La badante può restare in casa dopo la morte dell’assistito?

La badante non ha un diritto automatico a restare nella casa del defunto: convivenza e residenza non bastano, conta il titolo giuridico e il tempo tecnico di uscita.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Muore la persona assistita e la badante, che viveva stabilmente in casa, è ancora lì.
È una situazione frequente e delicata: la badante può restare in casa dopo la morte dell’assistito oppure deve lasciare l’abitazione?
Non c’è un diritto a rimanere nella casa. Con il decesso dell’assistito viene meno il presupposto che giustificava la convivenza e l’uso dell’immobile.
Ma fermarsi a questa affermazione sarebbe riduttivo. Convivenza, residenza anagrafica e modalità di cessazione del rapporto di lavoro incidono su come e in quali tempi la badante deve lasciare l’abitazione e su quali strumenti spettano agli eredi.

La badante ha un diritto a restare nella casa dopo la morte dell’assistito?

La badante non ha un diritto di abitazione né un diritto di permanenza nella casa del defunto dopo la morte dell’assistito. Non esiste una norma che le consenta di occupare l’immobile per il solo fatto di aver prestato assistenza o di avervi convissuto.
La presenza della badante nella casa del defunto prima del decesso non integra un diritto reale, non determina alcuna successione nel godimento dell’immobile e non produce effetti automatici sul piano patrimoniale. Si tratta di una situazione di fatto funzionale al rapporto di assistenza, la convivenza è consentita perché necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa, non perché attribuisca un titolo autonomo sull’abitazione.

“Con la morte dell’assistito, e con la cessazione del rapporto lavorativo viene meno il presupposto giuridico che giustificava l’uso dell’immobile”.

L’apertura della successione (art. 456 c.c.) non comporta alcun subentro della badante nel possesso o nel godimento del bene; l’immobile entra nella disponibilità degli eredi, che ne diventano titolari secondo le regole ordinarie. Né la convivenza, né l’eventuale registrazione anagrafica possono trasformare una detenzione di fatto in un diritto opponibile.
Solo un titolo giuridico autonomo, ad esempio un contratto di locazione, un comodato scritto o un diritto reale espressamente costituito ai sensi dell’art. 1022 c.c., potrebbe legittimare la permanenza nell’abitazione.

Badante convivente e badante non convivente: cosa cambia dopo il decesso

La badante era convivente, se l’assistenza era organizzata in forma continuativa. Tuttavia, la convivenza pur spiegando perché la badante si trovasse nella casa del defunto, ma non le attribuisce un titolo per continuare a occuparla. Incide, semmai, sulla gestione concreta della fase di uscita.
Diverso è il caso della badante non convivente, o della badante “a ore”. Qui la questione non si pone nemmeno. Non vivendo nell’immobile, non esiste alcun problema di rilascio della casa dopo il decesso dell’assistito, né alcun equivoco sulla possibilità di restare. Il rapporto si chiude e l’abitazione resta nella piena disponibilità degli eredi o del proprietario, senza fasi transitorie legate all’alloggio.

Quanto tempo può restare la badante in casa dopo la morte dell’assistito?

“La badante può restare nell’abitazione solo per il tempo tecnico legato alla cessazione del rapporto di lavoro, non oltre”.

Non esiste un periodo “automatico” di permanenza dopo il decesso dell’assistito.
Il tempo di permanenza dipende dal lavoro. Può essere giustificato solo da due fattori, entrambi previsti dalla disciplina del lavoro domestico:

  • il periodo di preavviso stabilito dal CCNL del lavoro domestico, che continua a rilevare anche quando il rapporto si interrompe per la morte del datore di lavoro;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso, quando il rapporto cessa immediatamente senza che il preavviso venga lavorato.

Il preavviso non consente alla badante di “restare finché dura”. Serve solo a regolare le conseguenze economiche e organizzative della cessazione del rapporto. Se il preavviso viene indennizzato, la permanenza nell’abitazione non è più giustificata; se, invece, deve essere gestita una fase di uscita concordata, questa deve essere limitata al tempo strettamente necessario.
Nel CCNL del lavoro domestico varia in base all’anzianità di servizio e all’inquadramento (ad esempio lavoro convivente o a ore, livello di inquadramento). Per questo conta il contratto applicato e la forma con cui la cessazione viene gestita.
La morte dell’assistito non cancella ciò che è maturato, retribuzioni dovute, ferie e permessi non goduti, eventuale indennità sostitutiva del preavviso e TFR (art. 2120 c.c.). Peraltro, chi paga la badante del defunto sono gli eredi tramite il patrimonio ereditario. Infatti, i crediti di lavoro rientrano tra i debiti della successione e, verso i terzi, i coeredi rispondono secondo le regole sui debiti ereditari (art. 754 c.c.), salvo il beneficio d’inventario (art. 490 c.c.).

La residenza della badante le consente di restare nell’abitazione?

No. La residenza anagrafica non attribuisce alcun diritto a occupare l’immobile, nemmeno dopo la morte dell’assistito.

“La residenza serve a fini amministrativi: certifica il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ma non crea un titolo giuridico sul bene”.

Non è un diritto reale, non è un diritto personale di godimento e non incide sulla proprietà o sulla disponibilità della casa. Lo chiarisce la disciplina anagrafica (D.P.R. n. 223/1989), che regola iscrizioni e variazioni di residenza senza attribuire effetti patrimoniali. Avere la residenza non significa avere diritto a restare.
Per questo, gli eredi o il proprietario dell’immobile possono chiedere il rilascio anche se la badante ha la residenza.

“La residenza fotografa una situazione, non la legittima.
Non dà diritto a restare nella casa del defunto e non impedisce agli eredi di rientrare nella piena disponibilità dell’immobile”.

Cosa possono fare gli eredi se la badante non lascia la casa

Se la badante non lascia casa dopo la morte dell’assistito, chi ha titolo a chiedere il rilascio? Gli eredi che hanno acquisito la disponibilità dell’immobile con l’apertura della successione, oppure il proprietario, se diverso dal defunto (ad esempio il coniuge superstite, un figlio, un terzo). La legittimazione deriva dal titolo sull’immobile e non dal rapporto di lavoro.
C’è una fase fisiologica di uscita, un tempo ragionevole e limitato, necessario a chiudere correttamente il rapporto e a consentire alla badante di organizzare il trasferimento. Invece, l’occupazione senza titolo, si verifica quando, cessata ogni giustificazione, la permanenza prosegue contro la volontà di chi ha diritto alla casa.
In quest’ultimo caso, occorre formulare una richiesta di rilascio tracciabile, indicando tempi congrui e motivazioni, e gestire i passaggi in modo proporzionato. È altrettanto importante evitare errori che possono ritorcersi contro chi agisce: cambiare le serrature, staccare le utenze o esercitare pressioni di fatto.

Situazione Qualificazione giuridica Cosa fare Tempi indicativi
Permanenza breve, concordata e finalizzata all’uscita Fase fisiologica di uscita Richiesta di rilascio chiara e tracciabile, con indicazione di una data Da pochi giorni a 2–3 settimane circa, il tempo necessario per organizzare il trasferimento
Permanenza oltre i tempi concordati o rifiuto di lasciare l’immobile Occupazione senza titolo Formalizzare la richiesta di rilascio e valutare la tutela legale Dalla scadenza del termine assegnato: il problema diventa giuridico
Richiesta ignorata o opposizione esplicita Occupazione senza titolo consolidata Attivare assistenza legale per azione di rilascio Alcuni mesi, in base al tipo di azione e ai tempi del tribunale
Cambio serrature, distacco utenze, pressioni di fatto Comportamenti illegittimi Da evitare: espongono a responsabilità e aggravano il contenzioso Nessun beneficio sui tempi, con rischio concreto di allungarli