Donare la nuda proprietà per tutelare il passaggio generazionale dell’azienda

Il passaggio generazionale dell'azienda è un momento delicato, che può essere gestito efficacemente attraverso la donazione della nuda proprietà

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 27 Marzo 2025 08:14

La maggior parte delle piccole e medie imprese italiane ha una struttura di tipo familiare. Il tessuto economico sul quale si è sviluppato il nostro Paese, nel corso degli anni, ha visto come principale motore le aziende di famiglia. Partendo da questo presupposto, nel corso del tempo è emerso il problema del passaggio generazionale: quali sono gli strumenti attraverso i quali è possibile passare le redini agli eredi?

Nodo cruciale di questo passaggio è quello di riuscire ad individuare i soggetti giusti, che grazie alle proprie capacità individuali siano in grado di portare avanti l’attività e generare ricchezza.

Passaggio generazionale, la donazione della nuda proprietà

Quali soluzioni ha un imprenditore per agevolare il passaggio generazionale dell’azienda. Mettiamo il caso che stia gestendo una s.r.l., una società a responsabilità limitata. Una delle soluzioni che può adottare, in questo caso, è la cessione della nuda proprietà delle quote ai figli.

L’operazione genera dei redditi che devono essere gestiti fiscalmente in modo corretto. Prima di tutto è necessario mettere in conto l’imposta sulle donazioni, prevista dall’articolo 16, comma 1 lett b) del Dlgs n. 346/90. Per le azioni delle società non quotate in Borsa e per le quote delle società non azionarie il valore è determinato, in via proporzionale, dal patrimonio netto della società che risulta dall’ultimo bilancio. Come data è necessario fare riferimento a quello di apertura della successione o della donazione.

Per quanto riguarda il valore della nuda proprietà delle quote sociali, per determinare l’imposta di donazione è necessario fare riferimento a quanto disposto dagli articoli 14, 16 e 17 del Dlgs n. 346/90, i quali prevedono che sia definito sulla differenza con quello di usufrutto: per farlo è necessario prendere come riferimento i coefficienti contenuti negli allegati al Dpr n. 131/86.

La franchigia verso i figli

Cruciale per il passaggio generazionale è l’articolo 2 del Decreto Legge n. 262/06, attraverso il quale è stato previsto che, nel caso in cui ci dovesse essere una donazione di beni nei confronti di figli e del coniuge, le operazioni siano esenti dall’imposta di donazione per un valore che non eccede 1.000.000 di euro per ogni beneficiario. Nel caso in cui la somma superi questa soglia deve essere applicata l’aliquota al 4%.

Per il raggiungimento della soglia è necessario tenere conto di tutte le donazioni che sono state disposte dal donante, anche se sono completamente esenti dall’imposta sulle donazioni e successioni i trasferimenti di quote sociali, attraverso le quali viene acquisito o integrato il controllo della società.

Siamo davanti, sostanzialmente, ad una disposizione che ha proprio l’intento di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa, purché il requisito di controllo venga mantenuto per un periodo pari ad almeno cinque anni.

Passaggio generazionale, quando la donazione ha più beneficiari

Quando il trasferimento viene effettuato verso più beneficiari, ha la possibilità di beneficiare dell’esenzione solo il soggetto in capo al quale si viene a concretizzare effettivamente il controllo della società.

Se, invece, la quota di controllo viene frammentata tra più eredi, nessuno di questi potrà beneficiare dell’esenzione dell’imposta. Ad ogni modo l’agevolazione può applicarsi nel caso in cui il trasferimento tra il genitore donante ed i figli sia in comproprietà tra loro. Qualora si verificasse questa situazione, l’articolo 2347 del Codice civile, prevede che i diritti dei comproprietari venga esercitato da un rappresentante comune, il quale, all’interno dell’assemblea ordinaria, sarà il titolare della maggioranza dei voti esercitabili.

Cedere l’usufrutto delle quote ai figli

L’imprenditore che abbia ceduto la nuda proprietà delle quote ai figli, ad un certo punto, può decidere di donare anche l’usufrutto. In un certo senso è come se il passaggio generazionale avvenisse gradualmente.

Ai fini delle imposte, il valore dell’usufrutto è determinato dai coefficienti che sono contenuti nei prospetti allegati al Dpr n. 131/86, che devono tenere conto, inoltre, del tasso di interesse legale che risulta essere in vigore nel momento in cui è effettuata l’operazione e dell’età del soggetto che effettua la donazione.

La plusvalenza che si viene a generare con la cessione dell’usufrutto

Volendo analizzare il passaggio generazionale sotto il profilo delle imposte, è necessario tenere a mente che, ai fini dell’Irpef, la plusvalenza che deriva dalla cessione delle quote sociali è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto, che deve essere aumentato di ogni onere connesso alla loro produzione.

Partendo da queste premesse si intuisce che, in caso di donazione, non hanno alcun rilievo le problematiche relative alla tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione, essendo una donazione.

Le imposte indirette sul passaggio generazionale

Ultimo punto da chiarire è l’imposizione indiretta che si viene a configurare nel caso in cui si cede l’usufrutto delle quote. In questo caso l’operazione risulta essere disciplinata dall’articolo 11, della tariffa parte IV allegata al Dpr n. 131/86, il quale prevede che per le cessioni delle quote di partecipazione nelle società debba essere versata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. L’articolo 26 del Dpr n. 131/86 prevede espressamente che:

I trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta […] si presumono donazioni se l’ ammontare complessivo dell’ imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, […] risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta […]. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l’inesistenza del rapporto; tuttavia l’ inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell’ atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.

Sarà, quindi, necessario considerare anche quest’ultima disposizione, che deve essere associata a quanto abbiamo visto in precedenza.