Proroga versamenti, ecco per chi e quando pagare

Il Ministero comunica lo slittamento dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2023 per i soggetti ISA. Ecco chi ne può beneficiare e per quali imposte

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

Pubblicato: 16 Giugno 2023 20:47

Come ogni estate, arriva la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2023 per i soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). A pochi giorni dalla deadline del 30 giugno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato (il n. 98 del 14 giugno) con la relativa disposizione.

La norma, attesa già da qualche giorno, si riferisce anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario e al regime dei minimi.

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A quando slitta la scadenza

Il termine ultimo di versamento in scadenza il 30 giugno 2023 sarà posticipato al 20 luglio, senza che vengano applicati interessi. Ai contribuenti viene dato così un po’ più di tempo per mettersi in regola con il Fisco. Con però una differenza rispetto agli anni passati: nel 2023 non slitta infatti anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, che resta confermato al 31 luglio. In tal modo restano inalterate le rateazioni per chi sceglie di pagare con l’applicazione della “mora” (ecco gli errori da evitare nella compilazione della dichiarazione dei redditi con 730 precompilato).

Si potrà dunque scegliere di versare entro la nuova scadenza “naturale” del 20 luglio oppure pagare entro il 31 luglio, con una maggiorazione dello 0,40% sull’importo finale. Nel comunicato si menzionano le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, mentre vengono “ignorate” le imposte sostitutive. In attesa dell’emanazione di un’altra norma applicativa, secondo gli esperti ritengono che anche queste ultime sarebbero incluse nella possibilità di proroga, tra cui la cedolare secca sulle locazioni, l’IVIE e l’IVAFE.

A chi spetta la proroga

La proroga disposta dal MEF riguarda i professionisti e le piccole imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). I contribuenti dovranno rispettare le seguenti due condizioni:

  1. esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  2. dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Potranno inoltre beneficiare dello slittamento:

  • i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Sono invece esclusi dalla possibilità di proroga coloro che svolgono attività agricole e risultano titolari solo di redditi agrari, secondo quanto disposto dagli Artt. 32 ss. del TUIR.

Di quali versamenti si parla

Ricordiamo che lo slittamento dei versamenti riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, e cioè:

  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 di IRPEF, IRES e IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta
    sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (come la cosiddetta “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.