della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica. La realtà tributaria è ben diversa: il legislatore e la prassi dell’amministrazione finanziaria attribuiscono priorità alla sostanza dei fatti rispetto alla forma amministrativa.

Residenza fiscale: le novità del D.Lgs. n. 209/2023

La disciplina della soggettività passiva per le persone fisiche ha subito una revisione profonda a opera della riforma della fiscalità internazionale, attuata tramite il D.Lgs. n. 209/2023 (entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024). Tale provvedimento ha modificato in modo sostanziale l’art. 2, comma 2 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986), aggiornando e rimodulando i criteri in base ai quali un individuo viene considerato fiscalmente vincolato all’Italia.

In base alla riformulata formulazione dell’art. 2, comma 2 del Tuir, un soggetto si considera residente ai fini delle imposte sui redditi se, per la maggior parte del periodo d’imposta (vale a dire per almeno 183 giorni all’anno, ovvero 184 negli anni bisestili), si verifica anche una sola delle seguenti condizioni alternative:

  • residenza civilistica, definita ex art. 43 c.c. (secondo comma) come il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale;
  • domicilio fiscale, ridefinito espressamente dall’art. 2, comma 2 del Tuir come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente (abbandonando il vecchio e ambiguo vincolo incentrato prevalentemente sulla sede principale degli affari ed interessi economici);
  • presenza fisica effettiva nel territorio dello Stato, computando a tal fine anche le frazioni di giorno e a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato il soggiorno;
  • iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, che costituisce un presupposto formale legato alla burocrazia comunale.

La novità

La novità cardine introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 risiede proprio nella natura giurisprudenziale e normativa attribuita alla variabile anagrafica. Se in passato l’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) rappresentava un criterio formale assoluto e inconfutabile, con il nuovo art. 2, comma 2 del Tuir essa assume il valore di una presunzione relativa. Ciò significa che la registrazione anagrafica fa presumere la residenza fiscale, ma ammette ufficialmente la prova contraria mediante la dimostrazione fattuale dell’assenza dei requisiti sostanziali nell’anno di riferimento.

La non coincidenza tra data anagrafica e decorrenza della residenza fiscale

Uno degli errori più comuni commessi da chi organizza il rientro in Italia consiste nel sovrapporre il momento del protocollo anagrafico con l’inizio della nuova residenza fiscale. Poiché i criteri individuati dall’art. 2, comma 2 del Tuir operano in modalità del tutto alternativa, per stabilire il momento d’inizio del radicamento tributario occorre ricostruire l’intera sequenza temporale degli avvenimenti.

Possiamo distinguere due fattispecie classiche nelle quali la data formale si disallinea nettamente da quella sostanziale.

Rientro effettivo anticipato rispetto all’iscrizione all’anagrafe

Si ipotizzi il caso di un lavoratore che fa ritorno fisico in patria nei primi mesi dell’anno, stabilendosi in un’abitazione in locazione, trasferendo il coniuge e i figli e lavorando in modalità remota per conto proprio o di terzi, pur formalizzando la domanda di iscrizione in anagrafe solo in autunno. In questa circostanza, posticipare l’insorgenza della residenza fiscale al momento dell’adempimento burocratico sarebbe un errore gravissimo.

L’accertamento del centro degli affetti personali e familiari (domicilio ex art. 2, comma 2 del Tuir) e la sussistenza della dimora abituale (residenza civilistica ex art. 43 c.c.) dimostrano che il radicamento sostanziale si è compiuto con largo anticipo. Se la somma di questi elementi reali o la presenza fisica eccedono i 183 giorni nell’anno solare, il contribuente sarà considerato soggetto alla tassazione italiana per l’intero periodo d’imposta.

Iscrizione anagrafica anticipata rispetto al trasferimento reale

Può accadere la situazione opposta: per ragioni organizzative, logistiche o burocratiche, un cittadino provvede a iscriversi all’anagrafe italiana in estate, continuando però a risiedere, lavorare e mantenere il proprio nucleo familiare all’estero fino ai mesi invernali.

Grazie alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023, la presunzione di residenza fiscale derivante dalla mera iscrizione alle liste della popolazione residente non è più immodificabile. Fornendo la prova contraria – ovvero dimostrando con documenti oggettivi di non aver avuto in Italia né la dimora abituale di cui all’art. 43 del Codice Civile, né il domicilio inteso come centro delle relazioni personali ex art. 2, comma 2 del Tuir, né la presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta – il contribuente potrà superare il dato formale anagrafico e dimostrare la propria estraneità al Fisco italiano per quell’anno solare.

Il conteggio della presenza fisica e il peso della prassi amministrativa

Nel contesto delle verifiche volte a individuare quando scatti la residenza fiscale, il parametro della presenza fisica si attesta come il più oggettivo ma anche il più rigido. In merito all’applicazione pratica dell’art. 2, comma 2 del Tuir, è fondamentale richiamare le precisazioni fornite dalla prassi ufficiale con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conteggio dei giorni trascorsi in Italia ai fini della verifica della soglia dei 183 giorni ha natura strettamente aritmetica e quantitativa. Nel computo complessivo dell’anno solare devono essere sommate tutte le giornate e le frazioni di giorno in cui la persona si è trovata nel territorio dello Stato, a prescindere dal motivo della permanenza.

Ciò comporta una conseguenza spesso sottovalutata da chi pianifica il rientro in Italia: le presenze maturate prima della data individuata come trasferimento definitivo non vengono azzerate. Se un contribuente decide di rimpatriare in modo permanente nel mese di settembre, ma nei primi otto mesi dell’anno ha effettuato frequenti viaggi in Italia per motivi di lavoro, soggiorni estivi o visite ai parenti, ciascuna di quelle giornate deve essere sommata ai giorni successivi al rientro.

Qualora la somma tra i periodi di presenza pre-rientro e quelli post-rientro superi i 183 giorni totali nell’anno solare, il criterio oggettivo previsto dall’art. 2, comma 2 del Tuir risulterà pienamente integrato, attraendo l’intero reddito globale nell’orbita del Fisco italiano fin dal 1° gennaio di quell’anno. L’unica deroga residuale concessa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024 riguarda i transiti puramente occasionali e privi di rilevanza materiale, quali i brevi scali aeroportuali.

Considerazioni operative e la timeline dei fatti

Dall’analisi coordinata del D.Lgs. n. 209/2023, dell’art. 2, comma 2 del Tuir, dell’articolo 43 del Codice Civile e delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024, emerge con evidenza che la determinazione della residenza fiscale non può mai basarsi su una valutazione superficiale o circoscritta a un singolo evento formale.

Chi intende organizzare il proprio rientro in Italia senza incorrere in rettifiche o doppie imposizioni deve preventivamente ricostruire la propria timeline dei fatti relativi all’intero anno solare. È essenziale mappare:

  • il totale dei giorni e delle frazioni di giorno trascorse sul territorio italiano da gennaio a dicembre;
  • la data in cui sono state trasferite in Italia le relazioni affettive, personali e familiari che identificano il domicilio ex art. 2, comma 2 del Tuir;
  • il momento da cui è iniziata la dimora abituale stabile ex art. 43 del Codice Civile;
  • le tempistiche formali di cancellazione dall’Aire e contestuale iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Soltanto ponendo al centro dell’analisi la sostanza dei fatti e confrontando ogni elemento con le regole vigenti sarà possibile determinare con certezza da quale periodo d’imposta decorra la piena residenza fiscale italiana e gestire in tutta sicurezza la propria posizione con il Fisco.