Il 16 dicembre scade la seconda rata dell’Imu, l’imposta municipale unica, la principale tassa sulla proprietà degli immobili in Italia. La cosiddetta seconda rata è in realtà un conguagli dell’acconto pagato a giugno e rappresenta di norma il 50% dell’imposta dovuta. La cifra può però variare leggermente in alcuni casi, perché calcolata con aliquote diverse.
Sono diverse le esenzioni da questa imposta. La più importante è la prima casa utilizzata come abitazione principale, sulla quale non si paga nessuna tassa. Inoltre, non dovranno pagare nulla tutti coloro che hanno deciso di versare l’Imu in un’unica soluzione a giugno.
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Seconda rata dell’Imu in scadenza
Dovranno pagare la seconda rata dell’Imu tutti coloro che, a giugno, hanno versato soltanto il primo acconto invece dell’intero ammontare dell’Imposta municipale unica. Gli immobili sottoposti a questa tassa sono:
- le seconde case e le abitazioni diverse da quella principale;
- le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8, A/9);
- i fabbricati produttivi e commerciali;
- le aree edificabili;
- i terreni agricoli.
A dover versare l’imposta sono i “titolari dei diritti reali” sull’immobile, come specificato dalla legge. In quasi tutti i casi, si tratta dei proprietari, ma può trattarsi anche di:
- titolari di un diritto reale come l’usufrutto;
- concessionari di aree demaniali;
- locatari finanziari (leasing).
Nel caso di comproprietà, ogni titolare paga l’Imu in proporzione alla propria percentuale di proprietà.
Chi è esente dall’Imu
La legge prevede diversi casi in cui è possibile non pagare l’Imu. Il più noto è quello della cosiddetta prima casa. L’abitazione di proprietà utilizzata come principale non è sottoposta a questo tipo di imposta. È però necessario avervi la residenza anagrafica. Altre esenzioni sono:
- una pertinenza (cantina, box) per abitazione principale;
- i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o situati nei comuni montani;
- le infrastrutture di interesse pubblico (porti, stazioni, aeroporti);
- i luoghi di culto e gli immobili della Santa Sede, secondo quanto stabilito dal Concordato;
- gli immobili occupati abusivamente, se il proprietario ha sporto denuncia.
Queste sono le esenzioni generali garantite dalla legge statale. L’Imu però è una tassa largamente gestita dai comuni, che la riscuotono e la utilizzano come principale fonte di entrate per i propri bilanci. Per questa ragione, ogni comune può prevedere ulteriori esenzioni e agevolazioni in determinate situazioni.
Sconti e importo minimo
Oltre alle esenzioni totali esistono anche vari sconti parziali. Il più conosciuto è quello del comodato gratuito a genitori o figli che utilizzano l’immobile come abitazione principale. In questo caso, l’Imu è ridotta del 50%, ma bisogna rispettare alcuni parametri:
- il comodato deve essere gratuito e correttamente registrato con un contratto;
- l’abitazione deve essere dimora abituale e il parente a cui è stata data in comodato deve usarla come abitazione principale;
- il comodante non deve possedere altri immobili;
- l’immobile non deve essere di lusso.
Si ottiene uno sconto del 25% sull’Imu sulle abitazioni affittate in canone concordato e del 50% sugli immobili storici, inagibili o inabitabili. Questi sconti non possono però portare l’Imu sotto il minimo nazionale, fissato a 12 euro.